Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18697 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 11/07/2019, (ud. 20/03/2019, dep. 11/07/2019), n.18697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12100-2014 proposto da:

COLAVITA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL BANCO DI SANTO SPIRITO

42, presso lo studio dell’avvocato GIUSTINO DI CECCO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELENA DE OTO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 233/2013 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 05/11/2013 R.G.N. 1387/2013.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con sentenza n. 233 del 2013, la Corte di appello di Campobasso, confermando la pronuncia del Tribunale della medesima sede che l’aveva accolta solo in parte (quanto alle somme pretese a titolo di sanzioni), ha respinto le ulteriori ragioni di opposizione a cartella esattoriale (notificata il 7 gennaio 2011) proposte dalla Colavita s.p.a. (impresa con sede legale in (OMISSIS)) nei confronti dell’INPS per contributi omessi nei periodi novembre – dicembre 2003, gennaio – dicembre 2004 e gennaio-dicembre 2005 e ciò nonostante il regime di sospensione previsto a favore delle imprese con sede legale nei territori colpiti dal sisma del Molise nel 2002;

la Corte distrettuale ha rilevato che i crediti anteriori al maggio 2005 non erano prescritti per effetto dei pagamenti relativi a tali crediti, in forma rateizzata, effettuato a partire dal marzo 2006 dalla società e che integrava una forma di riconoscimento del diritto; inoltre, ad avviso della Corte, la società non poteva vantare in compensazione crediti contributivi fondati sul diritto a fruire i benefici post sisma relativi a rapporti di lavoro avviati nell’anno 2003, successivamente a tale sisma avvenuto nell’anno 2002. avverso tale sentenza, la società Colavita s.r.l. propone ricorso per cassazione fondato su tre motivi illustrati da memoria;

l’Inps resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della O.P.C.M. n. 3253 del 2002, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) non potendosi ricavare, dal testo normativo, alcuna esclusione dal beneficio della sospensione in caso di assunzioni di lavoratori avvenute dopo l’accadimento del sisma del 2002, sebbene fosse in corso il termine di sospensione;

con il secondo motivo di ricorso si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla eccezione di prescrizione oggetto di discussione tra le parti e violazione ed errata applicazione dell’art. 2944 c.c. in ragione del fatto che la motivazione era stata basata sull’erroneo presupposto che il pagamento dei crediti contributivi rateizzati potesse valere anche ad interrompere il decorso della prescrizione di interessi e sanzioni di cui neanche si conosceva l’esistenza, con imputazione specifica ai contributi sospesi ed in difetto di richiesta proveniente dallo stesso Ente, come da circolare Inps n. 55 del 2000;

con il terzo motivo si denuncia omessa motivazione su di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e nullità della sentenza, in ragione del fatto che, in violazione dell’art. 112 c.p.c., la sentenza impugnata non si è pronunciata sulla questione, pure devoluta in giudizio, relativa alla inapplicabilità del sistema sanzionatorio in ipotesi obbiettiva incertezza normativa sulla configurabilità dell’omissione contributiva, come verificatosi nel caso di specie ove solo nel 2008 l’Inps ha esplicitato la propria opinione in ordine alla esclusione dai benefici dei rapporti lavorativi successivi al sisma;

il primo motivo è infondato;

l’art. 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29.11.2002, n. 3253 recita: “1. Nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa alla data degli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 nel territorio di cui ai D.P.C.M. 31 ottobre 2002 e D.P.C.M. 8 novembre 2002, sono sospesi, fino al 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonchè di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l’effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi di cui sopra.

2. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi dovuti per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non corrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 1 avverrà mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione. Gli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 1 sono effettuati entro il secondo mese successivo al termine della sospensione, mentre le rate di contributi sono versate a partire dal terzo mese successivo alla sospensione stessa.” (omissis).;

il tenore testuale della disposizione risulta incentrato, oltre che sulla limitazione geografica relativa ai soggetti aventi sede legale od operativa in uno dei Comuni indicati, sull’effetto della sospensione dei versamenti dei crediti contributivi nonchè sull’analoga sospensione degli adempimenti connessi a tali versamenti;

poichè può essere sospeso solo un termine che è in corso e che, senza la sospensione stessa, determinerebbe effetti giuridici, è evidente la stretta relazione logica e giuridica che esiste tra il riferimento a queste scansioni necessarie alla realizzazione dell’obbligo contributivo ed il necessario loro collegamento con la sussistenza del rapporto di lavoro da cui l’obbligazione contributiva trae origine quale fatto generatore dell’obbligo stesso;

questa Corte di cassazione (vd. Cass. n. 13160 del 2011), ha pure avuto modo di confermare l’interpretazione che riferisce ai datori di lavoro in atto privati (e non pubblici) e quindi non certo a chiunque esercitasse una impresa dopo il verificarsi del sisma, la platea dei destinatari del beneficio della sospensione degli obblighi sopra indicati;

dunque, laddove Cass. n. 13160 del 2011 ha affermato che la ratio della disposizione è “individuabile nell’intento di favorire la liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali” e che la Corte Costituzionale (cfr sentenza n. 325 del 2008) ha rilevato che corrisponde ad un principio di non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore la scelta di limitare il beneficio della sospensione del versamento contributivo ai soli datori di lavoro privati in quanto, a differenza delle amministrazioni pubbliche, spesso non dispongono di sufficienti risorse e di idonea capacità organizzativa per fronteggiare in modo adeguato le emergenze come quelle originate dall’evento sismico, è evidente che il riferimento è esclusivamente rivolto a chi in effetti si trovi nella difficoltà attuale di fronteggiare il danno economico derivante dal sisma e dalla concomitante incombenza dell’obbligo di pagamento dei contributi;

è evidente la differenza esistente tra la finalità di mera sospensione dell’adempimento di obblighi già esistenti al momento del sisma, e quella di eccettuazione dall’obbligo contributivo per imprese che, pur non trovandosi a dover affrontare le ovvie difficoltà derivanti dal verificarsi del sisma e dal dover adempiere agli obblighi contributivi per i propri dipendenti, decidono di procedere a nuove assunzioni, evidentemente previa positiva valutazione di economicità della medesima scelta;

nel silenzio della legge, non è dato all’interprete ricorrere ad interpretazioni estensive trattandosi di disposizioni certamente eccezionali, addirittura espresse da ordinanze di protezione civile fondate sulla ricorrenza del presupposti previsti all’epoca dalla L. n. 225 del 1992, oggi abrogata per effetto del D.Lgs. n. 1 del 2018, art. 48, comma 1, lett. a, per l’adozione di ordinanze di necessità soggette, peraltro, a necessaria copertura finanziaria;

il secondo motivo è infondato;

la Corte territoriale nel ritenere il pagamento rateizzato, a decorrere dal marzo 2006, dei contributi in questione come condotta idonea ad integrare il riconoscimento del debito per interessi e sanzioni, non si è discostata dalla giurisprudenza della Corte Suprema, e si è adeguata all’orientamento ripetutamente affermato e anche recentemente ribadito (Cass. Sez. 3, n. 4324 del 2010; n. 24555 del 2010; n. 10327 del 2017), secondo cui il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all’intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore;

la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, (ad es. D.L. n. 78 del 1998, ex art. 1, comma 2-ter, conv., con modif., dalla L. n. 176 del 1998, – benchè corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all’esito di accertamenti giudiziali in corso) unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma che consente la rateizzazione quale modalità di estinzione di quel debito, configurano un riconoscimento di quest’ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate;

inoltre, quanto all’affermato vizio motivazionale, deve osservarsi che il motivo non indica quale sia il fatto storico la cui valutazione sarebbe stata omessa nonostante avesse formato oggetto di discussione tra le parti, per cui tale aspetto del motivo è inammissibile, alla luce della massima consolidata (Cass. SS.UU. n. 8053 del 2014; 27415 del 2018), secondo cui l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;

è, poi, appena il caso di aggiungere, per completezza, che l’indagine diretta a stabilire se una certa dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi della norma richiamata, rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in sede di legittimità quando – come nella specie – è sorretto da una motivazione non censurata adeguatamente;

il terzo motivo è inammissibile;

anche in questo caso si denuncia l’omessa motivazione su di un fatto decisivo per il giudizio che, tuttavia, non si identifica in un fatto storico, tanto meno decisivo ed oggetto di discussione tra le parti, ma in un capo di domanda che, contemporaneamente al vizio motivazionale, avrebbe generato la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.e precisamente quello concernente l’applicazione alla fattispecie dell’art. 116 c.p.c., comma 15, lett. a), L. n. 388 del 2000, con conseguente inapplicabilità di sanzioni alla luce dell’incertezza normativa sull’obbligo contributivo in questione;

i vizi denunciati si rifanno, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 4, e la loro contestuale prospettazione è incompatibile sotto il profilo logico giacchè se la sentenza ha omesso la pronuncia su di un capo di domanda, non può aver allo stesso tempo motivato in modo illegittimo sul medesimo capo (Cass. 26874 del 2018) e non può essere il giudice di legittimità ad enucleare dal complesso del motivo gli elementi utili ad una rituale formulazione del medesimo, essendo il ricorso per cassazione giudizio a critica vincolata su vizi tipici e predeterminati dalla legge; in definitiva, il ricorso va rigettato;

le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo;

l’esito del giudizio determina il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 8000,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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