Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18697 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2020, (ud. 10/06/2020, dep. 10/09/2020), n.18697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27319-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SVIMER SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2253/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 13/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso della parte contribuente;

contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale la quale dichiarava inammissibile l’appello perchè tardivo, in quanto l’Ufficio avrebbe dovuto proporre l’appello entro la data dell’8 febbraio 2013, mentre risulta spedito in data 11 febbraio 2013;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione suddiviso graficamente in due parti mentre il contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 20 e 53, nonchè degli artt. 149 e 327 c.p.c. in quanto per un verso l’elenco delle raccomandate, che reca la data e il timbro dell’ufficio postale, attesta validamente che la spedizione dell’appello è avvenuta l’8 febbraio 2013 e non l’11 febbraio 2013 e per un altro verso all’amministrazione finanziaria è consentito provvedere alla notificazione degli atti processuali tributari anche direttamente a mezzo del servizio postale.

Il motivo di ricorso è fondato.

Infatti, questa Corte ha affermato che:

nel giudizio tributario la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale (Cass. n. 22878 del 2017; Cass. n. 12006 del 2019);

nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto di appello è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell’elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste, poichè la veridicità dell’apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all’attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d’identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam (Cass. n. 14163 del 2018; Cass. n. 12006 del 2019).

Nel caso di specie, nell’allegato 6 del ricorso dell’Agenzia delle entrate (relativo al ricorso in appello e relative notifiche) è ben visibile il timbro dell’Ufficio postale di Bologna recante la data dell’8 febbraio 2013 apposto su un elenco di trasmissione delle raccomandate spedite alla SVIMER s.r.l. nonchè ai suoi difensori Claudio Cattabriga e Alessandro Cartoni e l’8 febbraio 2013 è proprio il giorno che la stessa CTR afferma essere l’ultima data utile per proporre l’appello, con il che l’appello avrebbe dovuto essere ritenuto ammissibile.

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

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