Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18696 del 23/09/2016


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Cassazione civile sez. I, 23/09/2016, (ud. 25/02/2016, dep. 23/09/2016), n.18696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9115-2010 proposto da:

SEP SOCIETA’ EDILIZIA PINETO S.P.A., (c.f. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA COSTABELLA 23, presso l’avvocato GIUSEPPE LAVITOLA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSIMO ZACCHEO,

VALERIO PESCATORE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21,

presso l’AVVOCATURA COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato

AMERICO CECCARELLI, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 699/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

uditi, per la ricorrente, gli Avvocati G. LAVITOLA e V. PESCATORE che

hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato D. ROSSI, con delega

orale, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. – La SEP Società Edilizia Pineto S.p.A. ha convenuto in giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Roma il Comune di Roma, spiegando, ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 19 opposizione alla stima dell’indennità definitiva dovuta per l’esproprio di un’area di sua proprietà di circa 52 ha situata in (OMISSIS) e destinata alla realizzazione del (OMISSIS).

Il Comune di Roma, nel contestare la domanda, dopo aver rammentato che l’indennità provvisoria di esproprio era stata determinata in L. 17.285.200.000, indennità non accettata dalla SEP Società Edilizia Pineto S.p.A., e tuttavia da quest’ultima riscossa in data (OMISSIS), ha denunciato l’illegittimo comportamento della società attrice per avere “incassato indebitamente dalla Cassa Depositi e Prestiti somme non dovute e di cui sin d’ora si chiede il rimborso, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno”.

p. 2. – La Corte d’appello, con sentenza del 16 febbraio 2009, dopo che il processo era stato sospeso per pregiudizialità e poi riassunto, ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda proposta dalla SEP Società Edilizia Pineto S.p.A. per essere stato medio tempore annullato dal giudice amministrativo l’atto contenente la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera, ed ha condannato la stessa attrice a restituire al Comune di Roma l’indennità di esproprio da quest’ultimo versata presso la Cassa Depositi e Prestiti ed incassata dalla società, con compensazione integrale di spese.

Per quanto qui rileva, la Corte d’appello ha ritenuto fondata, in conseguenza della caducazione del procedimento ablatorio, la domanda di restituzione proposta dal Comune convenuto sin dalla sua costituzione in giudizio, e reiterata con l’atto costitutivo a seguito della riassunzione del procedimento avvenuta dopo la sospensione sollecitata dallo stesso Comune.

p. 3. – Contro la sentenza SEP Società Edilizia Pineto S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi illustrati da memoria.

Il Comune di Roma ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 4. – Il ricorso proposto da SEP Società Edilizia Pineto S.p.A. contiene cinque motivi.

4.1. – Il primo motivo è svolto da pagina 6 a pagina 15 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 189, 190, e 352 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., c.p.c., n. 3”.

Esso si conclude con il seguente quesito di diritto: “Dica l’eccellentissima Corte Suprema di Cassazione se, formulata inizialmente dal Comune, convenuto nel giudizio di opposizione all’indennità definitiva dì esproprio, la domanda di restituzione dell’indennità provvisoria da esso versata presso la Cassa Depositi e Prestiti e già riscossa dall’opponente, l’omessa riproposizione della domanda stessa in sede di precisazione delle conclusioni ne determini la rinuncia implicita, in difetto pure della sua trattazione nelle difese finali, con conseguente inammissibilità di una successiva riproposizione qualora, disposta la sospensione del giudizio, questa venga proseguita ai sensi dell’art. 297”.

Ha in breve sostenuto la società ricorrente che la Corte d’appello non si sarebbe avveduta che la domanda di restituzione dell’importo corrisposto a titolo di indennità provvisoria, ove pure proposta della comparsa di costituzione, non era stata poi ribadita, era stata per questo abbandonata, in occasione della precisazione delle conclusioni, cui era seguita la sospensione del giudizio, per essere poi inammissibilmente riproposta in sede di nuova precisazione delle conclusioni.

p. 4.2. – Il secondo motivo è svolto da pagina 15 a pagina 16 del ricorso sotto la rubrica: “Omessa e/o insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.”.

Con esso si sostiene che la Corte di merito avrebbe omesso di soffermarsi sulla questione se la mancata riproposizione della domanda di restituzione dell’indennità provvisoria in sede di precisazione delle conclusioni dovesse comportare implicita rinuncia alla domanda.

p. 4.3. – Il terzo motivo è svolto da pagina 16 a pagina 18 del ricorso sotto la rubrica: “Carenza di giurisdizione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34 come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7 comma 3, lett. b, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Esso si conclude con il seguente quesito di diritto: “Dica l’eccellentissima Corte Suprema di Cassazione se, proposta dal privato davanti alla Corte d’appello opposizione all’indennità definitiva di esproprio L. 22 ottobre 1971, n. 865, ex art. 19 e proposta dal convenuto Comune espropriante, nella stessa sede, domanda di restituzione di quanto già percepito dall’espropriato a titolo di indennità provvisoria di esproprio, l’intervenuto annullamento giurisdizionale dell’intera procedura ablatoria comporti lo spostamento di entrambe le domande dal campo indennitario a quello risarcitorio, attribuito alla giurisdizione del giudice amministrativo dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34 come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, comma 3, lett. b, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulle domande medesime”.

Con esso si sostiene che, spettando al giudice amministrativo la giurisdizione in ordine alla domanda risarcitoria derivante dalla destinazione dell’immobile ad opera pubblica, lo stesso giudice avrebbe avuto giurisdizione anche in ordine alla domanda restitutoria spiegata dal Comune.

p. 4.4. – Il quarto motivo è svolto da pagina 19 pagina 25 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19, dell’art. 36 c.p.c., nonchè degli artt. 24, 25 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 2”.

Esso si conclude con il seguente quesito di diritto: “Dica l’eccellentissima Corte Suprema di Cassazione se, proposta dal privato dinanzi alla Corte di appello opposizione all’indennità definitiva di esproprio L. 22 ottobre 1971, n. 865, ex art. 19 e proposta dal Comune espropriante, nella stessa sede, domanda di restituzione di quanto percepito dall’espropriato a titolo di indennità provvisoria di esproprio, la Corte di appello in qualità di giudice unico L. 22 ottobre 1971, n. 865, ex art. 19 che abbia dichiarato cessata la materia del contendere, sia competente a conoscere, oltre che della opposizione, anche della domanda riconvenzionale di ripetizione proposta dal Comune espropriato; nonchè se l’accoglimento della domanda di ripetizione proposta in via riconvenzionale dal Comune espropriante, che obblighi l’espropriato alla restituzione di quanto percepito a titolo di indennità di esproprio, configuri una violazione della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19 dell’art. 36 e degli artt. 24, 25 e 111 Cost., per aver privato l’espropriato di un grado di giudizio, con conseguente lesione del diritto alla difesa e dei principi del giudice naturale e del giusto processo”.

Il motivo è volto a sostenere che la competenza in ordine alla domanda restitutoria spiegata dal Comune, ove pure devoluta al giudice ordinario, sarebbe spettata non già alla Corte d’appello, in sede di opposizione alla stima, ma Tribunale, secondo le regole ordinarie, senza essere attratta dinanzi alla Corte d’appello quale domanda riconvenzionale. Pronunciando sul punto, dunque, la Corte d’appello avrebbe esorbitato dall’ambito della competenza ad essa spettante ed avrebbe violato le regole del giusto processo e del doppio grado di giurisdizione.

p. 4.5. – Il quinto motivo è svolto da pagina 25 a pagina 29 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”.

Esso si conclude con il seguente quesito di diritto: “Dica l’eccellentissima Corte Suprema di Cassazione se, proposta dal privato davanti alla Corte di appello opposizione avverso la determinazione dell’indennità definitiva di esproprio, fissata in una somma inferiore rispetto a quella svincolata in favore dell’espropriato a titolo di indennità provvisoria, a fronte della domanda riconvenzionale proposta dal Comune espropriante di restituzione dell’indennità definitiva di esproprio, la Corte di appello, che abbia dichiarato cessata la materia del contendere relativa all’opposizione, abbia violato la L. n. 865 del 1971, art. 19 per aver pronunciato in ordine ad una somma svincolata a titolo diverso rispetto all’indennità definitiva e per aver condannato l’espropriato alla restituzione dell’indennità definitiva dallo stesso mai percepita”.

Secondo la società ricorrente l’indennità di esproprio sarebbe stata determinata con provvedimento del 12 dicembre 1996 nella complessiva somma di Lire 8.680.290.000, e l’opposizione sarebbe stata proposta contro detta determinazione, non già contro quella che aveva determinato l’indennità provvisoria in Lire 17.285.200.000, con l’ulteriore conseguenza che la Corte d’appello aveva ordinato restituzione di una somma che non poteva essere oggetto del presente giudizio, comprendendo alla Corte la cognizione in ordine all’indennità definitiva e non anche a quella provvisoria.

p.5. – Il Comune convenuto ha formulato eccezione di inammissibilità del primo, terzo, quarto e quinto motivo per inidoneità del quesito di diritto.

L’eccezione non è fondata.

Ha più volte ripetuto questa Corte che il quesito di diritto previsto dall’art. 366 bis c.p.c. deve contenere: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal medesimo; c) la diversa regola di diritto che si sarebbe dovuta applicare al caso di specie, la quale avrebbe condotto ad una decisione più favorevole al ricorrente (Cass. 4 marzo 2010, n. 5208; Cass. 10 marzo 2010, n. 5799; Cass. 23 gennaio 2012 n. 916; Cass. 27 gennaio 2012 n. 1200; Cass. 16 febbraio 2012, n. 2222; Cass. 29 maggio 2012, n. 8551; Cass. 11 luglio 2012 n. 11645; Cass. 29 gennaio 2013, n. 2095; Cass. 6 febbraio 2013, n.2833; Cass. 14 marzo 2013 n. 6549).

Nel caso in esame, la lettura dei quesiti di diritto sopra trascritti mostra come essi siano sufficientemente definiti nell’individuazione della regola di diritto applicata dalla Corte d’appello e nell’indicazione della diversa regola di diritto da applicarsi.

p.6. -Il ricorso va respinto.

p. 5.1. – Il primo ed il secondo motivo, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, sono infondati.

In generale questa Corte ha più volte ribadito che, affinchè una domanda possa ritenersi abbandonata della parte, non è sufficiente che essa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, in quanto invece è necessario accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa (Cass. 3 febbraio 2012, n. 1603; Cass. 10 luglio 2014, n. 15860; Cass. 10 settembre 2015, n. 17875).

Detta regula iuris è perciò difforme da quella che la società ricorrente vorrebbe vedere affermata, la quale si compendia in ciò, che la mancata riproposizione di una domanda o di un’eccezione delle conclusioni definitive comporta (non già presunzione di abbandono, ma) automatico ed ineluttabile abbandono implicito.

La mancata riproduzione nelle conclusioni definitive di una domanda precedentemente formulata, anche in via riconvenzionale, in altri termini, non è, di per sè, sufficiente a far presumere che la stessa sia stata abbandonata dalla parte, qualora dalla condotta processuale di questa sia desumibile l’intenzione di mantenere ferma quella determinata domanda, specialmente quando essa, sotto il profilo dell’interesse della parte medesima, sia strettamente connessa con le richieste oggetto delle conclusioni specificamente formulate: il giudice, allora, non è dispensato dall’obbligo di indagare se, nel caso concreto, vi siano elementi per ritenere che, malgrado la materiale omissione, la parte abbia inteso insistere anche in una determinata richiesta o deduzione o se le domande non riproposte abbiano, per ragioni di ordine logico-giuridico, una connessione così intima con le domande proposte, che la pronuncia su queste coinvolga necessariamente la pronuncia su quelle.

E, nel caso in esame, detta presunzione poteva senz’altro giudicarsi vinta, sia per il fatto che il Comune convenuto aveva complessivamente mantenuto ferma, al momento della prima precisazione delle conclusioni, la propria opposizione alla domanda introdotta dalla controparte, rispetto alla quale la domanda di ripetizione dell’importo corrisposto a titolo di indennità provvisoria si collocava in posizione subordinata ed ancillare, sia perchè nella conclusionale depositata in detta fase si faceva ancora menzione dell’obbligazione di “restituire quanto incassato oltre il dovuto”.

Ma, al di là di quanto precede, occorre considerare che il principio appena rammentato trova applicazione nell’ipotesi in cui, una volta precisate le conclusioni definitive, secondo la disciplina dell’art. 189 c.p.c., la causa passi effettivamente in decisione e dia luogo alla pronuncia della sentenza: la precisazione delle conclusioni, cioè, determina un vincolo non già per le parti, ma per il giudice, il quale, in ossequio alla regola generale stabilita dall’art. 112 c.p.c., non può pronunciare su domande od eccezioni che, non essendo state riproposte, debbano perciò aversi per abbandonate.

Nel caso in esame, viceversa, alla precisazione delle conclusioni di cui si discorre non è seguita la pronuncia della sentenza, ma la sospensione del processo per pregiudizialità, in ragione della pendenza di altra causa, sospensione cui è seguita la riassunzione ed una nuova precisazione delle conclusioni, espressamente estesa questa volta alla domanda di ripetizione: e va da sè che in tale contesto trovava applicazione proprio il citato art. 189 c.p.c., alla luce del quale le conclusioni devono essere precisate, come nella vicenda in discorso è certamente accaduto, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi (o a norma dell’art. 183 c.p.c.), avendo il Comune di Roma inizialmente chiesto il rimborso di quanto precedentemente incassato dalla SEP Società Edilizia Pineto S.p.A..

In definitiva, perciò, del tutto correttamente la Corte d’appello ha esaminato la domanda di ripetizione proposta dal Comune di Roma nella propria comparsa di costituzione e ribadita in sede di conclusioni definitive.

p. 5.2. – Il terzo motivo è infondato.

Come si vedrà nell’esame del motivo successivo, nulla osta a che, nel procedimento di opposizione alla stima, l’ente espropriante propongano domanda riconvenzionale, la quale come tale si radica dinanzi alla Corte d’appello adita con l’atto di opposizione.

Ciò detto, è di tutta evidenza che, dichiarata cessata la materia del contendere (con pronuncia non censurata) sulla domanda proposta dall’attrice, la Corte d’appello non poteva esimersi dal pronunciare sulla domanda di ripetizione di indebito spiegata in riconvenzionale dal Comune di Roma, del tutto estranea alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Nè l’altro canto è pensabile che la somma corrisposta a titolo di indennità provvisoria potesse essere trattenuta dalla società a titolo di risarcimento (o di anticipo sul risarcimento) dei danni cagionati dalla condotta dell’amministrazione, essendo stata essa corrisposta per altro titolo, a fronte di ipotetici danni ancora da accertare tanto nell’an che nel quantum.

p. 5.3. – Il quarto motivo è infondato.

Non v’è dubbio infatti che nel giudizio di opposizione alla stima sia ammissibile la proposizione della domanda riconvenzionale da parte dell’ente espropriante, come da questa Corte più volte ribadito (Cass. 23 giugno 2008, n. 17022; Cass. 28 febbraio 2006 n. 4388; Cass. 12 marzo 2004, n. 5106; Cass. 2 marzo 2001, n. 3048; Cass. 9 marzo 1996, n. 1891). E, d’altro canto, per l’applicazione dell’art. 36 c.p.c. è sufficiente un collegamento obiettivo fra la domanda principale e la domanda riconvenzionale tale da rendere opportuno il processo simultaneo, opportunità che va valutata dal giudice di merito in relazione ai singoli casi di specie con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità (Cass. 20 dicembre 2011, n. 27564; Cass. 4 luglio 2006, n. 15271; Cass. 7 aprile 2006, n. 8207). Sicchè nulla rileva che la domanda principale avesse ad oggetto l’indennità definitiva e la riconvenzionale (non eccedente la competenza per valore e materia del giudice adito) la ripetizione di quanto incamerato dalla società a titolo di indennità provvisoria.

Sicchè non è censurabile la statuizione della Corte d’appello che ha considerato legittimamente proposta dal Comune di Roma la domanda riconvenzionale volta al rimborso di quanto incassato dalla società opponente a titolo di indennità provvisoria. E, d’altro canto, la circostanza che la domanda principale sia stata oggetto di dichiarazione della cessazione della materia del contendere non incideva sul dovere del giudice di pronunciare sulla riconvenzio-nale, dovere che, come è stato ripetuto, non viene meno neppure in caso di inammissibilità della domanda principale (Cass. 29 gennaio 2004, n. 1666; Cass. 26 settembre 1991, n. 10043).

Quanto al principio del doppio grado di giurisdizione ed alla connessa dedotta violazione del principio del giusto processo, è agevole per un verso osservare che detto principio non riceve tutela costituzionale (ex multis Cass,. Sez. Un., 31 luglio 2012, n. 13617) e, per altro verso, che la trattazione della domanda riconvenzionale dinanzi alla Corte d’appello competente in materia di opposizione alla stima si armonizza viceversa con il principio, questo sì sancito dalla Costituzione, della ragionevole durata del processo.

5.4. – Il quinto motivo è infondato.

Il Comune convenuto nel giudizio di opposizione alla stima ha chiesto ripetere quanto incassato dalla società opponente a titolo di indennità provvisoria, ed in tal senso la Corte d’appello ha accolto la domanda riconvenzionale così proposta.

E, una volta stabilito che detta domanda poteva essere ed è stata introdotta nel giudizio dinanzi alla Corte d’appello in veste di domanda riconvenzionale, nulla rileva l’obiezione della società ricorrente secondo cui il giudizio di opposizione alla stima ha ad oggetto non l’indennità provvisoria ma quella definitiva.

p. 6. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore del Comune di Roma, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in Euro 35.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e quant’altro dovuto per legge.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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