Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18696 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 11/07/2019, (ud. 15/01/2019, dep. 11/07/2019), n.18696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19625-2016 proposto da:

M.C., B.S., B.P., B.R.,

B.E., tutti nella qualità di eredi di B.A., domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GERARDO GRISI;

– ricorrenti principali –

contro

ANAS S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 185,

presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE VERSACE, rappresentata e

dall’avvocato RAFFAELE PELLEGRINO;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 152/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 19/02/2016 R.G.N. 314/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/01/2019 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento del ricorso incidentale per quanto di

ragione;

udito l’Avvocato GERARDO GRISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato il 1 aprile 2010 gli eredi di B.A., premesso che il de cuius era dipendente dell’Anas come capo cantoniere addetto alla sorveglianza; che il predetto era stato sottoposto a procedimento penale quale responsabile di sinistro con esiti mortali verificatosi l’8 maggio 1998; che il giudizio penale si era concluso con sentenza, n. 51 dell’anno 2002, di non luogo a procedere per morte del reo; che era stato anche instaurato giudizio civile da parte degli eredi dei deceduti nell’anzidetto sinistro, giudizio conclusosi con sentenza n. 649/2008, pronunciata dal Tribunale di Salerno, che aveva accertato l’esclusiva responsabilità dell’Anas in ordine al succitato incidente; che il dante causa B.A., non essendo risultato responsabile del sinistro, aveva quindi diritto al rimborso delle spese legali, sostenute sia per il giudizio penale che per quello civile ai sensi dell’art. 54 del contratto collettivo nazionale di lavoro, avendo nominato un proprio difensore di fiducia; che lo stesso dante causa aveva, inoltre, invano richiesto all’Anas il rimborso delle spese in data 24 aprile 1998, richiesta quindi reiterata dagli eredi in ordine alla complessiva somma di Euro 58.198,00 per cui si erano rivolti al giudice del lavoro di Salerno, tanto premesso, chiedevano la condanna dell’Anas al pagamento del suddetto importo, oltre accessori e spese.

L’Anas si era costituito in detto giudizio, eccependo la prescrizione quinquennale del credito ex adverso vantato, atteso che il procedimento penale si era concluso con sentenza del 22 aprile 2002, sicchè gli eredi del dante causa avrebbero dovuto esercitare l’azione entro il 22 aprile 2007. Quanto, poi, al contenzioso civile, in seguito intentato dagli eredi delle parti lese dal suddetto incidente stradale, la società convenuta aveva eccepito l’esistenza di giudicato ostativo, osservando che gli aventi di B.A. avevano già proposto domanda di rivalsa delle spese nei confronti dell’Anas, per cui tuttavia l’anzidetta sentenza n. 649 del 2008, pur avendo condannato l’ente al rimborso delle spese solo in favore della parte attrice (cioè gli eredi dei deceduti nel sinistro), aveva tuttavia compensato integralmente le spese processuali tra le altre parti, compresi quindi gli eredi di B.A.. Inoltre, l’azienda convenuta aveva dedotto l’insussistenza dei requisiti indicati dall’art. 54 del suddetto contratto collettivo, atteso che il dipendente non aveva comunicato all’ente la nomina del proprio difensore di fiducia, osservando altresì che la – sentenza penale di non luogo a procedere per morte del reo non aveva escluso la colpa del lavoratore, nè aveva comportato la piena assoluzione dell’imputato. Eccepiva, infine, in ogni caso che la liquidazione del compenso al difensore non poteva superare il limite stabilito dall’art. 54 del contratto collettivo, non poteva cioè essere superiore ai minimi tariffari.

Con sentenza in data 10 ottobre 2013, pubblicata mediante deposito in cancelleria il successivo giorno 24, il giudice adito aveva integralmente accolto la pretesa azionata dagli eredi del B..

Tale pronuncia veniva, quindi, appellata dall’Anas mediante ricorso in data 11 aprile 2014. La Corte d’Appello di Salerno con sentenza n. 152 in data 10 – 19 febbraio 2016 accoglieva in parte l’interposto gravame, riformando per quanto di ragione l’impugnata pronuncia, con la condanna dell’Anas al pagamento, in favore degli appellati, della somma di Euro 16.481,00 in luogo di quella liquidata dal primo giudicante, oltre interessi legali a decorrere dalla stessa decisione di secondo grado. Dichiarava, inoltre, compensate interamente tra le parti le spese relative al secondo grado del giudizio, confermando nel resto l’impugnata sentenza.

Secondo la Corte d’Appello, come documentato in atti, l’art. 54 del c.c.n.l. di categoria prevedeva che il datore di lavoro rimborsasse al dipendente le spese del giudizio instaurato con riferimento a condotte poste in essere nello svolgimento delle proprie mansioni, purchè non vi fosse stato dolo o colpa grave del lavoratore. Nel caso di specie la sentenza penale n. 51, in data 8 – 22 aprile 2002, aveva dichiarato l’estinzione del contestato reato per l’intervenuto decesso di B.A., nonchè estinto il medesimo reato per prescrizione nei confronti dell’altro imputato ( S.V., previo riconoscimento delle attenuanti generiche). Di conseguenza, non era intervenuto, sotto il profilo penale, alcun accertamento della insussistenza della responsabilità del dante causa degli appellati, nè risultava una statuizione di sua piena assoluzione. Riguardo a tale procedimento, inoltre, risultava maturata la prescrizione della pretesa azionata dagli eredi istanti. Infatti, la sentenza penale era stata depositata il 22 aprile 2002, mentre gli attori avevano chiesto all’Anas per la prima volta il rimborso delle spese legali con lettera dell’11 aprile 2008, perciò quando era già decorso il quinquennio. Doveva applicarsi la prescrizione quinquennale, poichè la pretesa oggetto di causa costituiva un’azione di natura contrattuale, derivante dal rapporto di lavoro e dall’applicazione delle clausole del contratto collettivo nazionale di settore, che disciplinavano gli obblighi corrispettivi.

Quanto, invece, al giudizio civile, la Corte salernitana osservava che la sentenza n. 649 in data 3 – sette marzo 2008 aveva chiaramente escluso la responsabilità, anche colposa, del B. sotto il profilo civilistico. Da tale sentenza, inoltre, emergeva che l’avv. Grisi risultava indicato quale difensore degli eredi di B.A., ivi costituiti, e che erano state anche allegate in tale giudizio le fatture emesse dal professionista per l’opera prestata (due fatture relative alla causa civile: una del 22 dicembre 2000 per l’importo di Euro 18.360 e un’altra del 3 novembre 2005 per la somma di Euro 306). Costituiva, peraltro, circostanza pacifica in giudizio che l’Anas fosse tenuto a rimborsare al dipendente, a titolo di spese legali e per l’effetto di quanto previsto dall’art. 54 citato, un importo corrispondente ai minimi tariffari. La Corte di merito rilevava, altresì, che le due fatture recavano l’indicazione complessiva dell’onorario spettante al difensore, tuttavia senza precisazione delle varie voci dovute e delle specifiche attività difensive espletate, sicchè, in difetto di prova certa in merito alla quantità e qualità della prestazione professionale fornita, anche la nota spese dell’avv. Grisi, prodotta nel fascicolo di parte, non appariva adeguatamente supportata. Le spese legali da rimborsare in ipotesi per il giudizio civile, secondo il calcolo operato dall’Anas a seguito di apposita ordinanza emessa dal collegio giudicante, ammontavano a complessivi 16.481,00 Euro, in base al decreto ministeriale n. 55 del 2014, cioè all’attualità sulla scorta dei parametri allora vigenti. Pertanto, a giudizio della Corte territoriale, era possibile liquidare tale ultimo importo in favore degli appellanti eredi in via equitativa, sussistendo la prova del credito vantato, ma non potendosi esattamente determinarne il quantum per le ragioni sopra evidenziate.

Poichè l’importo di Euro 16.481 era rapportato alle attuali tariffe professionali, oltre che in via equitativa, spettavano i soli interessi legali a decorrere dalla sentenza. Le spese di appello venivano compensate in ragione del parziale accoglimento del gravame interposto dall’Anas, mentre veniva confermata la statuizione resa dal tribunale circa le spese di primo grado, risultando parte convenuta comunque soccombente.

Avverso la succitata sentenza n. 152, depositata il 19 febbraio 2016 e non notificata, hanno proposto ricorso per cassazione M.A., B.S., P., R. ed E., tutti nella qualità di eredi di B.A. (nato il (OMISSIS)), come da atto del 16 / 17 agosto 2016, affidato a cinque motivi, cui ha resistito l’ANAS S.p.A. mediante controricorso in data di 6 settembre 2016, notificato a mezzo posta come dai due avvisi di ricevimento pervenuti ai destinatari ivi indicati in data 28 settembre e 3 ottobre 2016, laddove è stato anche spiegato ricorso incidentale da parte dell’azienda con tre motivi.

Memorie illustrative ex art. 378 c.p.c. sono state depositate da ambo le parti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Le anzidette doglianze possono sintetizzarsi nei seguenti termini.

Motivi a sostegno del ricorso principale:

1) violazione e falsa applicazione di norme di diritto in tema di prescrizione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (relativamente al procedimento penale definito con declaratoria di estinzione del reato per morte del reo);

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nonchè degli artt. 114 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 cit. codice di rito;

4) violazione e falsa applicazione dell’art. 1720 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

5) violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale n. 55 del 2014 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 (sostenendosi l’inapplicabilità delle tariffe di cui al D.M. n. 55 del 2014 in relazione a giudizi definiti, negli anni 2002 e 2008, in epoca anteriore alla vigenza di detto decreto ministeriale).

Motivi addotti per il ricorso incidentale:

1) violazione e o falsa applicazione dell’art. 54 del contratto collettivo nazionale di lavoro Anas, nonchè degli artt. 112 e 277 c.p.c., tanto con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3;

2) violazione, per disapplicazione, dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., nonchè degli artt. 112 e 277 c.p.c., tanto con riferimento all’art. 360, n. 3 cit. codice di rito;

3) violazione dell’art. 2697 c.c., nonchè degli artt. 414 e 420 c.p.c., oltre che degli artt. 113,114 e 432, nonchè degli artt. 112 e 277 c.p.c., tanto con riferimento all’art. 360, n. 3 medesimo codice.

Entrambe le anzidette impugnazioni vanno disattese in forza delle seguenti considerazioni. Per evidenti ragioni di ordine logico giuridico occorre, preliminarmente, esaminare le questioni poste dal ricorso incidentale, laddove con il primo motivo si denuncia in effetti un error in procedendo per omessa pronuncia da parte dei giudici di merito circa le questioni poste in ordine alla portata della disciplina di cui all’art. 54 del succitato contratto collettivo, mentre secondo la controricorrente occorreva un’espressa convenzione dalla quale risultasse l’accettazione della limitazione di limiti contrattuali allorchè il dipendente avesse inteso avvalersi di un proprio difensore di fiducia in alternativa a quello di nomina datoriale.

In relazione al secondo motivo la ricorrente incidentale si duole che nè il Tribunale nè la Corte d’Appello (sebbene quest’ultima investita con un formale gravame sul punto) avevano accolto l’eccezione di giudicato, sollevata dall’Anas in relazione alla sentenza resa dal Tribunale di Salerno n. 649 del 2008, laddove erano state compensate le spese processuali pure nei confronti dei convenuti e chiamata in garanzia. Il fatto costitutivo oggetto di quel giudizio, secondo l’ANAS, era lo stesso che aveva costituito l’antefatto del giudizio, successivamente intentato, di cui è causa in questo processo, in relazione all’art. 54 del contratto collettivo, finalizzato ad una restituzione di spese legali. In quel giudizio gli eredi del B., dopo avere ampiamente dedotto e argomentato in danno dell’Anas, avevano concluso per una condanna al pagamento delle spese in loro favore e in danno della parte rimasta soccombente. Con il successivo contenzioso, nuovamente e in violazione del giudicato, gli stessi eredi avevano riproposto la domanda di pagamento delle spese di quel giudizio. Il Tribunale prima e la Corte d’Appello dopo, avendo accolto la domanda, avevano del tutto ignorato l’eccezione di giudicato e l’espresso motivo di gravame sul punto, donde la violazione denunciata in relazione all’art. 112 codice di rito.

Con il terzo motivo la ricorrente incidentale lamenta che la domanda introduttiva del giudizio era rimasta del tutto sfornita di prova, sia in ordine all’an che al quantum. L’art. 54 prevedeva, altresì, una preventiva comunicazione del lavoratore di volersi avvalere di suo difensore di fiducia. Quindi, era stata formulata l’eccezione che ne derivava. Il Tribunale affermò l’esistenza della comunicazione, cioè di un atto che non risultava dall’indice della produzione di parte, sicchè ad avviso dell’Anas è da ritenersi che il documento fosse confluito nel processo postumamente al deposito dell’atto introduttivo e che il giudice adito lo avesse considerato come utilmente prodotto, ma con conseguente violazione degli artt. 414 e 420 codice di rito. Alla Corte d’Appello era stato proposto l’espresso motivo di gravame sul punto, motivo che tuttavia era stato ignorato dalla stessa Corte, donde la violazione anche degli artt. 112 e 277 c.p.c.. Inoltre, la domanda era rimasta comunque del tutto sfornita di prova in ordine al quantum. Infatti, nemmeno tardivamente, era stato documentato lo svolgimento di attività professionale di cui alle voci di tariffa, alle quali, verosimilmente, si riconduceva la richiesta di restituzione dei compensi professionali. Di conseguenza, l’accoglimento della domanda, sia pure nei termini ridotti per quanto stabilito dalla Corte distrettuale, era avvenuto in violazione di quanto previsto dall’art. 2697 c.c.. La Corte d’Appello, infatti, in difetto di qualsivoglia elemento probatorio, nell’intento di agevolare gli eredi B., aveva fatto ricorso ad una valutazione equitativa, senza però che ne ricorressero i presupposti e le condizioni: non la esplicita previsione di legge, come stabilito dall’art. 113 c.p.c.; non la richiesta delle parti di cui al successivo art. 114. Nè poteva darsi luogo a valutazione equitativa di quell’art. 432 c.p.c., in quanto nella fattispecie l’impossibilità della liquidazione della stessa derivava da un’insufficienza probatoria addebitabile alla parte e non ad un fatto oggettivo impeditivo dell’accertamento. Andava, quindi, escluso che l’Anas avesse fatto adesione ad una iniziativa dell’ufficio, volta a conseguire una liquidazione comunque della pretesa attorea. Quando la Corte d’Appello, nell’ottica premiale per gli eredi B., officiò la difesa dell’Anas di approntare un conteggio ritenuto appropriato alle pretese dei medesimi, l’ente, nel rendere ossequio a detto provvedimento, evidenziò la propria dissociazione nei termini all’uopo indicati nelle pagine 21 e 22 del controricorso.

La controricorrente e ricorrente incidentale ha, quindi, concluso “per la inammissibilità e, gradatamente, per il rigetto del ricorso principale, in ogni caso per l’accoglimento del ricorso incidentale per la condanna del ricorrente principale in solido alla rifusione delle spese e competenze di tutti i gradi del giudizio. Si depositerà con la iscrizione a ruolo: procura speciale conferita all’avvocato Claudia Picchetti, fascicoli di parte con i documenti elencati relativi foliari. Il valore del ricorso incidentale non muta il valore del procedimento”.

Orbene, le anzidette censure appaiono in larga parte inammissibili ed improcedibili, in primo luogo per irrituale loro formulazione, ai art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (non già n. 4) ed non univocamente in termini di nullità, avuto riguardo agli errores in procedendo ivi denunciati (cfr. a tal riguardo in part. Cass. Sez. un. civ. n. 17931 del 24/07/2013, nonchè II civ. n. 10862 del 07/05/2018), per giunta mediante commistione con le asserite violazioni di legge e del contratto collettivo, del quale inoltre la ricorrente incidentale non ha dato atto di aver prodotto il testo integrale (cfr. art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6 nonchè art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4).

A ciò aggiungasi la carenza di specifiche, puntuali e compiute allegazioni, specie in ordine alla preclusione dal giudicato ipotizzato da ANAS, anche per quanto concerne le asserite violazioni delle suddette norme processuali, la cui verifica in questa sede di legittimità presuppone, invero, comunque ex art. 366, nn. 3 e 6 cit. la fedele e completa riproduzione di quanto dedotto e richiesto da parte attrice nei due giudizi. Resta, di conseguenza, assorbita anche la censura di cui al terzo motivo del ricorso incidentale circa l’asserita violazione dell’art. 2697 c.c., norma che disciplina esclusivamente l’onere probatorio a carico delle parti, non già il contenuto degli elementi di prova, comunque acquisiti nel corso del processo, la cui valutazione, invece, fatto salvo l’esito obbligato limitatamente alle c.d. prove legali (ciò che nella specie qui in esame non viene in rilievo), compete unicamente al prudente apprezzamento del giudice di merito.

Tanto ritenuto per quanto concerne il ricorso incidentale, parimenti vanno disattese le doglianze formulate con quello principale. Ed invero, la prima censura è inammissibile, in quanto il motivo afferisce unicamente alla questione della prescrizione, se breve quinquennale, ovvero ordinaria – decennale, in relazione al procedimento penale definito con declaratoria di estinzione del reato per sopraggiunto decesso dell’imputato, dante causa degli attuali ricorrenti. Nulla però è stato confutato, mediante rituale impugnazione, quanto all’altra autonoma ratio decidendi, laddove a pag. 7 della sentenza de qua la Corte distrettuale ha rilevato, in via preliminare, che per effetto delle estinzioni pronunciate dal giudice penale con la sentenza n. 51/2002, emessa dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Amalfi, non si era avuto alcun accertamento di merito, favorevole, nei riguardi dei due imputati, tra cui il de cuius B.A. (deceduto il (OMISSIS) – “Ne consegue che non è intervenuto, sotto il profilo penale, un accertamento della insussistenza della responsabilità del dante causa degli appellati, nè risulta una statuizione di assoluzione piena.

-v. del resto il chiarissimo dettato, in part., dell’art. 129 c.p.p. in tema di Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità: 1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza. 2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta.-

In riferimento a tale giudizio (ossia quello penale), inoltre, risulta maturata la prescrizione…”). Infatti, l’impugnata sentenza, n. 152/16, a pagg. 6 e 7, preliminarmente richiamava l’art. 54 del c.c.n.l. circa i rimborsi dovuti al dipendente per spese di giudizio – civile, penale o amministrativo – instaurato in relazione a condotte poste in essere nello svolgimento delle mansioni, purchè in mancanza di dolo o colpa grave del lavoratore, elementi soggettivi quindi la cui insussistenza non risultava esclusa dall’anzidetta pronuncia di estinzione n. 51 in data 8 / 22 aprile 2002, donde la conseguente reputata inapplicabilità del diritto al rimborso delle spese sopportate dal dipendente in occasione del procedimento penale in cui egli era rimasto coinvolto quale coimputato. Tale chiara ratio decidendi, dunque, indipendentemente anche dalla sua condivisibilità o meno, siccome non attinta da alcuna specifica impugnazione da parte dei ricorrenti incidentali, comporta l’inammissibilità della censura concerne la sola agitata questione della prescrizione (cfr. tra le altre Cass. III civ. – ordinanza n. 15399 del 13/06/2018: il giudice di merito che, dopo avere aderito ad una prima “ratio decidendi”, esamini ed accolga anche una seconda “ratio”, al fine di sostenere la propria decisione, non si spoglia della “potestas judicandi”, atteso che l’art. 276 c.p.c., distingue le questioni pregiudiziali di rito dal merito, ma non stabilisce, all’interno di quest’ultimo, un preciso ordine di esame delle questioni; in tale ipotesi, pertanto, la sentenza risulta sorretta da due diverse “rationes decidendi”, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, sicchè l’inammissibilità del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti all’altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile.

V. parimenti Cass. III civ., sentenza n. 21490 del 07/11/2005, secondo cui la pronuncia del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa “ratio decidendi”, nè contiene, quanto alla “causa petendi” alternativa o subordinata, un mero “obiter dictum”, insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte “rationes decidendi”, ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso. Conformi Cass. nn. 5503 del 1981 e 3236 del 1985, nonchè n. 6045 del 12/03/2010. Cfr. pure analogamente Cass. sez. un. civ. n. 7931 del 29/03/2013: il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione). Le altre censure di parte ricorrente risultano anch’esse inconferenti, alla stregua di quanto, motivatamente e correttamente, accertato in punto di fatto e deciso in diritto dalla compente Corte di merito, nei sensi sopra indicati nella precedente narrativa. Inoltre, la questione della pretesa violazione dell’art. 2033 c.c. (in tema d’indebito oggettivo) si appalesa del tutto nuova, non trovando alcun riferimento nella sentenza impugnata, tanto più che nella specie le allegazioni in proposito svolte da parte ricorrente risultano alquanto carenti e non adeguate, avuto per contro riguardo alle prescrizioni dettate a pena d’inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, in part. nn. 3 e 6, (cfr. inoltre, quanto alla rilevata novità, pure di recente affermato da Cass. III civ. con ordinanza n. 15196 del 12/06/2018: il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicchè sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità), con l’ulteriore precisazione, ancora, che note o memorie illustrative non possono modificare nè integrare quanto ritualmente introdotto e controdedotto dalle parti con gli atti all’uopo contemplati dall’ordinamento processuale. Nè, per altro verso, è dato comprendere il riferimento all’art. 1720 c.c. (terzo motivo del ricorso principale), trattandosi di norma inerente esclusivamente al rapporto tra mandante e mandatario, cui rimane estranea nella specie l’ANAS, verso la quale i mandanti, coeredi di B.A., è tenuta nei soli limiti previsti – ivi compreso quindi il succitato art. 54 del c.c.n.l. – dal distinto rapporto contrattuale, di lavoro subordinato, che legava il loro dante causa alla società convenuta.

Parimenti, risulta inammissibile l’ultimo motivo del ricorso principale, visto in primo luogo che nella rubrica viene menzionato il D.M. n. 55 del 2014, mentre nel corpo della doglianza si richiama il D.M. n. 140 del 2012, art. 41 per giunta senza nemmeno indicare quale sarebbero le tariffe invece applicabili ratione temporis nel caso di specie, laddove per altro verso la Corte distrettuale, una volta giudicato non provato il quantum delle prestazioni professionali fornite (limitatamente però alla precedente causa civile, visto che per il procedimento penale il diritto al rimborso, come si è detto, veniva escluso in radice, sull’an debeatur), riteneva di poter liquidare in via equitativa ed all’attualità complessivi 16.481,00 Euro in base al D.M. n. 55 riguardo alle spese processuali da rimborsare per il giudizio civile, secondo il calcolo prospettato dall’appellante ANAS, a seguito di apposita ordinanza in data 30-09-2015, pronunciata dal collegio circa gli onorari ed i diritti spettanti, computati in base ai minimi tariffari.

Del resto, il D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma 6, – in G.U. n. 77 del 2-4-2014 – in vigore dal 03/04/2014) all’art. 28 (Disposizione temporale) così recita testualmente: “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore””.

Va, infine, rilevato sul punto che i ricorrenti principali, i quali con il quinto motivo comunque non si dolgono per ciò che attiene al riferimento degli anzidetti minimi, nulla osservano circa l’eventuale conseguente pregiudizio economico subito per l’applicazione del Decreto n. 55 del 2014, sicchè nemmeno è dato ravvisare l’interesse degli stessi a contestare detta liquidazione, visto che l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c. deve sussistere anche in relazione alle impugnazioni (cfr., tra le altre, Cass. lav. n. 16341 del 13/07/2009 in ordine al venir meno dell’interesse all’impugnazione, con la conseguenza che il ricorso deve ritenersi inammissibile, dovendosi valutare la sussistenza dell’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, avuto riguardo non solo al momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma pure a quello della decisione).

Pertanto, entrambi i ricorsi vanno respinti, con conseguente reciproca soccombenza, di guisa che le relative spese vanno compensate.

Tuttavia, stante ad ogni modo l’esito completamente negativo delle due impugnazioni, in difetto di altri riferimenti di segno contrario, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater circa il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

la Corte RIGETTA il ricorso principale e quello incidentale. Dichiara per intero compensate tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato, pari a quelli dovuti per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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