Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18695 del 27/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/07/2017, (ud. 20/06/2017, dep.27/07/2017),  n. 18695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3804/2017 R.G. proposto da:

P.A.A.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Fabio

Spaziani, con domicilio eletto in Roma, via C. Morin, n. 45;

– ricorrente –

contro

QUESTURA DI ROMA e PREFETTURA DI ROMA;

– intimate –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Roma depositata il 19

gennaio 2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno

2017 dal Consigliere Guido Mercolino.

Fatto

RILEVATO

che P.A.A.A. ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso l’ordinanza del 19 gennaio 2017, con cui il Giudice di pace di Roma ha convalidato le misure alternative al trattenimento presso il centro d’identificazione ed espulsione, disposte dal Questore di Roma con provvedimento del 17 gennaio 2017;

che le intimate non hanno svolto attività difensiva;

che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. b), e comma 2-bis, e art. 14 nonchè dell’art. 8 della CEDU, censurando l’ordinanza impugnata per aver omesso di rilevare la manifesta illegittimità del provvedimento del Questore, fondato su un decreto di espulsione emesso in assenza dei presupposti richiesti dalla legge, ed in particolare di una valutazione comparativa tra l’interesse di pubblica sicurezza e il diritto di esso ricorrente alla vita privata e familiare;

che, ad avviso del ricorrente, la fissazione dell’udienza di convalida non è stata comunicata al suo difensore di fiducia, al quale è stato pertanto impedito il deposito di memorie e della documentazione attestante la regolarità della sua posizione e la serietà del suo proposito di radicarsi sul territorio italiano;

che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il sindacato del giudice, in sede di convalida del provvedimento di trattenimento dello straniero raggiunto da un decreto di espulsione, e quindi anche in sede di convalida del provvedimento di applicazione delle misure alternative al trattenimento, ha ad oggetto l’esistenza e l’efficacia del provvedimento espulsivo, spettando al giudice dell’opposizione la verifica della legittimità di quest’ultimo (cfr. Cass., Sez. 1, 14/02/2006, n. 3268);

che peraltro, alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 in relazione all’art. 5, par. 1, della CEDU, che subordina la detenzione di una persona a fini di espulsione alla condizione che la procedura sia regolare, non può ritenersi precluso il rilievo incidentale della manifesta illegittimità del decreto di espulsione, per la cui sussistenza occorre tuttavia che l’Amministrazione abbia agito in mala fede o al di fuori della propria competenza (cfr. Cass., Sez. 6, 30/07/2014, n. 17407; 5/06/2014, n. 12609);

che nella specie tale vizio non è stato in alcun modo prospettato, essendosi il ricorrente limitato a dedurre genericamente la mancanza dei presupposti richiesti dalla legge ai fini dell’emissione del decreto di espulsione, ed a far valere in particolare i suoi legami familiari ed il suo radicamento sul territorio nazionale, senza neppure precisare se avverso il provvedimento prefettizio sia stata tempestivamente proposta opposizione, nell’ambito della quale avrebbe potuto trovare spazio l’omessa valutazione di tali circostanze;

che la preclusione delle predette censure, unitamente alla mancata proposizione di doglianze che presuppongano indagini di fatto, comporta l’inammissibilità, per difetto d’interesse, di quella riflettente l’omessa comunicazione al difensore di fiducia del provvedimento di fissazione dell’udienza di convalida, trattandosi di un vizio di attività del giudice che non ha spiegato alcuna concreta influenza ai fini della decisione impugnata;

che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione delle intimate;

che, trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

rigetta il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2017

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