Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18695 del 23/09/2016


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Cassazione civile sez. I, 23/09/2016, (ud. 25/02/2016, dep. 23/09/2016), n.18695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1027-2010 proposto da:

P.C., (c.f. (OMISSIS)), V.S. (c.f. (OMISSIS)),

R.G. (c.f. (OMISSIS)), V.C. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso MARIA

TERESA ACONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MODESTINO ACONE,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI MARCIANA MARINA (c.f./p.i. (OMISSIS)), in persona del

Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO

EMANUELE II 18, presso lo STUDIO GREZ ED ASSOCIATI, rappresentato e

difeso dagli avvocati NATALE GIALLONGO, MARIA CECILIA MANNOCCI,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1685/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 22/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato M. ACONE che si riporta;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato N. GIALLONGO che si

riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento dal primo al

quarto motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – P.A. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Livorno il Comune di Marciana Marina esponendo di essere proprietario di un’area sita nel territorio comunale che, il 17 aprile 1982, era stata oggetto di occupazione di urgenza per 294 metri quadri, senza che intervenisse nei termini alcun decreto di esproprio, ma che era stata in effetti occupata per un ulteriore contigua porzione di 351 metri quadri.

Su tale premessa l’attore ha chiesto condanna del Comune convenuto al risarcimento del danno, da calcolarsi alla stregua della normativa all’epoca vigente, derivante dall’occupazione appropriativa dell’area di 294 metri quadri, oltre al pagamento dell’indennità di occupazione, nonchè al risarcimento del danno, da parametrarsi invece al valore venale del bene, conseguente all’occupazione usurpativa dell’area di 351 metri quadri.

Il Comune di Marciana Marina ha resistito alla domanda.

p. 2. – Il Tribunale, con sentenza del 5 dicembre 2001, ha condannato il Comune di Marciana Marina a pagare a Pu.Pa., medio tempore intervenuta quale successore a titolo particolare dell’originario attore nel diritto controverso, della complessiva somma di L. 279.888.742, oltre interessi, rivalutazione e spese.

p. 3. – Il Comune di Marciana Marina ha proposto appello lamentando che il Tribunale:

a) avesse effettuato la liquidazione sulla base dell’edificabilità di fatto del terreno, senza considerare gli strumenti urbanistici vigenti;

b) avesse liquidato l’importo dovuto a titolo di indennità per l’occupazione di urgenza nonostante l’incompetenza funzionale del Tribunale in materia;

c) avesse liquidato l’indennità di occupazione illegittima dell’area residua di 351 metri quadri nonostante la novità e conseguente inammissibilità della domanda;

d) avesse errato nel determinare l’indennità di occupazione;

e) avesse errato nel riconoscere il maggior danno da svalutazione monetaria in assenza di prova.

Pu.Pa. ha resistito all’impugnazione e spiegato appello incidentale con il quale ha chiesto: a) condanna del Comune al pagamento di una somma pari al valore di mercato dell’area di 351 metri quadri;

b) condanna del Comune a risarcire, in relazione alla stessa area, il danno da occupazione illegittima dal 17 aprile 1982 al 24 agosto 1984.

p. 4. – La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 22 novembre 2008, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha determinato in complessivi Euro 26.824,41 l’indennizzo dovuto dal Comune di Marciana Marina “per l’espropriazione dei terreni censiti nel locale Catasto al foglio di mappa 4 della particella (OMISSIS) di mq. 645” e disposto che tale somma, al netto degli acconti eventualmente versati, fosse depositata a favore di Pu.Pa..

Ha in particolare ritenuto la Corte d’appello:

1) che l’eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale dovesse essere disattesa, giacchè, pur sussistendo una competenza funzionale della Corte d’appello in ordine alla liquidazione dell’indennità per l’occupazione di urgenza legittima, la Corte adita fosse in ogni caso competente, quantunque investita in secondo grado;

2) che dovesse essere accolta l’eccezione di inammissibilità della domanda concernente il risarcimento del danno da occupazione illegittima dal 17 aprile 1982 al 24 agosto 1984 dell’area di 351 metri quadri, essendo stata proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado, allorquando la controparte aveva espressamente dichiarato di non accettare il contraddittorio;

3) che l’indennizzo concernente l’area di 294 metri quadri dovesse essere calcolato sulla base del valore venale stimato dal consulente tecnico d’ufficio secondo i criteri previsti dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 non potendo trovare applicazione lo ius superveniens oltre i limiti che regolano l’onere di impugnazione e le relative preclusione, mentre per l’area residua di 351 metri quadri l’indennizzo doveva uniformarsi al criterio del valore di mercato previsto dalla normativa sopravvenuta;

4) che, pertanto, l’indennizzo per accessione invertita relativo alla porzione di 294 metri quadri doveva essere determinato in Euro 8.188,27, secondo criteri previsti dal citato art. 5 bis, comma 7 bis, il tutto incrementato del 10%, mentre l’indennità di occupazione relativa a tale area ammontava ad Euro 881,03; inoltre l’indennizzo per la residua area di 351 metri quadri doveva essere determinata in Euro 17.755,11, corrispondente al valore di mercato del bene come accertato dal consulente tecnico d’ufficio;

5) che le spese del giudizio di appello potevano essere compensate in considerazione dell’accoglimento parziale del gravame, unito all’incertezza in itinere del quadro normativo.

p. 5. – Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi P.C., R.G., V.C. e V.S., quali cessionari del credito di Pu.Pa..

Il Comune di Marciana Marina ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 6. – Il ricorso contiene cinque motivi.

p. 6.1. – Il primo è svolto da pagina 6 a pagina 9 del ricorso sotto la rubrica: “Falsa applicazione del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis convertito in L. 8 agosto 1992, n. 359 e successive modifiche. Violazione della L. n. 2359 del 1865, art. 39 (art. 360 c.p.c. c.p.c., n. 3)”.

Esso si conclude con il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte, con riferimento alla fattispecie concreta dell’espropriazione per occupazione acquisitiva di un terreno di natura edificatoria, risalente all’epoca antecedente al 2003, che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis deve applicarsi ai giudizi in corso il criterio del valore venale previsto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39. Dica inoltre la Corte che all’applicazione di tale criterio non osta la mancata impugnazione della stima del giudice di primo grado, qualora l’impugnazione su tale capo della sentenza sia stata proposta dall’ente espropriante per ottenere la diminuzione della somma”.

Secondo i ricorrenti la disciplina sopravvenuta alla pronuncia di incostituzionalità della L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis ad opera di Corte cost. 24 ottobre 2007, n. 348, ossia il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37 come modificato dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, non si applicherebbe alla vicenda in discorso per ragioni del tutto diverse da quelle indicate dalla Corte d’appello e, cioè, perchè concernerebbe le sole procedure espropriative in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta dopo il 30 giugno 2003.

Viceversa la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 5 bis estenderebbe i suoi effetti ai giudizi pendenti anche quando il proprietario abbia fatto acquiescenza alla liquidazione e l’impugnazione sia stata proposta dalla sola amministrazione espropriante con richiesta di diminuzione del quantum già liquidato dal giudice di primo grado, dovendosi in tale contesto applicare la L. n. 2359 del 1865, art. 39.

p.6.2. – Il secondo motivo è svolto da pagina 9 a pagina 11 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., art. 339 c.p.c. e segg.. Nullità della sentenza (art. 360 c.p.c. c.p.c., n. 4)”.

Vi si sostiene che Pu.Pa. aveva proposto appello incidentale contro la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva deciso che anche la porzione di terreno di 351 metri quadri doveva considerarsi oggetto di occupazione appropriativa e non usurpativa, mentre la Corte d’appello aveva totalmente omesso di pronunciare su tale doglianza.

p. 6.3. – Il terzo motivo è svolto da pagina 11 a pagina 13 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione degli artt. 2043 c.c. e ss. e specialmente 2056 e seguenti Falsa applicazione della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89 (art. 360 c.p.c. c.p.c., n. 3)”.

Esso si conclude con il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte, con riferimento alla fattispecie concreta dell’occupazione ed irreversibile trasformazione di una zona di terreno edificatoria da parte della pubblica amministrazione in mancanza della dichiarazione di pubblica utilità, che ricorre in tal caso l’occupazione sine titulo o usurpativa, non quella appropriativa, a nulla rilevando che l’altra contigua porzione di terreno sia stata occupata a seguito della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e che la giunta municipale abbia deliberato una variazione del piano particellare di esproprio in guisa da inglobare nell’opera pubblica la detta porzione di terreno senza comunicarlo al proprietario”.

Sostengono i ricorrenti che Pu.Pa. aveva proposto appello incidentale contro la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva negato la configurazione della fattispecie dell’occupazione usurpativa con riferimento alla porzione di 351 metri quadri del fondo, affermando che tale figura era da escludere essendo stata prodotta la deliberazione di giunta municipale che aveva approvato un nuovo piano particellare di esproprio, mentre l’appello incidentale aveva in proposito osservato che la decisione era arbitraria perchè la deliberazione era stata assunta quando l’area in questione era già stata occupata da oltre un anno, che essa non aveva valore di dichiarazione di pubblica utilità e che era stata portata a conoscenza dell’interessata solo nel corso del giudizio.

p. 6.4. – Il quarto motivo è svolto a pagina 13 del ricorso sotto la rubrica: “Falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 55 e successive modificazioni, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, artt. 28 e 29 riguardanti il pagamento dell’indennità mediante deposito alla Cassa depositi e prestiti (art. 360 c.p.c. c.p.c., n. 3)”.

Esso si conclude con il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte che, con riferimento alla fattispecie concreta di risarcimento del danno da occupazione appropriativa e/o usurpativa non va ordinato il deposito delle somme presso la cassa depositi è prestiti, ma deve essere emessa condanna del debitore al pagamento diretto in favore del creditore”.

Nel motivo si osserva che, versandosi in ipotesi di risarcimento del danno da occupazione appropriativa e usurpativa andava pronunciata condanna al pagamento diretto delle somme dovute.

p. 6.5. – Il quinto motivo è svolto pagina 15 del ricorso sotto la rubrica: “Insufficiente motivazione in ordine alla compensazione delle spese (art. 360 c.p.c., n. 5).

Con il motivo si denuncia insufficienza della motivazione con la quale la Corte d’appello aveva compensato le spese di lite del grado.

p. 7. – Il ricorso va accolto nei termini che seguono.

p. 7.1. – Il primo motivo è fondato.

Nel liquidare il risarcimento del danno spettante a Pu.Pa., con riguardo all’area di 294 metri quadri, il Tribunale ha fatto applicazione dell’allora vigente D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, comma 7 bis, convertito in L. 8 agosto 1992, n. 359, introdotto dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65, ossia di una disposizione travolta da dichiarazione di incostituzionalità (Corte cost. 24 ottobre 2007, n. 348) in pendenza del giudizio di appello.

Ha ritenuto la Corte d’appello che, non avendo la Pu. impugnato il capo della sentenza concernente la liquidazione del danno per la perdita della proprietà dell’area di 294 metri quadri (dal momento che la sua impugnazione aveva ad oggetto esclusivamente l’altra area, quella di 351 metri quadri), si fosse formato il giudicato interno sull’adozione del criterio di liquidazione del danno già impiegato dal Tribunale, che aveva fatto applicazione del citato art. 5 bis.

Ma tale affermazione contrasta con l’osservazione che, nella specie, non poteva trovare applicazione il congegno dell’acquiescenza parziale fissato dall’art. 329 c.p.c., comma 2 per l’ovvia considerazione che la parte di sentenza avente ad oggetto l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno per la perdita della proprietà dell’area di 294 metri quadri era stata impugnata dall’amministrazione, la cui impugnazione aveva impedito il formarsi del giudicato, rimettendo in discussione la liquidazione operata dal primo giudice, liquidazione che conseguentemente la Corte d’appello ha nuovamente effettuato e che, com’è ovvio, non poteva eseguire in applicazione di una disposizione ormai espunta dall’ordinamento per effetto della intervenuta dichiarazione di incostituzionalità.

Si sarebbe viceversa dovuta fare applicazione del criterio del valore venale del bene previsto dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 e non la L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89, lett. a) che, avendo introdotto modifiche al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, commi 1 e 2, segue la disciplina transitoria prevista dall’art. 57 D.P.R. cit., ed è quindi inapplicabile nei procedimenti espropriativi in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia stata emessa prima del 30 giugno 2003, mentre la norma intertemporale di cui alla L. n. 244 cit., art. 2, comma 90, prevede la retroattività della nuova disciplina di determinazione dell’indennità espropriativa solo per i procedimenti espropriativi in corso, e non anche per i giudizi (Cass. 8 maggio 2008, n. 11480; Cass. 28 novembre 2008, n. 28431; Cass. 21 giugno 2010, n. 14939; Cass. 9 marzo 2012, n. 3749;. Cass. 9 marzo 2013, n. 6798; Cass. 13 agosto 2014, n. 17906)).

Ciò non significa che la mancata impugnazione della parte di sentenza concernente la liquidazione del danno per la perdita della proprietà dell’area di 294 metri quadri fosse senza rilievo, incidendo però soltanto nel senso di impedire, in ossequio al principio del divieto di reformatio in peius, che la Pu. potesse conseguire in appello, non avendo proposto impugnazione sul punto, un importo maggiore di quello riconosciuto dal Tribunale (Cass. 5 luglio 2010, n. 15835).

p. 7.2. – Il secondo e terzo motivo sono inammissibili per carenza di interesse.

Si sostiene, con riguardo all’area di 351 metri quadri, che il giudice di primo grado avrebbe inquadrato anch’essa nell’ambito della c.d. occupazione appropriativa, mentre la Pu. avrebbe in proposito spiegato appello, assumendo viceversa trattarsi di c.d. occupazione usurpativa, appello sul quale la Corte di merito avrebbe omesso di pronunciare. E si aggiunge che il diverso inquadramento richiesto avrebbe inciso sulla statuizione adottata.

Orbene, l’astratta qualificazione dell’occupazione come appropriativa ovvero usurpativa intanto potrebbe assumere rilievo, nel caso di specie, in quanto potesse incidere sui criteri di liquidazione del danno eventualmente da adottare: e, cioè, qualora il danno fosse stato liquidato in misura diversa e minore rispetto a quello destinato ad essere riconosciuto in caso di inquadramento della vicenda nell’ambito della c.d. occupazione usurpativa.

E ciò perchè, vigente il già citato art. 5 bis, detta norma trovava applicazione nei riguardi delle occupazioni appropriative e non di quelle usurpative, per le quali la liquidazione del danno andava operata in relazione all’intero pregiudizio subito dal proprietario del fondo.

Ma la Corte d’appello ha commisurato la perdita subita dalla Pu. “al valore di mercato del bene come accertato dal consulente tecnico d’ufficio senza incontrare particolari contestazioni” (pagina 8 della sentenza impugnata), riconoscendo altresì la rivalutazione del credito e gli interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata, mentre dal ricorso non emerge in qual modo la diversa qualificazione auspicata potrebbe incidere sull’esito della lite.

Non può, in particolare, attribuirsi rilievo al passaggio del ricorso in cui si sottolinea che l’occupazione usurpativa dà luogo ad un illecito permanente con diritto alla restituzione del bene, dal momento che una simile domanda si colloca in questo caso al di fuori del thema decidendum concretamente dedotto in giudizio.

p. 7.4. – Il quarto motivo è fondato.

Il congegno del deposito previsto dal D.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, artt. 28 e 29 si riferisce al pagamento dell’indennità determinata, nelle diverse forme previste dalla legge, all’esito del procedimento espropriativo, esito che in questo caso non vi è stato, non essendo stato pronunciato alcun decreto di esproprio.

Erroneamente, dunque, la Corte d’appello di Firenze ha ordinato il deposito delle somme dovute dal Comune di partigiana Marina presso la competente Cassa depositi e prestiti.

p. 7.5. – Il quinto motivo è assorbito.

p. 8. – La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.

PQM

accoglie il primo e quarto motivo di ricorso, inammissibili il secondo e terzo, assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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