Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18695 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 11/07/2019, (ud. 15/01/2019, dep. 11/07/2019), n.18695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28113-2013 proposto da:

A.G., (OMISSIS), + ALTRI OMESSI, domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO STROZZIERI;

– ricorrenti –

contro

START. S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 107/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 03/05/2013 r.g.n. 103/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/01/2019 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONIO STROZZIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 14 ottobre 2011 – 4 gennaio 2012 il giudice del lavoro di Ascoli Piceno, ritenuto che la Delib. dell’ex CO.TRA.VAT 2 ottobre 1981 aveva previsto che la ripartizione dei proventi derivanti dal servizio di trasporto dei pacchi fosse attuata per il 50% in favore del Consorzio e per la restante quota in parti uguali tra tutti i dipendenti; considerato che la previsione dell’armonizzazione dei trattamenti salariali comportava l’estensione a tutti i dipendenti dei trattamenti più favorevoli, già erogati da una delle imprese successivamente incorporate, dichiarava la convenuta S.p.A. START. tenuta al pagamento nei confronti degli attori ( A.G., + ALTRI OMESSI, ex dipendenti della A.M.S. S.p.a. di S. Benedetto del Tronto, poi confluita nella S.p.a. START. unitamente al Co. TRA. VA.T. e alla S.A.U.C.), dell’INDENNITA’ di MANEGGIO BAGAGLI per l’importo di Euro 100 con riferimento a ciascun anno di servizio, oltre accessori di legge spese di lite compensate.

La pronuncia di primo grado veniva impugnata dalla S.p.a. START, al cui gravame resistevano i suddetti A.G. ed altri. La Corte d’Appello di Ancona con sentenza n. 107 in data 7 febbraio – 3 maggio 2013, in accoglimento dell’interposto gravame, rigettava le domande proposte dagli attori con il ricorso introduttivo del giudizio, dichiarando peraltro compensate per intero tra le parti le spese processuali.

La decisione di secondo grado è stata, quindi, impugnata da A.G. e dagli altri 17 nominati in epigrafe mediante ricorso per cassazione del 4-11-2013, depositato quindi il successivo 23 novembre successivo, affidato a cinque motivi.

START. S.p.a. risulta rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 nonchè 416 e 116 c.p.c. e dell’art. 2719 c.c., in tema di prove documentali, e ss., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5. Si assume che nella motivazione la Corte d’Appello aveva omesso di considerare la circostanza, in fatto, secondo cui la suddetta indennità, come senza contestazioni emerso nel corso del giudizio di merito, era stata corrisposta a tutti coloro i quali provenivano dal suddetto consorzio, a prescindere dalla circostanza che fossero o meno adibiti alla movimentazione dei bagagli, tanto che veniva erogata pure agli impiegati amministrativi, i quali nulla avevano avuto a che fare con tale servizio. In tal sensi la società convenuta non aveva mai contestato e / o provato che l’indennità in questione non fosse corrisposta a soggetti estranei al servizio bagagli, ma che appartenevano all’ex consorzio. Di conseguenza, in applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2, se ne doveva inferire che comunque l’indennità veniva corrisposta indipendentemente dalle mansioni svolte, soltanto perchè appartenenti all’ex consorzio in base alla delibera dell’ottobre 1981. Quindi, per volontà dello stesso Consorzio, confermata dalla Start, l’indennità andava attribuita a tutti i lavoratori e l’armonizzazione non impediva di attribuirla a tutti i dipendenti delle altre linee per il solo fatto che costoro non maneggiavano bagagli, visto che era stata corrisposta anche a coloro che non espletavano queste particolari mansioni. Tale circostanza non avrebbe quindi impedito alla società convenuta di estendere l’indennità in parola a tutti i lavoratori appartenenti ad altri settori, essenzialmente quelli non addetti ai servizi extraurbani, che non maneggiavano materialmente bagagli, anche in virtù della volontà aziendale, desumibile dalla delibera e dalla prassi, indirizzatasi in tale direzione. A tal riguardo la sentenza impugnata appariva contraddittoria e fraintendeva le risultanze istruttorie circa la pacifica ammissione di controparte della generale estensione dell’indennità anche a coloro che non maneggiavano bagagli. Pertanto, risultava erronea l’affermazione secondo cui la START. aveva continuato a corrispondere l’indennità soltanto al personale operativo sulle linee di trasporto extraurbano. Risultava così violato il principio della non contestazione. Inoltre, la Start. non aveva neanche contestato che successivamente all’accordo era avvenuta l’armonizzazione dei trattamenti retributivi a livello più alto, nè che l’accordo sull’armonizzazione avesse lo scopo di armonizzare i trattamenti salariali di tutti i dipendenti della START. e non solo una categoria di essi o che valesse soltanto per la società FARO o avesse efficacia precettiva immediata e non la semplice funzione di semplici direttive future.

L’unica contestazione desumibile dagli atti difensivi era, quindi, che l’armonizzazione fosse riferita alle retribuzioni base e non alle indennità come quelle in questione. Allora, secondo i ricorrenti, il giudice non poteva interpretare l’accordo in senso diverso, posto che le circostanze di fatto sul suo significato e sulla sua portata erano state ammesse ex adverso e non erano state contestate. L’unico punto che il giudicante avrebbe dovuto esaminare riguardava l’eccezione della convenuta, secondo cui oggetto dell’accordo di armonizzazione non fossero l’indennità, ma le retribuzioni, per cui ad avviso della stessa, essendo il maneggio bagagli un’indennità, l’accordo non avrebbe previsto l’estensione a favore di tutti i dipendenti. I ricorrenti, dunque, ribadivano che nel corso del giudizio di merito la convenuta non aveva mai contestato la funzione dell’accordo, diretta alla armonizzazione dei salari, e la sua immediata cogenza operativa. Di conseguenza, il giudice di appello non avrebbe potuto addivenire ad una diversa ricostruzione dei fatti, sostituendosi alle allegazioni ed eccezioni spettanti alla società appellante. Quest’ultima, inoltre, non aveva mai contestato che l’indennità fosse corrisposta a tutti i dipendenti del Consorzio, impiegati compresi, sicchè il giudice di appello non poteva sostenere che fosse stata corrisposta soltanto a coloro che maneggiavano bagagli, con conseguente impossibilità di estenderla agli altri dipendenti delle aziende confluite nella START, che non maneggiavano bagagli, proprio perchè si trattava di un emolumento ormai sganciato (per chiara volontà aziendale desumibile dagli atti dalla prassi) dallo svolgimento di tale concreta attività. Tanto in violazione dell’art. 1340 c.c., circa la necessaria valorizzazione degli usi aziendali all’interno del contratto individuale di lavoro. Il giudice, inoltre, aveva disconosciuto la pacifica circostanza che l’indennità in questione fosse corrisposta ai dipendenti assegnati all’extraurbano ed assunti direttamente dalla START, dopo la sua nascita, pur non essendovi tenuta a norma dell’art. 2112 c.c. Da tale circostanza doveva, quindi, ricavarsi la volontà di mantenere il suddetto trattamento a prescindere dal diritto acquisito per cessione di azienda, sicchè trattandosi di un trattamento retributivo consolidato, doveva essere considerato oggetto dell’accordo di armonizzazione. Il collegio giudicante, inoltre, non aveva considerato la circostanza, anch’essa non contestata, che all’accordo sull’armonizzazione era stato dato seguito con trattamenti armonizzati a livello più alto, ciò che smentiva l’interpretazione riduttiva fornita dalla Corte territoriale. Il tutto era stato, altresì, confermato da una sentenza di primo grado del Tribunale di Ascoli Piceno, n. 362 del 12 aprile 2012, avente lo stesso petitum e causa petendi, in accoglimento della domanda di pagamento dell’indennità di maneggio bagagli proposta da altri lavoratori.

Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione falsa applicazione degli artt. 1362,1365 c.c. e art. 1371 c.c. e ss. ex art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Con la terza censura, inoltre, gli stessi si sono lamentati della violazione degli artt. 2099 e 1365 c.c. sulla nozione di retribuzione – interpretazione del contratto – violazione dell’art. 1340 c.c. in tema di uso aziendale di corrispondere un determinato trattamento retributivo. Secondo i ricorrenti, risultava dimostrato che le indennità erano da equipararsi ai salari e l’accordo sull’armonizzazione parlando i trattamenti salariali non può avere escluso quelli accessori, proprio perchè il problema dell’armonizzazione si poneva appunto per i trattamenti accessori goduti dai dipendenti START. provenienti dalle diverse aziende. Invece, non si poneva per la retribuzione base, applicando la START. lo stesso c.c.n.l. ferrotranvieri. Appariva, quindi, arbitrario considerare che, nel silenzio, l’armonizzazione potesse riguardare soltanto i trattamenti retributivi tabellari e non quelli accessori, in primo luogo perchè nella clausola non era posta tale distinzione, sicchè la stessa andavano interpretate in modo generale nel senso di comprendere tutti i trattamenti salariali.

Con il quarto motivo è stata denunciata la violazione falsa e applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. – violazione dell’art. 2078 c.c., ovvero ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. L’interpretazione fornita dal giudice di appello al suddetto accordo, disancorata totalmente da quanto non contestato dallo stesso datore di lavoro, appariva del tutto irragionevole e contraria ai principi di correttezza e buona fede, che impongono al datore di lavoro di attenersi a criteri di logicità e di uniformità pur in assenza del principio generale trattamento parità di prestazione, quanto all’uso aziendale ex art. 2078 c.c., che comunque si sarebbe formato come da sopra citato e incontestato al capitolo otto del ricorso introduttivo di primo grado, alla stregua del quale l’armonizzazione a livello più alto era di fatto sempre avvenuta per qualsiasi altra attribuzione patrimoniale, con conseguente consolidamento di una condizione di miglior favore del diritto acquisito, come tale entrata a far parte principio di irriducibilità della retribuzione per unilaterale determinazione del datore di lavoro.

Con il quinto e ultimo motivo i ricorrenti si sono doluti della asserita violazione falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè (prove documentali e sgg.ti c.c.), nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 relativamente alla parte della sentenza impugnata, laddove non si motivi di oggetto dei mezzi istruttori riproposti dalle ricorrenti in appello, che avrebbero comunque fornito utili elementi ai fini dell’interpretazione ex art. 1362 c.c., n. 2 e art. 1368 c.c., posto che tali norme, diretta all’accertamento della comune intenzione dei contraenti, presuppongono l’accertamento positivo di elementi di fatto, quali il complessivo comportamento anche posteriore alla conclusione del contratto degli usi aziendali. Il giudice di appello per contro non aveva ammesso i mezzi di prova richiesti, diretti anche a dimostrare che l’indennità di maneggio bagagli veniva corrisposta a tutti i dipendenti provenienti dal Consorzio, compresi gli impiegati, perciò a prescindere dal maneggio bagagli, nonchè l’applicazione di fatto del principio di armonizzazione. La riproposizione era contenuta nella memoria di posizione in appello dei ricorrenti dove testualmente pagina 12 si concludeva in via istruttoria riproponendo le richieste avanzate in primo grado.

In particolare, nel capitolo 12 del ricorso a pagina 4 era stato chiesto di provare se fosse vero che fino alla fusione del Consorzio nella società convenuta, divenuta operativa in data 5 luglio 1999, la cosiddetta indennità di maneggio bagagli era sempre stata corrisposta tutti i dipendenti a prescindere dalle mansioni svolte, quindi anche a coloro che non erano in alcun modo addetti al trasporto di pacchi bagagli; con il successivo capitolo 13, che dopo la suddetta fusione, la convenuta aveva erogato e tuttora erogava l’indennità a tutti i dipendenti addetti ai settori e ai servizi corrispondenti a quelli dell’ex Consorzio, quindi adibiti a trasporto sulle linee extraurbane, senza distinzione nè tra assunti prima e dopo la fusione, nè tra dipendenti con mansioni attinenti o meno al maneggio trasporto di pacchi bagagli; con capitolo 16, per cui tutte le attribuzioni, che erano state proprie soltanto del personale AMS, SAUC o COTRAVAT, erano state corrisposte, dopo la fusione, a tutto il personale START, e parimenti che le attribuzioni già riconosciute in misura diversa nelle imprese di provenienza, quale ad esempio la produttività aziendale, erano state elevate nella misura più alta per tutti.

Tanto premesso, va rilevata l’inammissibilità e l’infondatezza delle doglianze (tra loro connesse e perciò esaminabili congiuntamente) mosse a sostegno del ricorso, che deve, quindi, disattendersi alla stregua di quanto, invece, con lineare e adeguato nonchè esauriente percorso argomentativo, rilevato dalla Corte di merito, esclusivamente competente ad accertare i fatti di causa, nei termini indicati con l’impugnata sentenza n. 106/2013.

Orbene, dagli atti si evince che:

l’indennità di maneggio pacchi era stata originariamente prevista per i soli addetti alla ditta di autotrasporti extraurbani, che perciò espletavano anche questo particolare servizio.

nel dicembre del 1998 le società di trasporti furono incorporate nella nuova società, START. S.p.A., che aveva mantenuto il suddetto trattamento accessorio ai dipendenti provenienti dalla ditta in cui era stato applicato il particolare accordo aziendale, risalente all’ottobre dell’anno 1981, applicato altresì ai nuovi assunti in epoca successiva ed impiegati nei ruoli della citata azienda incorporata di trasporti extraurbani, mentre gli attuali ricorrenti, appellati in secondo grado, provenivano dalla ditte che effettuavano trasporti in ambito urbano.

Nel settembre / dicembre dell’anno 1999 intervenne accordo di cosiddetta armonizzazione, concluso con la nuova società START, però interpretato dalla Corte di merito soltanto con riferimento al trattamento tabellare non accessorio. Tale accordo, secondo i giudici dell’appello, riguardava il diverso complesso aziendale FARO (con dipendenti originariamente soggetti al c.c.n.l. metalmeccanici, donde il previsto loro successivo inquadramento in base al c.c.n.l. autoferrotranvieri);

Orbene, la Corte territoriale, osservava come dalla documentazione prodotta si desumesse che, circostanza non contestata, la START. società per azioni a partecipazione pubblica fu costituita in data 30 dicembre 98 a seguito di conferimento delle aziende che avevano gestito sino ad allora il servizio di trasporto di persone nell’ambito della vallata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno (A.M.S., CO.TRA.VAT – consorzio trasporti pubblici della valle del Tronto, che gestiva il trasporto extraurbano con sede in (OMISSIS) e S.A.U.C.).

Risultava, altresì, pacifico che la cosiddetta indennità di maneggio bagagli, già prevista a favore del personale viaggiante del Consorzio, era stata riconosciuta a tale personale anche dopo il trasferimento d’azienda e l’incorporazione dell’ex Consorzio stesso nella START, ai sensi dell’art. 2112 c.c., senza tuttavia che ciò comportasse un’estensione di tali trattamenti risalenti all’intero personale dell’impresa cessionaria, non essendo vigente nel rapporto di lavoro privato il principio della parità di trattamento retributivo nei confronti di tutti i dipendenti della stessa impresa.

Nè era controverso che il riparto dei proventi derivanti dal trasporto pacchi fosse stato istituito nell’ambito del solo CO.TRA.VA.T., sicchè la relativa clausola contrattuale (in particolare l’accordo sindacale recepito con la delibera del 1981: con riferimento al trasporto pacchi, i proventi del servizio sono ripartiti in ragione del 50% a favore del Consorzio e del restante 50%, in parti uguali, tra tutti i dipendenti…) doveva ritenersi efficace nell’ambito della originaria platea dei destinatari, per cui anche l’estensione – disposta dalla START. nei confronti degli altri dipendenti, successivamente addetti alle linee di trasporto extraurbano, dove veniva espletato il servizio trasporto pacchi- non risultava idonea a violare le posizioni soggettive di dipendenti che a tale servizio non avevano preso parte.

Non era superfluo evidenziare, inoltre, che i dipendenti della S.p.A. AMS e della SAUC al tempo della conclusione del suddetto accordo (quello recepito con la Delib. consiglio direttivo dell’anno 1981) non potevano considerarsi (anch’essi) destinatari del medesimo, poichè erano confluiti nella START. soltanto a seguito della fusione per incorporazione.

In tale ambito ed in coerenza con la finalità premiante, nonchè in relazione al personale addetto in maniera effettiva a quel servizio, ad avviso della Corte anconetana, la società START. aveva legittimamente continuato derogare il benefit soltanto al personale addetto a linee di trasporto extraurbano, sulle quali era previsto il servizio di trasporto pacchi (linea (OMISSIS)).

Fermo restando che nell’ambito soggettivo di applicazione dell’accordo aziendale erano sicuramente esclusi gli attori – appellati, occupati pacificamente in mansioni di autisti sulle linee urbane, comunque non COTRAVAT – non aveva fondamento giuridico la tesi della estensione generalizzata di tale beneficio a tutti i dipendenti dell’azienda, sulla base del cosiddetto principio di armonizzazione, che a ben vedere, secondo la Corte distrettuale, non integrava una clausola contrattuale immediatamente operativa vincolante, ma una mera previsione di future linee guida di contrattazione collettiva aziendale.

Gli appellati con il proprio ricorso introduttivo del giudizio avevano individuato tale clausola nel punto 2 dell’accordo 20 settembre 1999, secondo cui “Per quanto riguarda i trattamenti salariali verranno armonizzati a livello più alto entro il 31 dicembre 1999…”. In realtà, ad avviso dei giudici di appello, considerato che tale previsione riguardava gli ex dipendenti della FARO, già assunti con il contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici e del commercio, in previsione del loro inquadramento secondo il c.c.n.l. autoferrotranvieri, la mera previsione di una futura armonizzazione dei trattamenti salariali dei dipendenti delle diverse aziende cedute poteva riguardare i trattamenti salariali tabellari, ma non anche i singoli trattamenti accessori, già in godimento secondo le specificità di provenienza; il che era sufficiente ad escludere che, in forza di tale clausola, le parti avessero inteso estendere ad altri settori aziendali la cosiddetta indennità di maneggio bagagli, prevista per il personale viaggiante del consorzio.

Le anzidette argomentazioni assorbivano i restanti motivi di gravame, sicchè all’accoglimento dell’appello faceva seguito la piena riforma dell’impugnata sentenza, non risultando fondate le domande di cui al ricorso introduttivo del giudizio. La complessità e la peculiarità delle questioni di interpretazione della contrattazione collettiva aziendale in un contesto di trasferimento di azienda, il diverso esito dei due giudizio unitamente alla carenza di precedenti specifici nella giurisprudenza di legittimità, integravano gravi ed eccezionali ragioni tali disporre l’integrale compensazione delle spese processuali, a norma dell’art. 92 c.p.c. nel testo ratione temporis applicabile, innovato dalla novella sopravvenuta con la L. n. 69 dell’anno 2009.

Risulta, pertanto, evidente come i ricorrenti principali non confutino con rituali, pertinenti e specifici motivi in punto di diritto le anzidette argomentazioni, che invece tendono ad eludere mediante una diversa ricostruzione di fatti, aderente alle loro aspettative, però inammissibile in questa sede di legittimità, laddove rileva quanto accertato dalla Corte di merito, la quale invero non risulta aver pretermesso nelle sue valutazioni alcun esame di fatti, storici e decisivi, avendo evidenziato il dato pacifico e non controverso di talune circostanze, tra cui soprattutto l’attribuzione dell’indennità in questione esclusivamente agli addetti ai servizi di autolinee EXTRAURBANE, soltanto attraverso le quali veniva effettuato il trasporto dei pacchi o bagagli, fermo retando, inoltre, che dall’ambito soggettivo di applicazione dell’accordo aziendale, risalente alla delibera dell’ex consorzio in data due ottobre 1981 “erano sicuramente esclusi i ricorrenti (oggi appellati) occupati, pacificamente, in mansioni di autisti (sulle linee urbane e, comunque, non CO.TRO.VA.T)

Orbene, i ricorrenti nel contestare detta ricostruzione fattuale della vicenda, non hanno dettagliatamente e compiutamente riprodotto, soprattutto ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, gli atti processuali ed i documenti a suo tempo depositati, che smentirebbero gli assunti giudicati pacifici ed incontroversi dalla Corte di merito, nè quindi le corrispondenti risultanze da cui poter desumere, con certezza (salvo poi verifica di quanto asserito in ordine al materiale depositato ex art. 369 c.p.c.), le asserite non contestazioni di parte convenuta, per cui sarebbe stata, invece, indispensabile una completa testuale riproduzione, specialmente di quanto allegato e dedotto con il ricorso introduttivo, nonchè delle contrapposte difese ed eccezioni di parte convenuta con la memoria difensiva di costituzione, ciò che non si rileva però dal ricorso de quo. Quest’ultimo, infatti, si è limitato, sommariamente, a riassumere il contenuto dei suddetti atti e documenti, però irritualmente ai sensi delle corrispondenti previsioni a pena d’inammissibilità contemplate dal cit. art. 366, comma 1 di guisa che, attesa la rilevata genericità o non specificità (ossia il difetto della altrimenti nota autosufficienza), questa Corte di legittimità non è tenuta nemmeno a verificare in concreto il contenuto di tali atti, non essendo neppure valido in proposito il vago accenno mediante rinvio per relationem con riferimento al capitolo 8 del ricorso introduttivo, che non è stato invero pedissequamente ritrascritto (cfr. peraltro anche l’indice assolutamente generico della produzione di parte a pag. 26 del ricorso principale: 1. ricorso per cassazione del 4.11.2013…5. fascicolo di parte dei gradi di merito. 6. sentenza n. 362/12 del Tribunale di Ascoli Piceno). E parimenti va osservato per quanto concerne l’accordo di c.d. armonizzazione in data 20-09-1999, sul quale pure si fondano ampiamente le ragioni dei ricorrenti, circa l’erronea interpretazione che vi si assume operata dalla Corte di merito, attesa l’incompletezza del testo all’uopo riprodotto limitatamente alle sole parole “per quanto riguarda i trattamenti salariali verranno armonizzati al livello più alto entro il 31.12.1999”, per cui soltanto la sentenza di primo grado, poi riformata in appello, ne traeva la conseguenza i precedenti trattamenti più favorevoli dovessero estendersi a tutti i dipendenti).

Invero (cfr., tra le altre, Cass. civ. Sez. 6 – 3, ordinanza n. 1926 del 3/2/2015), il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (in senso conforme v. Cass. n. 7825 del 2006, I civ. n. 19018 del 31/07/2017, Sez. 6 – 3 n. 13312 del 28/05/2018, Sez.lav. n. 31082 del 28/12/2017.

V. parimenti Cass. sez. un. civ. n. 11653 del 18/05/2006: il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, senza necessità che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata.

Cfr. altresì Cass. V civ. n. 29093 del 13/11/2018: i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza.

Cass. lav. n. 195 – 11/01/2016: l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 7 di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi. Conformi Sez. un. civ. n. 22726 del 2011).

Nei sensi anzidetti, inoltre, appaiono irrilevanti i mezzi istruttori richiesti, di cui vi è cenno alle pagine 24 e 25 del ricorso principale, tenuto soprattutto conto che le circostanze sub 12 e 13, attinenti specificamente all’indennità maneggio bagagli in argomento corrispondono in effetti, sostanzialmente, a quanto opinato sul punto dalla medesima sentenza qui impugnata (cfr. specialmente pagine 3 e 4, punti 4.2, 4.3 e 4.4, rispettivamente circa gli effetti favorevoli dovuti al regime di cui all’art. 2112 c.c., già prevista per il personale viaggiante COTRAVAT – però senza estensioni generalizzate per tutto il personale dell’impresa cessionaria, non essendo vigente, tra l’altro, nell’ambito del rapporto di lavoro privato il principio della parità di trattamento retributivo, laddove poi neppure era controverso che il riparto dei proventi derivanti dal trasporto pacchi riguardava il solo consorzio, sicchè la relativa clausola contrattuale di cui all’accordo recepito con apposita Delib. 1981, “in parti uguali tra TUTTI i dipendenti”, efficace nell’ambito della originaria platea dei destinatari, venne anche esteso dalla START. agli altri lavoratori, però successivamente addetti alle linee di trasporto extraurbano dove si effettuava il servizio di trasporto dei pacchi, di guisa che non potevano esservi inclusi i dipendenti ex AMS ed ex SAUC, i quali all’epoca – anno 1981 – non potevano figurarvi, in quanto confluiti successivamente a seguito della fusione per incorporazione). Coerentemente e legittimamente, dunque, la START. aveva seguitato ad erogare il benefit soltanto al personale operativo sulle linee di trasporto extraurbano per le quali era previsto l’anzidetto servizio. Nè può assumere rilevanza decisiva, ex art. 360 c.p.c., n. 5 (nuovo testo, nella specie ratione temporis applicabile, risalendo la qui impugnata sentenza all’anno 2013) l’anzidetto capitolo di prova per testi, risalente all’anno 2013, siccome non attinente ad uno specifico fatto oggetto della causa di cui è processo, quanto piuttosto ad una deduzione difensiva (“in base a tale principio…”), concernente ad ogni modo non meglio individuati emolumenti (“tutte le attribuzioni… che venivano attribuite in misura diversa nelle imprese di provenienza – ad esempio la produttività aziendale – sono state elevate nella misura più alta… per tutti”), non già l’indennità in argomento, che pacificamente dunque non risulta essere mai stata corrisposta, anche di seguito all’operatività dell’anzidetta fusione, a dipendenti adibiti a rami aziendali non esercenti servizio di trasporto extraurbano.

Indipendentemente, altresì, dalle rilevate carenze ex art. 366 c.p.c., comma 1 e art. 369 c.p.c., comma 2, le argomentazioni di parte ricorrente non scalfiscono la correttezza, sotto il profilo giuridico, di quanto opinato dalla Corte di merito circa l’insussistenza del diritto all’estensione de qua, vantato dai lavoratori istanti, anche per quanto concerne l’accordo aziendale (come tale peraltro non rientrante tra quelli di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, riguardante i soli contratti collettivi e accordi nazionali) del 20-09-1999, la cui interpretazione non appare comunque errata (cfr. punti 5.6 e 5.7 della sentenza impugnata, alle pagine 5 e 6). Ed invero, va ricordato in proposito come in sede di ricorso per cassazione per quanto concerne l’interpretazione dei contratti le censure non possano risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione propugnata dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poichè quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. III civ. n. 28319 del 28/11/2017. Conforme, Cass. I civ. n. 16987 del 27/06/2018. In senso analogo Cass. III civ. n. 24539 del 20/11/2009, n. 16254 del 25/09/2012, I civ. n. 6125 del 17/03/2014. V. parimenti Cass. I civ. n. 27136 del 15/11/2017, id. n. 15471 del 22/06/2017. Similmente, cfr. ancora Cass. I civ. n. 10131 del 02/05/2006: la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione dei canoni in concreto inosservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell’obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice del merito; nessuna delle due censure può, invece, risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione. D’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni plausibili, non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra. In senso pressochè conforme v. anche Cass. III civ. n. 11193 del 17/07/2003).

Pertanto, il ricorso principale va rigettato. Nulla va disposto per quanto concerne le spese di questo giudizio, nonostante la soccombenza dei ricorrenti, visto che la società START. è rimasta intimata e comunque non ha svolto alcuna difesa nel proprio interesse. Ricorrono, tuttavia, le condizioni di legge per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, atteso l’esito del tutto negativo dell’impugnazione qui proposta.

P.Q.M.

la Corte RIGETTA il ricorso principale. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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