Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18695 del 09/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 09/09/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 09/09/2020), n.18695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16142/2017 proposto da:

L.D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIVININI

12, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CASSIANO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati VALENTINO FIORIO,

PAOLO MARIO SILVIO FIORIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE C.F. (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO C.F.

80088230018, in persona del Rettore pro tempore, tutti rappresentati

e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 731/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 16/01/2017 R.G.N. 170/2016;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda con la quale L.D.M., premesso di avere frequentato la Scuola di specializzazione di discipline mediche presso l’Università degli Studi di Torino negli anni 2001/2002 -2005/2006 percependo per il periodo di frequenza la borsa di studio di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, nell’importo annuo “bloccato”, ha chiesto la condanna delle Amministrazioni convenute Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Torino – al pagamento dell’adeguata remunerazione per effetto della rideterminazione triennale, D.Lgs. n. 257 del 1991, ex art. 6, della borsa di studio in funzione dei miglioramenti stipendiali tabellari minimi previsti dalla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale, intervenuti a decorrere dal 1.1.1994;

1.1. la statuizione di integrale rigetto della originaria domanda è stata fondata sulla considerazione che il credito azionato si era estinto per il maturarsi del termine quinquennale di prescrizione; alcuna efficacia interruttiva del decorso del detto termine era, infatti, da connettere alla lettera del 14.1.2011 che concerneva l’adeguamento dell’importo della borsa di studio al tasso programmato di inflazione, vale a dire una pretesa diversa da quella oggetto del presente giudizio; la genericità ed indeterminatezza delle espressioni usate non consentivano, infatti, di ritenere ricompresa nella richiesta formulata anche quella avente ad oggetto la rideterminazione triennale della borsa di studio;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso L.D.M. sulla base di due motivi; gli intimati hanno resistito con controricorso.

3. il PG ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso;

4. il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 c.p.c., formulando istanza di rimessione della causa alle Sezioni unite di questa Corte, che ha motivato in ragione dell’asserito contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla sussistenza del “blocco” dell’adeguamento triennale della borsa di studio per il periodo successivo al biennio 1992/1993;.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce erronea applicazione dell’art. 2946 c.c. e art. 2948 c.c., n. 4, art. 410 c.p.c. e art. 2945 c.c.. Sotto un primo profilo censura la sentenza impugnata per avere ritenuto applicabile il termine quinquennale di prescrizione anzichè quello decennale come, invece, corretto, in assenza dei requisiti di certezza e liquidità del credito. Sotto un secondo profilo si duole del fatto che la Corte di merito aveva riconosciuto alla notifica alle controparti dell’istanza relativa al tentativo obbligatorio di conciliazione un’efficacia interruttiva istantanea laddove tale efficacia doveva ritenersi protratta, analogamente a quanto previsto per i termini di decadenza, per tutta la durata del procedimento conciliatorio e per i successivi venti giorni;

2. con il secondo motivo di ricorso deduce erronea applicazione dell’art. 2943 c.c. e degli artt. 1362,1363 e 1366 c.c., censurando la interpretazione della lettera del 14.1.2011 fatta propria dalla Corte di merito la quale aveva escluso che essa potesse avere efficacia interruttiva del decorso del termine prescrizionale del credito azionato nel presente giudizio;

3. preliminarmente deve rilevarsi la tardività del controricorso in quanto notificato, a mezzo pec, in data 31 luglio 2017 – a fronte del ricorso per cassazione notificato a mezzo pec il 15 giugno 6.2017 – e quindi oltre il termine prescritto dall’art. 370 c.p.c.;

4. è da premettere che la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di appello delle Amministrazioni odierne intimate, ha fondato l’integrale rigetto della domanda del L. sul maturarsi del termine quinquennale di prescrizione (sentenza, pagg. 3 e 4) e ritenuto assorbiti gli altri motivi di gravame (sentenza, pag. 5, penultimo capoverso); nel controricorso viene riproposta “laddove codesta Corte dovesse ritenere non prescritte le pretese del ricorrente e voler decidere nel merito” la questione della inconfigurabilità in radice di un diritto alla rideterminazione triennale della borsa di studio;

5. tanto premesso il primo motivo di ricorso, nella parte in cui assume l’applicabilità del termine decennale e non quinquennale di prescrizione, è inammissibile in quanto la relativa questione risulta preclusa dal giudicato interno, rilevabile d’ufficio (v. Cass. n. 1099/2006), formatosi per la mancata impugnazione da parte dell’odierno ricorrente della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto applicabile alla pretesa azionata il termine quinquennale e non decennale di prescrizione; dallo storico di lite della sentenza di appello risulta, infatti, che il giudice di primo grado ha ritenuto applicabile al credito per rideterminazione triennale della borsa di studio il termine quinquennale di prescrizione; tanto emerge dalla ricostruzione delle ragioni alla base della decisione di prime cure che, riconosciuta l’efficacia interruttiva della lettera del 29.9.2008, ha accolto la domanda del L. per il periodo decorrente dal settembre 2003 (fino al dicembre 2006) e respinto la pretesa afferente al periodo precedente decorrente dall’anno 2001 all’agosto 2003 (v. sentenza di appello, pag. 3);

5.1. alla luce della richiamata ricostruzione dei fatti di causa, non incrinata in alcun modo dallo storico di lite del ricorso per cassazione l’odierno ricorrente, per impedire il passaggio in giudicato della statuizione relativa all’applicabilità del termine quinquennale e non decennale di prescrizione al credito azionato, avrebbe dovuto impugnare la sentenza di primo grado riproponendo in seconde cure tale questione, e non limitarsi, come avvenuto, a resistere al ricorso di controparte (v. storico di lite del ricorso per cassazione, pag. 3, secondo capoverso);

5.2. il primo motivo di ricorso, nella parte in cui censura la sentenza di appello per avere interpretato il disposto dell’art. 410 c.p.c., comma 2, nel senso che alla comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione dovesse connettersi solo un effetto interruttivo della prescrizione e non anche un effetto sospensivo del relativo decorso per la durata dell’espletamento del tentativo e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, analogamente a quanto espressamente statuito in relazione ai termini di decadenza, è infondato alla luce del consolidato orientamento di questa Corte le cui argomentazioni sono pienamente condivise dal Collegio (v. Cass. n. 2811/2017, Cass. n. 21483/2011, n. 5651/2016 e relativi richiami anche in ordine all’obiter di Corte Cost. n. 276/2000); correttamente, pertanto, la Corte di merito ha affermato la efficacia istantanea del termine di prescrizione;

6. il secondo motivo di ricorso presenta un profilo di inammissibilità connesso alla violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, per la mancata integrale trascrizione del documento costituito dalla lettera del 14.1.2011 del quale si contesta la esclusione da parte del giudice di merito della valenza interruttiva della prescrizione riferita al credito azionato nel presente giudizio; con riferimento alla parte del testo della lettera riportato in atti il motivo risulta infondato in quanto la motivazione della decisione risulta coerente e completa ed esprime una valutazione insindacabile in sede di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. 19359 del 2007);

7. in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto;

8. le ragioni alla base del rigetto del ricorso assorbono la necessità di verifica dei presupposti per l’accoglimento della istanza di rimessione alle Sezioni unite di questa Corte della questione relativa alla sussistenza del “blocco” dell’adeguamento triennale della borsa di studio per il periodo successivo al biennio 1992/1993, formulata in memoria dall’odierno ricorrente;

8. non si fa luogo al regolamento delle spese di lite in quanto l’inammissibilità del controricorso, notificato oltre il termine fissato dall’art. 370 c.p.c., comporta che non può farsi carico al ricorrente soccombente del compenso e delle spese connesse alla redazione del controricorso (Cass. n. 22269/2010, n. 11619/2010) di talchè, in assenza di discussione orale, non contemplata dal rito camerale previsto dall’art. 380 bis.1 c.p.c., nulla è dovuto a titolo di spese in favore della parte controricorrente;

9. sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis o stesso art. 13 (Cass. Sez. Un. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2020

 

 

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