Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18694 del 23/09/2016

Cassazione civile sez. I, 23/09/2016, (ud. 25/02/2016, dep. 23/09/2016), n.18694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11150-2010 proposto da:

S.AP.P. – SOCIETA’ APPALTI PROGETTAZIONI – S.R.L., ((OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA BORGHESE 3, presso l’avvocato GIOVANNI

PESCE, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA

COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato AMERICO CECCARELLI,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4075/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato G. PESCE che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato D. ROSSI, con delega

orale, che ha chiesto il rigetto o inammissibilità del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. – S.AP.P Società Appalti Progettazioni S.r.l. ha proposto opposizione, dinanzi alla Corte d’appello di Roma, nei confronti del Comune di Roma, contro il decreto definitivo del 14 febbraio 2005 di liquidazione dell’indennità di esproprio concernente un’area interessata dalla realizzazione dello SDO (Sistema Direzionale Orientale), situata in Roma, via Monti di Pietralata, zona I, della superficie complessiva di 1818 metri quadrati, su cui insistevano uffici per 274 metri quadrati, uffici da completare per 217 metri quadrati, con concessione in sanatoria, nonchè manufatti destinati all’esercizio dell’attività di impresa per 368 metri quadri.

In particolare la società attrice ha contestato l’entità dell’indennità fissata dal Comune, rispettivamente, per i fabbricati, in Euro 83.000,00 e per il terreno in 48.615,25, sostenendo che il valore venale complessivo dell’intero immobile era pari a Euro 2.372.000,00.

Il Comune di Roma ha resistito alla domanda.

p. 2. – La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 19 ottobre 2009, ha accolto l’opposizione e determinato l’indennità di esproprio relativamente al terreno sito in Roma, via dei Monti di Pietralata 103, individuato al Catasto terreni al foglio (OMISSIS), particelle (OMISSIS), per una superficie complessiva di 1855 metri quadri, nonchè limitatamente al manufatto condonato particella (OMISSIS), nella misura complessiva di Euro 278.510,96, dichiarando il Comune di Roma tenuto a depositare l’indennità previa detrazione di quanto già versato, con accessori e spese.

A fondamento della decisione la Corte d’appello ha osservato:

1) che sull’area espropriata insistevano quattro manufatti (un fabbricato in muratura, un magazzino, una tettoia antistante il magazzino ed un’altra tettoia), tutti realizzati senza un preesistente titolo, per ciascuno dei quali era stata presentata successiva istanza di condono;

2) che solo per quello edificato sulla particella (OMISSIS), abusivo ab origine, era intervenuta sanatoria in epoca antecedente al decreto definitivo di esproprio del 14 febbraio 2005;

3) che, viceversa, per gli altri manufatti costruiti abusivamente, la concessione in sanatoria per uso residenziale era stata rilasciata dal Comune di Roma solo il 28 febbraio 2006, a espropriazioni già avvenute;

4) che non spettava alla società attrice l’indennità espropriativa per gli edifici abusivi per i quali la concessione in sanatoria era intervenuta dopo l’emissione del decreto di esproprio;

5) che il consulente tecnico aveva correttamente valutato le indennità spettanti a S.AP.P Società Appalti Progettazioni S.r.l..

p. 3. – Contro la sentenza S.AP.P Società Appalti Progettazioni S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria.

Il Comune di Roma ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 4. – Il ricorso contiene due motivi.

p. 4.1. – Il primo motivo è svolto da pagina 6 a pagina 13 del ricorso sotto la rubrica: “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), anche in relazione al testo unico n. 327 del 2001, art. 38, comma 2 bis”.

Secondo la ricorrente, nell’affermare che il valore degli immobili edificati abusivamente poteva assumere rilievo solo in caso di condono intervenuto prima del decreto di esproprio, la Corte d’appello sarebbe incorsa in errore, non avendo considerato che la domanda di condono era stata presentata ben prima del decreto di esproprio. Tale conclusione sarebbe suffragata dalla previsione dettata dal Testo Unico n. 327 del 2001, art. 38, comma 2 bis, secondo il quale in caso di area su cui insiste un’opera abusiva, l’autorità espropriante, sentito il Comune, accerta la sanabilità ai soli fini della corresponsione dell’indennità, tanto più che nel caso di specie l’area su cui erano collocati gli immobili aveva vocazione edificatoria legale ed effettiva, sicchè si versava in un’ipotesi diversa da quella esaminata da Cass. 23 aprile 2004, numero 7758, posta dalla Corte d’appello a fondamento della propria decisione.

Inoltre la sentenza di merito non avrebbe considerato la regola per cui la domanda di condono edilizio in sanatoria deve intendersi come assentita, per silenzio-assenso, decorso il termine di legge di 24 mesi.

p. 4.2. – Il secondo motivo è svolto da pagina 13 a pagina 23 del ricorso sotto la rubrica: “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Violazione e falsa applicazione della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

Il motivo è volto a censurare l’iter logico-giuridico seguito dalla Corte d’appello nella determinazione del valore venale dei beni espropriati. In particolare, la doglianza si articola in tre aspetti diversi:

a) si osserva che il consulente tecnico d’ufficio aveva ritenuto che l’indennizzo dovesse essere riconosciuto non solo per le porzioni immobiliari edificate sulla particella (OMISSIS), ma anche per quelle edificate sulla particella (OMISSIS), mentre la Corte d’appello era giunta all’opposta conclusione, ritenendo indennizzabili solo le prime; così facendo, però, la stessa Corte d’appello aveva errato nell’identificare, per il tramite della consulenza tecnica, la residua area edificabile, dal momento che l’ausiliare l’aveva commisurata alla differenza tra l’intera area e quella occupata dai manufatti collocati sulle particelle (OMISSIS) e (OMISSIS), sicchè la Corte d’appello avrebbe dovuto invece individuare l’area residua detraendo dall’intero la sola superficie occupata dai manufatti collocati sulla particella (OMISSIS);

b) si aggiunge che la consulenza tecnica d’ufficio sulla quale la Corte d’appello aveva fondato la propria decisione non aveva soddisfacentemente indicato il valore venale degli immobili espropriati, dal momento che l’ausiliare, adottando per la stima il metodo sintetico-comparativo, ed affermando di non avere dati da raffrontare, non aveva effettuato una valutazione realistica, nè aveva tenuto conto della documentazione prodotta dall’originaria attrice, e in particolare delle quotazioni ricavabili dalla banca dati dell’agenzia del territorio, da cui risultava il valore medio degli immobili in zona;

c) si sottolinea ancora che il consulente tecnico avrebbe errato nel decurtare il valore dei manufatti di una percentuale eccessiva in ragione del loro stato di manutenzione nonchè del fatto che all’epoca dell’esproprio non fossero stati ancora adottati gli strumenti attuativi per l’edificazione, mentre la stima avrebbe dovuto essere effettuata in ragione delle possibilità legali ed effettive di edificazione, tanto più che il piano particolareggiato nel cui perimetro rientravano i terreni della società ricorrente era stato adottato già il 13 dicembre 2004.

p. 5. – Il Comune di Roma ha formulato eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, il quale impone al ricorrente di indicare specificamente del ricorso gli atti processuali su cui esso si fonda.

L’eccezione va disattesa.

Nel caso in esame, infatti, il ricorso, per quanto attiene al motivo qui di seguito scrutinato, contiene un dettagliato esame dei singoli passaggi rilevanti della sentenza impugnata sottoposti a censura, nonchè delle consulenze tecniche fatte oggetto della doglianza.

p. 6. – Il ricorso va accolto.

p. 6.1. Il primo motivo è infondato.

Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 38 recante il “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, dispone al comma 2 bis, aggiunto dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, art. 1 che: “Ove sia pendente una procedura finalizzata alla sanatoria della costruzione, l’autorità espropriante, sentito il comune, accerta la sanabilità ai soli fini della corresponsione delle indennità”.

Tale disposizione sta ad indicare che il diritto all’indennità, a seguito dell’esproprio, non è escluso dalla iniziale abusività dell’edificazione, se l’immobile, alla data in cui interviene l’esproprio, è stato fatto oggetto di una domanda di sanatoria che la pubblica amministrazione non abbia ancora scrutinato: in tale ipotesi occorre cioè che l’amministrazione, per i fini del riconoscimento dell’indennità, effettui una valutazione prognostica della condonabilità, sì da verificare se l’immobile sia destinato ad essere condonato, nel qual caso l’indennità va parametrata tenendo conto di esso, ovvero se la prospettiva del condono debba essere esclusa, nel qual caso l’indennità non può tener conto dell’immobile.

Se così non fosse, d’altro canto, l’indennità sarebbe inconcepibilmente rapportata non già alle oggettive caratteristiche del bene sottoposto ad esproprio, ma ad una circostanza del tutto casuale ed insignificante, quale l’avere la pubblica amministrazione già deciso sulla domanda di condono oppure no, quantunque – per ipotesi – in violazione dei termini a tal fine previsti.

Nè depone in senso diverso la pronuncia di questa Corte cui la Corte d’appello ha inteso richiamarsi (Cass. 23 aprile 2004, n. 7758), la quale ha viceversa esaminato un caso in cui l’immobile ricadeva in un’area del tutto inedificabile (la tenuta di (OMISSIS), accedente alla tenuta presidenziale di (OMISSIS)).

In tale contesto detta pronuncia ha per l’appunto fatto riferimento ad un “prognosi di non condonabilità” (così a pagina 12) e, in altri termini, ha adottato il medesimo procedimento che, nella vicenda in esame, conduce invece all’accoglimento della censura spiegata dalla società ricorrente.

Nel caso in discorso, infatti, ogni questione in ordine alla condonabilità è superata dalla circostanza che, come emerge dalla stessa sentenza impugnata, gli immobili insistenti sul fondo espropriato sono stati effettivamente condonati, sebbene ad esproprio intervenuto.

p. 6.2. Il secondo motivo è assorbito.

p. 7. – La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla corte. d’appello di Roma in diversa composizione che procederà al riesame della controversia attenendosi al principio dianzi indicato e deciderà anche sulle spese.

PQM

accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA