Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18694 del 13/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 13/08/2010), n.18694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

STUDIO TRIBUTARIO BORDOLI CEDRATI in persona degli associati B.

P. e C.C. res.ti in (OMISSIS);

– intimato –

Avverso la sentenza n. 42 della Commissione Tributaria Regionale di

Genova – Sezione n. 04, in data 19.12.2006, depositata il 17 aprile

2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio

dell’08 giugno 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale dott. Finocchi Ghersi Renato.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 14875/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 42, pronunziata dalla C.T.R. di Genova, Sezione n. 04, il 19.12.2006 e DEPOSITATA il 17 aprile 2007. Con tale decisione, la C.T.R., ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di primo grado, che ha riconosciuto il diritto al rimborso dell’Irap. 2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del diniego su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2001, è affidato a tre mezzi, con cui si deduce, sotto diversi profili, la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, lett. a) e comma 6.

3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

4 – La questione posta dai motivi del ricorso va risolta, alla stregua del dato normativo e del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui al provvedimento di diniego dell’istanza di rimborso dell’irap non è applicabile la sospensione dei termini processuali disposta dalla L. n. 289 del 2002, art. 16.

Nel caso, è incontestato che il diniego di rimborso è stato notificato il 5 dicembre 2002 e che, d’altronde, il ricorso di primo grado risulta notificato il 2 agosto 2003 e, quindi, non operando la sospensione dei termini prevista dalla citata disposizione di legge, ben oltre il prescritto termine.

Sembra, allora, che l’originaria impugnazione dovesse ritenersi inammissibile e che male abbia fatto la CTR a disattendere lo specifico motivo di appello proposto dall’Agenzia Entrate.

5 – Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., la trattazione del ricorso in camera di consiglio ed il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza, in applicazione dei trascritti principi di diritto. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto, infatti, che la sospensione dei termini risulta applicabile alle controversie indicate dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3 e cioè a quelle aventi ad oggetto “avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione”, tra le quali non rientra quella concernente il rifiuto espresso o tacito della domanda di rimborso di tributi versati, essendo stata espressamente esclusa la possibilità di restituzione di somme già pagate;

Considerato, altresì, che per consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di contenzioso tributario, non solo l’omessa impugnazione di un avviso di liquidazione nel termine di legge rende l’atto inoppugnabile e il pagamento della somma liquidata non è idoneo a riaprire, attraverso l’istituto del rimborso, un termine scaduto, al fine di contestare un rapporto tributario ormai esaurito, sicchè il successivo rifiuto sull’istanza di rimborso della somma pagata in adempimento dell’avviso di liquidazione non è autonomamente impugnabile, atteso che tale comportamento amministrativo è meramente confermativo del precedente provvedimento costituito dall’avviso di liquidazione e, come in ragione di tale rapporto di consequenzialità, si sottrae ad autonoma impugnazione (Cass. n. 2249/2003, n. 17006/2003), ma, oltretutto, allorquando, come nel caso, l’Amministrazione, con il provvedimento notificato il 05 dicembre 2002 aveva formalizzato l’espresso diniego al rimborso, è consequenziale ritenere, alla stregua del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. g) e art. 21, comma 1 che il relativo provvedimento doveva essere impugnato entro il termine decadenziale di sessanta giorni, previsto da quest’ultima disposizione;

Considerato, quindi, che in base alle citate disposizioni di legge ed alla lettura che nè ha dato la giurisprudenza di legittimità, il ricorso va accolto;

Considerato, altresì, che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, essendo documentata ed in atti la prova della tardiva impugnazione del diniego della domanda di rimborso, tenuto conto che, come detto, il relativo provvedimento è stato notificato il 05 dicembre 2002 mentre il ricorso di primo grado è stato notificato il 02 agosto 2003;

Considerato, quindi, che, – cassata senza rinvio l’impugnata sentenza -, il ricorso di primo grado del contribuente deve essere dichiarato inammissibile per tardività;

Considerato, infine, che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate in Euro settecento/00, di cui Euro cento/00 per spese vive ed Euro seicento/00 per onorario, oltre contributo, spese generali ed accessori di legge, mentre vanno interamente compensate quelle relative ai due gradi di merito, avuto riguardo agli originari dubbi interpretativi in ordine ai limiti applicativi della sospensione dei termini processuali L. n. 289 del 2002, ex art. 16;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa, senza rinvio, l’impugnata decisione, dichiarando inammissibile l’originario ricorso del contribuente.

Condanna lo studio intimato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, in ragione di Euro settecento/00, oltre contributo, spese, generali ed accessori di legge e compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2010

 

 

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