Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18694 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 18694 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: FEDERICI FRANCESCO

ORDINANZA
sul ricorso 10637-2011 proposto da:
COLASANTE

MAURIZIO,

elettivamente

domiciliato in ROMA PIAZZA CRATI 20, presso
lo studio dell’avvocato LUIGI SABATINI, che
lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2018
1296

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA 5 in
persona

del

Direttore

pro

tempore,

Data pubblicazione: 13/07/2018

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente
la

sentenza

COMM.TRIB.REG.

di

n.

ROMA,

41/2010
depositata

della

il

04/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella
camera di consiglio del 12/04/2018 dal
Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico
Ministero

in

persona

del

Sostituto

Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA’
che ha chiesto il rigetto del ricorso.

avverso

1
Rilevato che:
Colasante Maurizio ricorre per la cassazione della sentenza n. 41/38/10, emessa
dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio e depositata il 4.03.2010;
Riferisce che il contenzioso trae origine dalla notifica dell’avviso di accertamento
n. RCG010200011, emesso sulla base di un processo verbale di constatazione della
GdF del 28.12.2002, relativo alla società Tecnopartner s.r.I., mai a lui notificato.
L’Ufficio, affermando che il contribuente era titolare del 76% del capitale sociale,

Alla notifica dell’atto impositivo seguiva il contenzioso, esitato nell’accoglimento
del ricorso del contribuente dinanzi alla Commissione Provinciale di Roma, la cui
pronuncia era però appellata dalla Agenzia e riformata dalla Commissione Regionale
con la sentenza ora impugnata.
Il ricorrente con cinque motivi si duole della sentenza, della quale chiede la
cassazione.
Si è costituita l’Agenzia, che ha contestato i motivi del ricorso, di cui ne ha chiesto
il rigetto.
La Procura Generale ha eccepito l’inammissibilità del primo e del terzo motivo e
l’infondatezza degli altri.
Il ricorrente ha ritualmente depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.

Considerato che:
Preliminarmente deve ésaminarsi l’istanza presentata dal Colesante di cessazione
della materia del contendere per intervenuta domanda di definizione della lite ai sensi
del d.l. n. 98 del 2011. Essa non trova accoglimento perché la domanda fu presentata
dal contribuente relativamente ad altri anni d’imposta (1998 e 1999), oggetto di un
distinto contenzioso. È d’altronde lo stesso contribuente che menziona nella istanza
una diversa sentenza (la n. 92/2/09 della CTR del Lazio) rispetto a quella oggetto del
presente giudizio.
Con il primo motivo il contribuente lamenta la violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., perché erroneamente il giudice
regionale avrebbe ritenuto che la dichiarazione di fallimento della società Tecnopartner
s.r.l. fosse stata pronunciata il 12.06.2002, e non, come invece correttamente già
indicato, 1’8.01.2000.
Il motivo è inammissibile.
RGN 10637/2011
RètrEedenici

presumeva la percezione di redditi extracontabili per vecchie £ 64.600.000.

2

Il ricorrente sussume nella violazione di norme di diritto la circostanza che il
giudice d’appello abbia affermato che la dichiarazione di fallimento risalisse al giugno
2002 e non, come da certificazione, al gennaio 2000. Con il motivo è tuttavia
denunciata non una erronea interpretazione delle norme, ma un errore percettivo,
sussumibile nella ipotesi prevista dall’art. 395 n. 4) c.p.c., costituente dunque motivo
di revocazione. La prospettazione difensiva è infatti quella della falsa percezione di
quanto emerge dagli atti sottoposti al giudizio, concretatasi in una svista materiale su

immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento
in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali.
L’inammissibilità del primo motivo assorbe il quarto (erroneamente indicato come
terzo), anch’esso fondato sulla errata percezione della realtà in rapporto alla data di
fallimento della società Tecnoparter.
Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 345, co. 3,
c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., per aver tenuto conto il giudice
regionale di un diverso avviso di accertamento (nei confronti della società) allegato
per la prima volta in appello. Anche a voler superare l’inammissibilità del motivo
perché ricondotto all’errore su norma sostanziale, laddove avrebbe dovuto essere
riportato nell’errore su norma processuale, ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cit., il motivo
è in ogni caso infondato perché nel processo tributario è ammessa l’allegazione in
appello di nuovi documenti, ai sensi dell’art. 58 co. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che
regola le preclusioni processuali diversamente da quanto previsto nell’art. 345 c.p.c.
Infondato è anche il terzo motivo, con il quale si lamenta la violazione degli artt.
16 e 17 del R.D. n. 267 del 1942, in relazione all’art. 360 con 1, n. 3, c.p.c., per aver
ritenuto in sentenza il Colesante legale rappresentante della società sino al
18.12.2001, laddove la Tecnoparter era fallita nell’anno 2000. La questione è superata
dalla inammissibilità del primo motivo, oltre a non essere decisiva per quanto
appresso specificato in ordine al quinto motivo.
Con il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 7 della I. n. 212 del 2000 e
dell’art. 3 della I. n. 241 del 1990, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., perché il
giudice regionale non ha considerato che l’avviso di accertamento notificato alla
Tecnoparter, da cui logicamente dipende l’atto impositivo notificato al ricorrente, non
fu mai notificato al Colasante.

circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta

3
A parte i profili di inammissibilità del motivo perché la violazione di norme di
diritto viene sussunta nell’alveo del vizio motivazionale, in ogni caso la censura non
coglie nel segno.
La sentenza impugnata sul punto si limita a statuire che l’avviso di accertamento
notificato al contribuente, pur volendo prescindere dal pvc di cui se ne lamentava la
mancata conoscenza, conteneva in ogni caso le motivazioni ed i relativi conteggi;
inoltre afferma che «bisogna parimenti evidenziare che l’appellante è socio al 76%

sino al 18.12.2001, che il PVC è stato firmato anche dal rappresentante della società o
da un suo delegato e che conseguentemente, è difficile ritenere che il signor Colesante
non venisse informato dell’andamento della verifica in quanto ciò contrasterebbe con
ogni elementare regola di buona amministrazione. Da ultimo va ribadito che
l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società si è reso definitivo per
mancata impugnazione.».

Emerge dunque una motivazione ben complessa che,

valorizzando più elementi, riconducibili a situazioni oggettive e a posizioni soggettive
del Colesante, fa desumere la conoscenza o la conoscibilità che questi aveva delle
contestazioni già mosse alla società.
D’altronde la giurisprudenza di legittimità, proprio in ipotesi di sentenza di merito
di annullamento dell’atto impositivo nei confronti del socio per omessa allegazione del
processo verbale di costatazione reso nei confronti della società, cassando la
pronuncia, ha significativamente affermato che l’obbligo di motivazione degli atti
tributari, come disciplinato dall’art. 7 della I. n. 212 del 2000 e dall’art. 42 del d.P.R.
n. 600 del 1973, n. 600, è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi
del socio che rinvii “per relationem” a quello riguardante i redditi della società,
ancorché solo a quest’ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2261 cod. civ., ha il
potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere
visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (Cass., ord.
n. 25296 del 2014). Principio senz’altro applicabile anche alle ipotesi di soci di società
di capitali a ristretta base sociale.
In conclusione anche questo motivo è infondato.

Considerato che
Il ricorso va rigettato e alla soccombenza del contribuente segue la sua condanna
alle spese processuali nei confronti della costituita Agenzia, nella misura specificata in
dispositivo.
RGN 10637/2011
Re
dei’ i

della società e che lo stesso sembra sia stato il legale rappresentante della società

4

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna Colasante Maurizio alla rifusione in favore
della Agenzia delle Entrate delle spese sostenute nel presente giudizio, che liquida
nella misura di C 3.300,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il giorno 12 aprile 2018

Il Presidente

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