Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18694 del 12/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 12/09/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 12/09/2011), n.18694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA SS. PIETRO E PAOLO 50, presso lo studio dell’avvocato TOMASSINI

CLAUDIO, rappresentata e difesa dall’avvocato CASAMASSIMA DOMENICO,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AUSL (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2706/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del

2.7.09, depositata il 03/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Domenico Casamassima che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ELISABETTA

CESQUI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

OSSERVA

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bari ha rigettato la domanda proposta da D.T. nei confronti dell’ASL (OMISSIS) di cui era dipendente, per ottenere la declaratoria del suo diritto al servizio mensa o, in alternativa, il diritto alla erogazione del buono pasto, ovvero il diritto al risarcimento del danno per la mancata fruizione del servizio; il ricorrente fondava la pretesa, per gli anni dal 1990 al novembre 1998 e quindi da 17 dicembre 2002 alla data di deposito del ricorso, sul D.P.R. n. 270 del 1987 e quindi dal CCNL; la Corte adita, affermata la propria giurisdizione anche per il periodo anteriore al 30 giugno 1998, ritenendo trattarsi di illecito permanente, rilevava che la domanda fatta valere concerneva la condanna al pagamento di una somma determinata, con la conseguenza che il giudice, in assenza di espressa istanza, non può separare an e quantum, nè pronunciare sentenza di condanna generica, con la ulteriore conseguenza che, in presenza di una domanda di condanna specifica – qual’era quella avanzata in giudizio perchè, ancorchè non precisata, era tuttavia passibile di agevole liquidazione sulla base delle allegazioni – quando non si può addivenire alla liquidazione sulla base degli elementi versati in atti, non è neppure possibile ricorrere alla liquidazione equitativa, ma si deve addivenire al rigetto della domanda. Ciò premesso la Corte affermava che il servizio mensa non era previsto per tutti i dipendenti della ASL, ma era subordinato ad una particolare articolazione dell’orario di lavoro, come previsto dall’invocato D.P.R. n. 270 del 1987, e dai successivi accordi sindacali, ossia nel caso di lavoro a turni, quando si ha la necessità di consumere i pasti sul luogo di lavoro;

nella specie nel ricorso introduttivo il ricorrente non aveva dedotto, nè chiesto di provare di essere turnista ovvero di aver lavorato tra le 12 e le 16; nè la prova poteva essere fornita per il fatto che la ASL non aveva depositato i fogli presenza, come gli era stato chiesto, giacchè l’inottemperanza all’ordine di esibizione non poteva, da sola, fornire la prova dei giorni di presenza in servizio e neppure dell’orario seguito; nè la prova poteva essere fornita attraverso l’interpello e la escussione testimoniale;

Avverso detta sentenza parte soccombente propone ricorso con due motivi, mentre la ASL è rimasta intimata;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c. di manifesta infondatezza del ricorso e la memoria depositata da parte ricorrente;

Ritenuto che invece il ricorso è inammissibile perchè notificato all’avv. Alessandro Delle Donne che si assumere essere il difensore della AUSL (OMISSIS) mentre risulta dalla sentenza che la ASL era difesa dall’avv. Trotta;

Ritenuto che detta notifica deve quindi ritenersi inesistente, in quanto effettuata a soggetto privo di ogni collegamento con l’effettivo destinatario e che quindi il ricorso è inammissibile;

ritenuto che non si deve provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2011

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