Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18693 del 27/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/07/2017, (ud. 20/06/2017, dep.27/07/2017),  n. 18693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22232/2016 R.G. proposto da:

L.C., G.A. e B.E., rappresentati e

difesi dagli Avv. Umberto Calzolari ed Antonio Tigani, con domicilio

eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Libia, n. 25;

– ricorrenti –

contro

GI.LO., rappresentato e difeso dagli Avv. Achille Macrelli

e Filippo Tornabuoni, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, viale B. Buozzi, n. 77;

– resistente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Forlì depositata il 16 luglio

2016, nel giudizio iscritto al n. 6314/2014 R.G.;

Udita (a relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno

2017 dal Consigliere Guido Meroolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale DE AUGUSTINIS Umberto, che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L.C., G.A., B.E. e R.C., soci e fideiussori della società I Peschi in Fiore S.r.l., hanno convenuto in giudizio Gi.Lo., anch’egli socio e fideiussore, per sentirlo condannare, a titolo di surrogazione ai sensi dell’art. 1203 c.c. ed in subordine di regresso ai sensi dell’art. 1954 c.c., al pagamento in favore di ciascuno di essi della somma di Euro 22.166,67.

A sostegno della domanda, hanno esposto di aver versato le predette somme alla Banca Popolare dell’Emilia Romagna Soc. coop. a r.l., al fine di ottenere la riduzione del debito della società derivante da uno scoperto di conto corrente, a fronte della concessione di un mutuo ipotecario assistito da garanzie pro quota prestate da ciascuno di essi.

1.1. Si è costituto il Gi. ed ha resistito alla domanda, sostenendo che i versamenti erano stati effettuati dagli attori in qualità non già di fideiussori, ma di soci, a titolo di finanziamento, e facendo pertanto valere la clausola compromissoria contenuta nello statuto della società, ovvero la competenza del Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia d’impresa.

2. Con ordinanza del 16 luglio 2016, il Tribunale di Forlì ha declinato la propria competenza in favore dell’arbitro previsto dall’art. 35 dello statuto sociale.

A fondamento della decisione, il Tribunale ha rilevato che il giudizio attiene a rapporti tra i soci, in quanto, indipendentemente dalla qualificazione giuridica dell’operazione, le somme di cui è stata chiesta la restituzione sono state pagate per la riduzione e la rinegoziazione del debito della società nei confronti della Banca, non già in adempimento della fideiussione, ma mediante l’effettuazione di versamenti direttamente sul conto corrente della società, a fronte di una transazione che prevedeva la sostituzione dello scoperto di conto corrente con un mutuo ipotecario.

3. Avverso la predetta ordinanza il L., il G. ed il B. hanno proposto istanza di regolamento di competenza. Il Gi. ha resistito con memoria.

il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Premesso di essere stati costretti ad estinguere parzialmente un debito della società in virtù di una fideiussione sottoscritta anche dal resistente, e ribadito di aver agito in via principale surrogandosi alla Banca creditrice ed in subordine a titolo di regresso per ottenere la restituzione della quota dovuta dal cofideiussore, i ricorrenti sostengono che solo per errore la causale del versamento è stata individuata in un finanziamento soci, in quanto il pagamento è stato effettuato a seguito dell’escussione della fideiussione da parte della Banca. Affermano che, nel conferire rilievo alla transazione stipulata con quest’ultima, l’ordinanza impugnata non ha considerato che essa era stata sottoscritta dall’amministratore della società ed impegnava soltanto la stessa, mentre i soci vi avevano partecipato soltanto ai fini della prestazione della garanzia pro quota; precisato che non vi è stata alcuna novazione del rapporto debitorio, ma solo una rimodulazione delle garanzie, senza liberazione della società debitrice, osservano che la rinego-ziazione ha riguardato il rapporto tra la creditrice ed i garanti, concludendo pertanto che la controversia non ha ad oggetto un rapporto tra i soci, ma tra fideiussori che solo incidentalmente rivestono anche la qualità di soci.

2. Ciò posto, si rileva che la domanda proposta dagli attori ha ad oggetto il rimborso, pro quota, delle somme versate sul conto corrente della società I Peschi in Fiore per la riduzione del debito derivante dall’utilizzazione dello scoperto concesso dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna, e trova il suo titolo in via principale nella surrogazione degli attori nel diritto vantato dalla Banca, ai sensi degli artt. 1203 e 1949 c.c., ed in subordine nel diritto di regresso vantato dai medesimi attori, ai sensi degli artt. 1299 e 1950 cod. civ., in virtù della fideiussione prestata congiuntamente al convenuto in favore della Banca. I relativi rapporti, traendo origine dal pagamento e dalla fideiussione, devono considerarsi del tutto distinti ed autonomi rispetto a quelli che intercorrono tra gli attori ed il convenuto in qualità di soci della predetta società, nonchè tra quest’ultima e le parti nella medesima qualità, che trovano invece fondamento nel contratto sociale: le relative controversie esulano pertanto dall’ambito di applicazione dell’art. 35 dello statuto della società, il quale, come rilevato dall’ordinanza impugnata, prevede il deferimento ad un arbitro di “qualsivoglia controversia dovesse sorgere circa la validità, l’interpretazione o l’esecuzione di questo contratto o in dipendenza del rapporto tra i soci o tra essi e la società (…) che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero”.

Nessun rilievo può assumere, a tal fine, la circostanza, fatta valere dal convenuto, che il versamento effettuato dagli attori sia stato annotato nel conto corrente intestato alla società con la causale “finanziamento soci”, essendosi il Gi. limitato a proporre la relativa eccezione al solo scopo di paralizzare la domanda proposta dagli attori, senza chiedere al riguardo un accertamento con efficacia di giudicato, con la conseguente esclusione della configurabilità di una controversia societaria, la cui devoluzione alla cognizione dell’arbitro possa giustificare l’attrazione quanto meno parziale del giudizio alla competenza di quest’ultimo. Parimenti irrilevante, ai fini della competenza, risulta la circostanza, evidenziata dal Tribunale, che il pagamento posto a fondamento della domanda abbia avuto luogo mediante versamento sul conto corrente intestato alla società, anzichè direttamente in favore della Banca, trattandosi di un elemento che, in quanto eventualmente contrastante con l’asserita escussione della fideiussione o idoneo a far presumere l’intento dei soci di fornire alla società un apporto necessario per consentirle di far fronte al suo debito, può semmai venire in considerazione in sede di esame del merito, come motivo di esclusione dell’avvenuto adempimento dell’obbligazione di garanzia, e quindi dell’operatività della surrogazione o del regresso nei confronti del condebitore. Nella medesima prospettiva dev’essere valutata anche l’affermata configurabilità della liberazione dei fideiussori come effetto ulteriore della transazione conclusa tra la società e la Banca, la cui sottolineatura, quale premessa per la qualificazione del pagamento come finanziamento dei soci in favore della società, anzichè come adempimento dei fideiussori, comporta un’inversione dell’ordine logico del ragionamento, trattandosi piuttosto di una conseguenza della predetta ricostruzione della fattispecie.

In linea più generale, occorre poi osservare che ciò che assume rilievo, ai fini della riconduzione della controversia alla competenza degli arbitri, è il contenuto della domanda giudiziale, così come proposta dall’attore, ed in particolare l’oggetto ed i fatti allegati a sostegno della stessa, salvo che la relativa prospettazione risulti prima facie artificiosa, mentre attiene al merito della causa la verifica della corrispondenza al vero delle predette allegazioni, così come quella delle eccezioni formulate dal convenuto e della diversa ricostruzione dei fatti da lui proposta, dovendosi tenere separate le questioni concernenti la fondatezza della domanda da quelle relative alla competenza (cfr. Cass., Sez. 6, 23/05/2012, n. 8189; Cass., Sez. 3, 19/10/2006, n. 22382; 11/07/2003, n. 10966). Ed è proprio in applicazione di tale criterio che deve, nella specie, escludersi la competenza dell’arbitro previsto dall’art. 35 dello statuto della società I Peschi in Fiore, avuto riguardo al petitum ed alla causa petendi della domanda proposta dagli attori, che, in quanto riconducibile in via principale all’art. 1949 c.c. ed in subordine all’art. 1950, deve ritenersi correttamente proposta dinanzi al Giudice ordinario, indipendentemente dall’effettiva configurabilità del pagamento come adempimento dell’obbligazione fideiussoria, e dalla conseguente sussistenza dei presupposti per l’operatività della surrogazione o del regresso.

3. Considerato inoltre che l’istanza di regolamento di competenza investe il Giudice di legittimità del potere d’individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la designazione di quest’ultimo sia nuovamente posta in discussione nell’ambito della stessa controversia (cfr. Cass., Sez. 6, 24/10/2016, n. 21422; 27/11/2014, n. 25232; Cass., Sez. lav., 24/08/2007, n. 18040), occorre precisare che l’esclusione dell’inerenza della domanda a rapporti societari comporta l’infondatezza dell’ulteriore eccezione del convenuto, secondo cui la causa spetterebbe alla Sezione specializzata in materia d’impresa territorialmente competente, non risultando sufficiente, neppure a tal fine, neppure la mera prospettazione del pagamento come finanziamento soci, che, in quanto non tradottasi nella richiesta di un accertamento con efficacia di giudicato, non dà luogo ad una causa connessa, idonea ad attrarre l’intero giudizio alla competenza del Giudice specializzato, ai sensi del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, comma 3, come sostituito dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 2, comma 1, lett. d), convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

4. L’ordinanza impugnata va pertanto cassata, con la dichiarazione della competenza del Tribunale di Forlì, al quale la causa va rinviata anche per la liquidazione delle spese del regolamento di competenza.

PQM

 

accoglie il ricorso; dichiara la competenza del Tribunale di Forlì, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2017

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