Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18693 del 23/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. I, 23/09/2016, (ud. 25/02/2016, dep. 23/09/2016), n.18693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PRESSPALI S.P.A. Elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia, n.

109, nello studio dell’avv. Biagio Bertolone; rappresentata e difesa

dall’avv. Francesco Zuccarello, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE DELLA REGIONE SICILIANA;

GESTIONE SEPARATA ATTIVITA’ NON TRASFERITA DEL CONSORZIO DI BONIFICA

MONTANA “ALTO SIMETO-BRONTE” Rappresentati e difesi dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, sono elettivamente domiciliati;

e contro

CONSORZIO DI BONIFICA N. 9 – CATANIA Elettivamente domiciliata in

Roma, via Giuseppe Pisanelli, n. 4, nello studio dell’avv. Vincenzo

Scorsone; rappresentato e difesa dall’avv. Roberto Caruso, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, n. 1274,

depositata in data 28 ottobre 2008;

udita la relazione svolta all’udienza pubblica del 25 febbraio 2016

dal consigliere dott. Pietro Campanile;

sentito per il Consorzio di Bonifica l’avv. V. Scorsone, munito di

delega;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con sentenza depositata in data 18 marzo 2004 il Tribunale di Catania, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Gestione Separata delle attività non trasferite del soppresso Consorzio di Bonifica Montana Alto Simeto Bronte, nonchè del Consorzio di Bonifica n. 9 di Catania, in relazione all’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla S.p.a. Presspali in merito a lavori di consolidamento e sistemazione idraulica eseguiti nel bacino (OMISSIS), rigettava, nel contraddittorio con l’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, chiamato in causa nel corso del giudizio, ogni domanda proposta dall’attrice e re-vocava il decreto ingiuntivo opposto.

1.1 – Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania, affermata preliminarmente la legittimazione, concorrente con quella dell’Assessorato, della Gestione Separata delle attività non trasferite del soppresso Consorzio di Bonifica Montana Alto Simeto Bronte, ha rigettato l’appello proposto dalla Presspali, che, nel merito, aveva contestato il rigetto della domanda avanzata ai sensi dell’art. 2041 c.c., fondato sul mancato riconoscimento della indispensabilità dei nuovi lavori.

1.2 – La corte distrettuale ha rilevato che tale domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile da parte del Tribunale, in quanto del tutto nuovo rispetto alla pretesa azionata in sede monitoria.

1.3 – Per la cassazione di tale decisione la Presspali S.p.a. – cui non corso del giudizio è subentrata la curatela del relativo Fallimento – propone ricorso, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, cui resistono con controricorso l’Assessorato, la Gestione Separata delle attività non trasferite del soppresso Consorzio di Bonifica Montana Alto Simeto Bronte e il Consorzio di Bonifica 9 Catania, che ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con il primo motivo, deducendo violazione del giudicato implicito, del principio sancito dall’art. 343 c.p.c., nonchè omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, la società ricorrente sostiene che la corte distrettuale non avrebbe considerato che la questione relativa all’ammissibilità della domanda proposta, nel giudizio di primo grado, ai sensi dell’art. 2041 c.c., era stata esaminata dal Tribunale, ed implicitamente ritenuta ammissibile.

In assenza di impugnazione incidentale delle controparti, la Corte di appello non avrebbe potuto rilevare l’inammissibilità della domanda di indebito arricchimento, in quanto sulla validità della sua proposizione si era formato il giudicato interno. In via subordinata si sostiene che, qualora nella comparsa di risposta la corte territoriale avesse inteso ravvisare un’impugnazione proposta in via incidentale, la stessa avrebbe dovuto essere disattesa, in quanto inammissibile in relazione alla costituzione tardiva della parte appellata.

3 – Il motivo, corredato di idonei quesiti di diritto, in disparte l’inammissibilità del vizio motivazionale, non predicabile in ordine ad “errores in procedendo”, in relazione ai quali la Corte di cassazione, essendo giudice del fatto, inteso in senso processuale, accerta la sussistenza o meno della violazione denunciata prescindendo dalla motivazione resa dal giudice del merito, è fondato.

3.1 La Corte di appello ha rilevato l’inammissibilità della domanda avanzata ai sensi dell’art. 2041 c.c. dalla Presspali nel giudizio di primo grado, in applicazione del principio secondo cui, trattandosi di domanda del tutto diversa dalla pretesa azionata in via monitoria, non avrebbe potuto essere formulata dalla predetta società, convenuta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto la parte opposta, rivestendo la posizione sostanziale di attrice, non può avanzare – di regola – domande diverse da quelle fatte valere con l’ingiunzione.

3.2 – Dalla sentenza di primo grado risulta, come del resto evidenziato, nel rispetto del principio di autosufficienza, nel ricorso della Presspali, che venne esclusa “la configurabilità del diritto dell’appaltatrice al pagamento, per i lavori in oggetto, neppure a titolo di indebito arricchimento, (profilo, quest’ultimo, dedotto, in via subordinata, dall’opposta in seno alla comparsa di risposta, e che, pur se ammissibile in rito ex art. 183 c.p.c., comma 4, non appare idoneo – avuto riguardo al difetto di riconoscimento, in sede di collaudo, dell’indispensabilità dei nuovi lavori – a superare l’evidenziato dato oggettivo, costituito dalla carenza, sul punto, di qualsiasi obbligazione a carico dell’Amministrazione committente”.

3.3 – Le Sezioni unite di questa Corte, in merito alla rilevabilità, in grado di appello, dell’inammissibilità della domanda proposta ai sensi dell’art. 2041 c.c. nel primo grado del giudizio, hanno affermato che, allorchè la domanda di arricchimento senza causa, proposta per la prima volta dal creditore opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso con riguardo alla sua domanda di adempimento, sia stata respinta dal giudice del merito, senza che la relativa statuizione sia stata impugnata con ricorso incidentale da parte del preteso arricchito, unico soggetto interessato alla sua eventuale censurabilità, si forma il giudicato implicito sulla questione pregiudiziale relativa alla proponibilità della domanda ex art. 2041 c.c., in quanto la mancata impugnazione costituisce sintomo di un comportamento incompatibile con la volontà di far valere in sede di impugnazione la questione pregiudiziale (che dà luogo ad un capo autonomo della sentenza e non costituisce un mero passaggio interno della decisione di merito, come si desume dall’art. 279 c.c., secondo 2, nn. 2 e 4), in tal modo verificandosi il fenomeno dell’acquiescenza per incompatibilità, con le conseguenti preclusioni sancite dall’art. 324 c.p.c. e dall’art. 329 c.p.c., comma 2, in coerenza con i principi dell’economia processuale e della durata ragionevole del processo, di cui all’art. 111 Cost. (Cass., 26 gennaio 2011).

3.4 – Premesso che non risulta che l’Assessorato e la Gestione separata del Consorzio di Bonifica montana abbiano proposto, in modo non equivoco (Cass., 6 marzo 2004, n. 4621; Cass., 27 febbraio 2001, n. 2918; Cass., 26 giugno 1998, n. 6339), appello incidentale in merito alla menzionata questione dell’ammissibilità della domanda come affermata dal giudice di primo grado (la relativa deduzione contenuta nella comparsa di risposta sarebbe comunque inammissibile, ove intesa come tale, per violazione del termine previsto dall’art. 166 c.p.c., in forza dell’applicazione, anche in grado di appello, per il rinvio di cui al successivo art. 359 c.p.c., all’art. 171 c.p.c., comma 2 (Cass., 20 settembre 2002, n. 13746; Cass., 2 luglio 1999, n. 6802), deve constatarsi che la Corte di appello non si è conformata alla richiamata giurisprudenza di legittimità.

4 – La sentenza impugnata, pertanto – rimanendo le ulteriori censure assorbite – deve essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Catania che, in diversa composizione, applicherà il principio sopra indicato, provvedendo, altresì, in merito al regolamento delle spese processuali.

5 – Va infine rilevato che la notifica del ricorso al Consorzio di Bonifica, la cui legittimazione era stata esclusa, in maniera definitiva, dalla sentenza di primo grado, in assenza di qualsiasi istanza, domanda o censura nei suoi confronti, va intesa come mera “litis denunciatio”, inidonea a far acquistare al notificato la qualità di parte nel giudizio di impugnazione e ad attribuirgli, in caso di resistenza, il diritto al ristoro delle spese (cfr. per un caso analogo, Cass., 28 aprile 1983, n. 2945).

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 25 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA