Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18693 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 18693 Anno 2018
Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA
Relatore: CATALLOZZI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19038/2011 R.G. proposto da
Camerini Stefano, rappresentato e difeso dall’avv. Gian Luca Ubertini,
con domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, via Innocenzo IX,
8
– ricorrente contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore

pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la
quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
– resistente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.
34/21/11, depositata il 9 marzo 2~ 1
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’il aprile 2018
dal Consigliere Paolo Catallozzi;
RILEVATO CHE:
– Camerini Stefano propone ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 9 marzo

LI

Data pubblicazione: 13/07/2018

2011, di reiezione dell’appello dal medesimo proposto avverso la
sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso del contribuente
per l’annullamento di un avviso di accertamento con cui, relativamente
all’anno 2003, era stato determinato il suo reddito di partecipazione
nella Beton Service di Camerini Stefano & C. s.a.s. e recuperate a
tassazione l’i.r.pe.f. e le relative addizionali non versate;

ritenuto omessa la presentazione della dichiarazione relativa all’anno
in esame, in quanto la stessa, inviata a mezzo del modello telematico,
era stata «scartata» dal sistema e il contribuente, pur essendo venuto
a conoscenza dello «scarto», non aveva provveduto a ripresentarla nel
termine di cinque giorni, per cui l’Ufficio medesimo aveva proceduto
alla determinazione del reddito ai sensi dell’art. 41, d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600;
– il giudice di appello ha considerato corretta la valutazione operata
dall’Ufficio in ordine alla omessa presentazione della dichiarazione;
– il ricorso è affidato ad un unico motivo;

l’Agenzia delle Entrate non si costituisce tempestivamente,

limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare
all’eventuale udienza di discussione;
– il pubblico ministero conclude chiedendo il rigetto del ricorso;
CONSIDERATO CHE:
– occorre preliminarmente rilevare che l’unitarietà dell’accertamento
che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società
di persone e di quelle dei singoli soci comporta la configurabilità di un
litisconsorzio necessario esclusivamente nel caso in cui oggetto del
giudizio sia il reddito sociale, il cui accertamento, sia sull’«an» che sul
«quantum», si riverbera anche sul reddito dei soci, e non anche nel
caso, quale quello in esame, in cui il socio, nell’impugnare l’avviso di
accertamento a lui notificato, si limiti a contestare la sussistenza dei
presupposti per l’accertamento d’ufficio effettuato ai sensi dell’art. 41,

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– dall’esame della sentenza di appello si evince che l’Ufficio aveva

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, allegando la tempestiva
presentazione della dichiarazione, poiché in tal caso la questione
proposta con il ricorso investe unicamente la posizione del socio, senza
alcun coinvolgimento né di quella della società né di quella degli altri
soci, giuridicamente del tutto autonome rispetto all’oggetto della lite
(così, Cass 10 settembre 2009, n. 19456);

violazione e falsa applicazione dell’art. 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322,
nonché l’omessa o insufficiente motivazione in ordine alla ritenuta
valenza

probatoria

esclusiva

della

ricevuta

rilasciata

dall’Amministrazione finanziaria quale elemento dimostrativo della
avvenuta presentazione della dichiarazione;
– il motivo è infondato;
– l’art. 3 del d.P.R. n. 322 del 1998, nella formulazione pro tempore
vigente, stabilisce che la dichiarazione si considera presentata nel
giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca, all’ufficio
postale ovvero è trasmessa all’Agenzia delle entrate mediante
procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai
commi 2-bis e 3 del medesimo decreto (ottavo comma) e che la prova
della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione
dell’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuto ricevimento della
dichiarazione presentata in via telematica direttamente o tramite i
soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ovvero dalla ricevuta della banca,
dell’ufficio postale o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al
comma 5 (decimo comma);
– la ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate dimostra non solo che
l’avvenuto invio da parte del contribuente della dichiarazione, ma
anche la data di presentazione della stessa, necessaria al fine di
verificare la tempestività della presentazione medesima (cfr. Cass. 12
maggio 2017, n. 11828);
– qualora, come nel caso in esame, la dichiarazione venga «scartata»

3

– nel merito, con l’unico motivo di ricorso il contribuente denuncia la

dal sistema informatico e, conseguentemente, non venga emessa la
ricevuta attestante la ricezione, la dichiarazione medesima non può
ritenersi (ancora) tempestivamente presentata e il contribuente è
onerato della ritrasmissione della dichiarazione successivamente alla
comunicazione da parte dell’amministrazione dei motivi dell’avvenuto
«scarto» (cfr. Cass. 29 maggio 2015, n. 16003);

territoriale in ordine alla omessa presentazione della dichiarazione,
attesa la mancanza della ricevuta dell’Amministrazione finanziaria
attestante la ricezione della dichiarazione medesima, nonché la
mancata allegazione di ragioni in base alle quali il contribuente non
abbia provveduto alla nuova trasmissione della dichiarazione una volta
ricevuta la comunicazione di «scarto»;
– per le suesposte considerazioni, dunque, il ricorso non può essere
accolto;
– in assenza dello svolgimento di attività difensiva da parte della parte
vittoriosa, nulla va disposto in tema di governo delle spese
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’Il aprile 2018.
Il Presidente

– risulta, pertanto, corretta la valutazione effettuata dalla Corte

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