Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18693 del 12/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 12/09/2011), n.18693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1 6425/2010 6427/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. MASSA

GIUNIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro pro-

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

sul ricorso 6420-2010 proposto da:

B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.

MASSA GIUNIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro pro-

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

sul ricorso 6422-2010 proposto da:

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.

MASSA GIUNIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– intimato –

sul ricorso 6423-2010 proposto da:

C.D. (OMISSIS) nella qualità di erede di

P.I., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. MASSA GIUNIO, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– intimato –

sul ricorso 6425-2010 proposto da:

B.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

MASSA GIUNIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro pro-

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis,-

– controricorrente –

sul ricorso 6427-2010 proposto da:

A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.

MASSA GIUNIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro prò-

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

sul ricorso 6431-2010 proposto da:

L.R.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

MASSA GIUNIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– intimato –

sul ricorso 6433-2010 proposto da:

C.A. (OMISSIS) in qualità di erede di P.

I., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. MASSA GIUNIO, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro pro-

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

sul ricorso 6434-2010 proposto da:

S.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

MASSA GIUNIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro pro-

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

sul ricorso 7661-2010 proposto da:

M.L. elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. MASSA GIUNIO, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro pro-

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

sul ricorso 7663-2010 proposto da:

D.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

MASSA GIUNIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro pro-

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

sul ricorso 7668-2010 proposto da:

G.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

MASSA GIUNIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro pro-

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

sul ricorso 7670-2010 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. MASSA GIUNIO, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro pro-

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

sul ricorso 7671-2010 proposto da:

S.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

MASSA GIUNIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro pro-

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende,

ope legis;

– controricorrente –

sul ricorso 7673-2010 proposto da:

C.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

MASSA GIUNIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro pro-

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

sul ricorso 7675-2010 proposto da:

G.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

MASSA GIUNIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro pro-

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

sul ricorso 7677-2010 proposto da:

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

MASSA GIUNIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro pro-

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

sul ricorso 7678-2010 proposto da:

L.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. MASSA

GIUNIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro pro-

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

sul ricorso 7682-2010 proposto da:

F.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

MASSA GIUNIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro pro-

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

sul ricorso 7685-2010 proposto da:

D.B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

MASSA GIUNIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro pro-

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

sul ricorso 7687-2010 proposto da:

M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

MASSA GIUNIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro pro-

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

sul ricorso 7695-2010 proposto da:

G.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

MASSA GIUNIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro pro-

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende,

ope legis;

– controricorrente –

sul ricorso 7696-2010 proposto da:

G.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avv. MASSA GIUNIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro pro-

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

sul ricorso 7697-2010 proposto da:

L.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. MASSA

GIUNIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– intimato –

sul ricorso 7699-2010 proposto da:

M.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avv. MASSA GIUNIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro pro-

tempore, ettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso i rispettivi decreti: n. 466/09 del 25.9.09 depositato il

20.10.09 (per il ricorso R.G. 6419/2010), n. 196/09 del 5.6.09

depositato il 13.8.09 (per il ricorso R.G. 6420/2010), n. 193/09 del

5.6.09 depositato il 13.8.09 (per il ricorso R.G. 6422/2010), n.

91/2010 del 17.9.2010 depositato il 28.9.2010 per il ricorso R.G.

6423/2010), n. 515/09 del 25.9.09 depositato il 22.10.09 (per il

ricorso R.G. 6425/2010), n. 194/09 del 5.6.09 depositato il 13.8.09

(per il ricorso R.G. 6427/2010), n. 252/09 del 5.6.09 depositato il

13.8.09 (per il ricorso R.G. 6431/2010), n. 612 del 25.9.09

depositato il 19.10.09 (per il ricorso R.G. 6433/2010), n. 460/09 del

18.9.09 depositato il 29.9.09 (per il ricorso R.G. 6434/2010), n.

190/09 del 5.6.09 depositato il 13.8.09 (per il ricorso R.G.

7661/2010), n. 192/09 del 5.6.09 depositato il 13.8.09 (per il

ricorso R.G. 7663/2010), n. 617/09 del 25.9.09 depositato il 19.10.09

(per il ricorso R.G. 7668/2010), n. 187/09 del 5.6.09 depositato il

13.8.09 (per il ricorso R.G. 7670/2010), n. 470/09 del 25.9.09

depositato il 19.10.09 (per il ricorso R.G. 7671/2010), n. 503/09del

25.9.09 depositato il 16.10.09 (per il ricorso R.G. 7673/2010), n.

615/09 del 25.9.09 depositato il 16.10.09 (per il ricorso R.G.

7675/2010), n. 463/09 del 25.9.09 depositato il 19.10.09 (per il

ricorso R.G. 7677/2010), n. 195/09 del 5.6.09 depositato il 13.8.09

(per il ricorso R.G. 7678/2010), n. 610/09 del 25.9.09 depositato il

19.10.09 (per il ricorso R.G. 7682/2010), n. 596/09 del 25.9.09

depositato il 19.10.09 (per il ricorso R.G. 7685/2010), n. 471/09 del

25.9.09 depositato il 19.10.09 (per il ricorso R.G. 7687/2010), n.

616/09 del 25.9.09 depositato il 15.10.09 (per il ricorso R.G.

7695/2010), n. 251/09 del 5.6.09 depositato il 13.8.09 (per il

ricorso R.G. 7696/2010), n. 504/09 del 25.9.09 depositato il 16.10.09

(per il ricorso R.G. 7697/2010), n. 464/09 del 25.9.09 depositato il

19.10.09 (per il ricorso R.G. 7699/2010) tutti della CORTE D’APPELLO

di GENOVA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO RORDORF;

udito per tutti i ricorrenti l’Avvocato Giunio Massa che si riporta

agli scritti, si oppone alla riunione ed insistenelle spese.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e per il

rigetto dell’eccezione di inammissibilità.

Fatto

OSSERVA

1. I venticinque procedimenti, riuniti con ordinanza collegiale emessa all’odierna adunanza, sono stati avviati alla trattazione in camera di consiglio da altrettante relazioni, nelle quali, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., è stata prospettata la manifesta fondatezza di alcune delle doglianze contenute nei ricorsi e l’inammissibilità di altre.

2. Nei ricorsi si narra che la Corte d’appello di Genova, con decreto depositato il 25 settembre 2009, ha condannato il Ministero della Giustizia a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti indicati in epigrafe la somma di Euro 5.000,00, oltre agli interessi ed alle spese processuali, a titolo di equa riparazione per l’eccessiva durata del procedimento di fallimento della Capital Italia s.r.l., dichiarato dal Tribunale di Lucca in data 6 dicembre 1991, al cui passivo i ricorrenti erano stati ammessi a seguito di richieste da loro proposte in date comprese tra il febbraio ed il settembre 1992, giacchè la procedura concorsuale risultava ancora in corso nell’aprile del 2009, quando gli stessi ricorrenti avevano presentato domande di equa riparazione.

Ai soli ricorrenti sigg.ri D. ed C.A. e S. L. sono state riconosciute somme inferiori: ai sigg.ri D. ed C.A., che erano subentrati alla loro dante causa, sig.ra P.I., deceduta nel (OMISSIS), è stato liquidato un indennizzo di Euro 1.750,00 per ciascuno, tenuto conto della quota ereditaria loro spettante; al sig. L. S., insinuatosi al passivo del fallimento due anni dopo gli altri ricorrenti, l’indennizzo accordato di Euro 3.000,00.

La corte d’appello ha stimato che la durata ragionevole della procedura concorsuale in esame fosse di dodici anni – tre per gli incombenti di diretta pertinenza della procedura medesima e nove per i giudizi civili da quella originati e nei quali la curatela era stata coinvolta – ed ha perciò ravvisato un’eccedenza temporale di cinque anni. Esclusa l’esistenza di danni patrimoniali, ha quindi liquidato l’indennizzo per i soli danni non patrimoniali in misura pari ad Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo.

Ciascuno dei suindicati ricorrenti ha proposto ricorso per cassazione, tutti articolati in sette motivi. Alla quasi totalità dei ricorsi l’amministrazione della giustizia ha replicato con controricorsi.

3. La riunione di procedimenti in tal modo instaurati trae fondamento da principi, già altre volte enunciati d questa corte, secondo cui, in applicazione della norma generale di cui all’art. 274 c.p.c., un tal genere di provvedimento è consentito per ragioni di economia processuale anche quando si tratti di impugnazioni proposte contro diverse sentenze ed è ammesso anche nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, atteso che, tra i compiti di quest’ultima, oltre a quello istituzionale di garantire l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge e l’unità del diritto oggettivo nazionale, rientra anche l’altro di assicurare l’economia ed il minor costo dei giudizi, risultati cui mira la menzionata norma del codice di rito civile (cfr. Cass. 17 giugno 2008, n. 16405; e Cass. 20 dicembre 2005, n. 28227).

4. All’esame dei ricorsi riuniti non osta alcuna ragione preliminare d’inammissibilità, come eccepito in taluni casi dall’amministrazione resistente, dovendosi ritenere che, in difetto di una previa notificazione dei decreti impugnati che fosse idonea a far decorrere il termine di cui al capoverso dell’art. 325 c.p.c., detti ricorsi sono stati tempestivamente proposti entro il maggior termine indicato dal successivo art. 327.

5. Quanto al merito, il collegio condivide quanto scritto nelle relazioni alle quali dianzi si è fatto cenno, qui di seguito riportato.

“I motivi di ricorso investono tre distinte questioni; a) se sia stata correttamente quantificata la durata ragionevole del procedimento concorsuale e, di riflesso, la relativa eccedenza nel caso in esame (1 e 2^ e 4^ motivo); b) se sia, stato correttamente quantificato il danno non patrimoniale per ciascun anno di ritardo (3^ e 5^ motivo); c) se siano state correttamente liquidate le spese processuali (6^ e 7^ motivo,).

In ordine alla prima questione, non sembra possa trovare spazio in questa sede la doglianza secondo cui, nel giudizio di merito, sarebbe mancata un’adeguata documentazione della pendenza delle cause civili derivati dal fallimento, del cui protrarsi la corte territoriale ha tenuto conto nel computo della ragionevole durata della procedura concorsuale. Si tratta di un accertamento in fatto, che non richiedeva una particolare motivazione e che non è censurabile ad opera del giudice di legittimità, ben potendo la corte d’appello fondare il proprio convincimento al riguardo sulle risultanze della relazione del curatore.

Neppure può dubitarsi che, in via di principio, sia corretto tener conto di dette cause ai fini del calcolo della durata ragionevole del procedimento fallimentare, nel quale esse si inseriscono e che non può essere definito fin quando esse non siano giunte a termine: onde le si può considerare alla stregua di quei fattori di complessità che il giudice dell’equa riparazione deve prendere in considerazione per stabilire se, ed in quale eventuale misura, un determinato procedimento – nella specie il procedimento esecutivo concorsuale – si è protratto eccessivamente nel tempo.

Vero è però che, quando non siano state poste in evidenza circostanze specifiche che, in concreto, giustifichino una diversa valutazione, la ragionevole durata di un procedimento per fallimento nel quale si siano inserite simili cause (azioni revocatorie, opposizioni alla dichiarazione di fallimento o allo stato passivo, ecc.) deve pur sempre essere computata in base a parametri medi, alla cui elaborazione concorre la giurisprudenza di questa corte e, prima ancora, quella della Corte Europea cui spetta in via primaria l’interpretazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali. Muovendo da tale premessa, questa corte (si vedano, tra le altre, Cass. n. 28318 del 2009, n. 9607 del 2010, n. 13041 del 2010 e n. 17161 del 2010) ha statuito che in procedure fallimentari complesse, caratterizzate da una pluralità di creditori e da vicende contenziose del genere di quelle sopra ipotizzate, il termine di ragionevole durata può essere elevato sino a anni sette (di cui sei per la durata delle cause generate dal fallimento che si siano sviluppate in tre gradi di giudizio ed uno per le attività di liquidazione e riparto).

Alla stregua di questo orientamento parrebbe doversi dire che la decisione impugnata, laddove ha ipotizzato che fosse di dodici anni la durata ragionevole della procedura concorsuale in questione ed ha articolato tale periodo nel modo già dianzi ricordato, non si sottrae alle critiche della ricorrente.

Quanto alla seconda questione, le censure che la ricorrente muove alla determinazione del parametro annuo di liquidazione dell’indennizzo spettantele si basano sull’assunto secondo il quale la corte d’appello non avrebbe tenuto adeguatamente conto della natura del credito del medesimo ricorrente insinuato al passivo del fallimento e delle vicende ad esso relative, ossia del criterio della cosiddetta “posta in gioco”.

Sembra però di doversi osservare che all’accoglimento di siffatte censure osta l’impossibilità per questa corte di procedere ad un esame diretto delle risultanze di fatto cui esse si ancorano. La mancata indicazione specifica degli atti e dei documenti sui quali i riferiti motivi di ricorso si fondano potrebbe, anzi, indurre a considerarli senz’altro inammissibili (oltre che improcedibili), alla stregua di quanto dispongono l’art. 366, comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

Il prospettato accoglimento, nei limiti sopra indicati, del primo, secondo e quarto motivo del ricorso, giacchè comporterebbe la cassazione del decreto impugnato e la necessità di una nuova pronuncia di merito, esime dall’esaminare le censure concernenti la liquidazione delle spese processuali operata dalla corte territoriale.” 6. Tali rilievi non appaiono idoneamente scalfiti dalle obiezioni mosse dalle difese delle parti contrapposte nelle memorie successivamente depositate.

Quelle formulate dalla difesa dei ricorrenti non aggiungono elementi significativi al quadro già tracciato nei ricorsi, nè quindi inducono a modificare le condivisibili conclusioni cui le suddette relazioni sono pervenute.

Non colgono nel segno neppure le osservazioni dell’amministrazione intimata, nella parte in cui criticano la standardizzazione della durata ragionevole del processo di fallimento, senza però considerare che tale ipotetica durata è unicamente un dato presuntivo, fondato su una valutazione ragionevole e su basi di normale esperienza, suscettibile di essere corretto nei singoli casi, qualora la parte interessata fornisca elementi concreti atti a dimostrare la maggiore complessità di un determinato procedimento e la conseguente inevitabilità di una sua maggiore durata (o, al contrario, la sua minore complessità e la conseguente minore durata ragionevole). Il che sposta la questione sul piano fattuale, con riferimento al quale i rilievi dell’amministrazione non sono però accoglibili, perchè implicherebbero un riesame, in questa sede non consentito, delle risultanze probatorie e documentali del giudizio di merito, mentre la corte d’appello ha sì fatto cenno all’esistenza di controversie generate dal fallimento (cause di opposizione, revocatorie, ecc.), ma senza spendere argomento alcuno a dimostrazione della particolare loro complessità ed, anzi, espressamente postulando che fossero ragionevolmente definibili, nei diversi gradi, entro il normale termine complessivo di sei anni. Nè giova obiettare che non tutte tali cause sarebbero state promosse nel medesimo lasso di tempo, poichè neppure questo dato è scrutinabile ex novo nel giudizio di legittimità, e tanto meno in questa sede sarebbe possibile compiere l’ulteriore indispensabile valutazione in ordine alle ragioni per le quali una o più di tali cause siano state eventualmente promosse dagli organi della procedura concorsuale, o da terzi, meno tempestivamente di altre.

7. Alla stregua di tali considerazioni sono dunque da accogliere, nei limiti sopra riferiti, il primo, il secondo ed il quarto motivo dei ricorsi, risultando invece inammissibili il terzo ed il quinto ed assorbiti gli altri. Non occorrendo altri accertamenti in fatto, questa corte, dopo aver cassato i decreti impugnati in relazione alle censure accolte, può senz’altro decidere nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. 8. A tal riguardo giova peraltro precisare, in primo luogo, che dev’essere esclusa la possibilità di tener conto di ritardi successivi rispetto alla data dei ricorsi per equa riparazione di cui si tratta, la cui proposizione ha fissato i limiti oggettivi del presente giudizio; in secondo luogo, che la natura inevitabilmente equitativa della liquidazione induce a non differenziare tra loro le posizioni dei diversi ricorrenti (salvo, come si dirà, quelle dei sigg.ri C., da un lato, e del sig. S.L., dall’altro), essendo le date di insinuazione dei rispettivi crediti al passivo del fallimento comprese in un arco di tempo così contenuto da far escludere che il danno non patrimoniale sia stato significativamente diverso a seconda dei casi. Detratta, quindi, la durata ragionevole di anni sette, l’indennizzo spettante a ciascun ricorrente per il periodo di dieci anni, eccedente quella durata, dev’essere determinato in Euro 9.250,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda, in conformità ai parametri ormai consolidati ai quali questa corte si attiene nell’operare siffatte liquidazioni (si veda, per tutte, Cass. n. 2184 del 2009) . Sulla base dei medesimi parametri, tenuto conto della diversità dei riferimenti temporali riguardanti la loro specifica posizione, nonchè, quanto ai sigg.ri C., della quota ereditaria loro rispettivamente spettante, l’indennità dovuta ai predetti sig.ri A. e C.D. risulta pari ad Euro 3.750,00, per ognuno, e quella dovuta al sig. S.L. pari ad Euro 7.250,00, sempre ovviamente con la maggiorazione degli interessi dalla domanda.

9. Nel provvedere sulle spese processuali deve essere applicato il principio, già posto a base di precedenti decisioni di questa corte, secondo il quale si configura come abuso del processo la condotta di più soggetti che propongano contemporaneamente distinti ricorsi per equa riparazione, con identico patrocinio legale, dando luogo a cause ragionevolmente destinate alla riunione in virtù della loro connessione per l’oggetto ed il titolo, ogni qual volta un tale comportamento contrasti con l’inderogabile dovere di solidarietà che impedisce di far gravare sul debitore il danno derivante dall’aumento degli oneri processuali, oltre che con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all’allungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti. Un tale abuso, pur non conducendo all’inammissibilità dei ricorsi, giacchè non è illegittimo lo strumento adottato ma le modalità della sua utilizzazione, impone per quanto possibile l’eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano, e quindi la valutazione dell’onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico fin dall’origine (si veda Cass. 3 maggio 2010, n. 10634).

Nella presente vicenda sembra invero evidente che i ricorsi per equa riparazione sopra menzionati, attenendo a posizioni di creditori insinuati nel medesimo fallimento per i quali il thema decidendum era assolutamente identico, come identiche sono state infatti le difese, avrebbero potuto ragionevolmente essere proposti unitariamente, al fine di evitare un inutile aggravio di spese processuali ed un’inutile moltiplicazione di attività, inevitabilmente destinata a rallentare i tempi di definizione della vertenza. La proposizione, sin dall’origine, di ricorsi separati non appare, quindi, in alcun modo giustificata e comporta, in virtù del principio dianzi richiamato, che tanto le spese del giudizio di merito quanto quelle del giudizio di legittimità siano liquidate, a carico della controparte soccombente, come se fosse stato proposto un unico ricorso.

Ciò chiarito, tenuto conto del valore della controversia, del numero delle posizioni esaminate e della facoltà di maggiorare, entro i limiti fissati dall’art. 5, comma 4, della tariffa forense, l’onorario spettante al difensore di più parti aventi la medesima posizione processuale, appare congruo liquidare per le spese del giudizio di merito l’importo complessivo di Euro 6.147,48 (di cui 5.000,00 per onorari e 1.000,00 per diritti) e per quelle del giudizio di legittimità l’importo complessivo di Euro 6.200,00 (di cui 6.000,00 per onorari), oltre in ambo i casi alle spese generali e agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore che ne ha fatto richiesta.

P.Q.M.

La corte accoglie i ricorsi riuniti, nei termini di cui in motivazione, cassa i decreti impugnati e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia:

a) a corrispondere ai sigg.ri A. e C.D. la somma di Euro 3.750,00 ciascuno, al sig. S.L. la somma di Euro 7.250,00, e ad ognuno degli altri ricorrenti la somma di Euro 9.250,00, con interessi legali per tutti a decorrere dalla data della domanda;

b) al pagamento delle spese processuali, liquidate, quanto al giudizio di merito, in complessivi Euro 6.147,48, e, quanto al giudizio di legittimità, in complessivi Euro 6.200,00, oltre in ambo i casi alle spese generali ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2011

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