Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18692 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. II, 11/07/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 11/07/2019), n.18692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 967-2015 proposto da:

L.V.F., elettivamente domiciliato in PALERMO, PIAZZA

VIRGILIO 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RAIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ORNELLA GAMBINO;

– ricorrente –

contro

B.L., B.F., B.G.;

– intimati –

e contro

B.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIAVE 52,

presso lo studio dell’avvocato RENATO CARCIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAURIZIO DI BENEDETTO;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 770/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 09/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/03/2019 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.V.F. ebbe ad evocare avanti il Tribunale di Agrigento i fratelli I., L., F. e B.G. per sentir accertate e dichiarare la simulazione del contratto di compravendita mediante il quale B.F. aveva venduto ai germani L. ed I. la quota di comproprietà di vari beni immobili a loro comuni per sottrarli ai creditori.

Resistettero i germani B., eccetto B.G., contestando la pretesa avversaria ed il Tribunale acragantino, ad esito della trattazione, rigettò la domanda attorea.

Propose appello il L.V., e resistettero B.F., che aderì alle istanze dell’appellante, nonchè B.I. che contestò il gravame, rilevandone la genericità, mentre gli altri due appellati non si costituivano. All’esito del procedimento, la Corte d’Appello di Palermo dichiarò inammissibile il gravame per violazione dei dettami ex art. 342 c.p.c.

Ha proposto ricorso per cassazione L.V.F. articolando unico motivo. Ha resistito con memoria, previa nuova nomina di difensore il solo B.I., mentre gli altri germani B. benchè tutti ritualmente evocati – come accertato a seguito dell’ordinanza interlocutoria – sono rimasti intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal L.V. s’appalesa siccome fondato.

Con l’unico mezzo d’impugnazione svolto,il ricorrente denunzia falsa applicazione della norma ex art. 342 c.p.c. poichè la Corte d’appello ebbe a ritenere generico il gravame proposto mentre lo stesso conteneva tutti i requisiti, effettivamente, previsti dall’art. 342 c.p.c. secondo la nuova formulazione.

In effetti la Corte panormita nella valutazione operata circa la specificità dell’atto di gravame ha utilizzato parametri – quali l’elaborazione di schema alternativo di sentenza rispetto a quella elaborata dal primo Giudice, l’indicazione delle specifiche modifiche da apportare alla decisione impugnata – che questa Suprema Corte a sezioni unite – Cass. SU n 27199/17, Cass. sez. 3 n 13535/18 – ha ritenuti non corretti.

Viceversa come s’apprezza dall’esame dell’atto d’appello, riprodotto in ricorso, l’impugnante aveva formulato gravame secondo le prescrizioni dettate dalla citata sentenza a sezioni unite, ossia individuando in modo chiaro le questioni od i punti della decisione impugnata a sua opinione errate ed esponendo le relative doglianze.

Difatti il L.V. lamentava come non fossero state rettamente valutate le prove indiziarie e documentali dimesse e non espletata la pur ammessa – e poi revocata – prova orale al fine di accertare la simulazione dedotta.

Dunque le ragioni del gravame mosso potevano dalla Corte esser ritenute non fondate, ma giammai reputato non rispettoso delle direttive ex art. 342 c.p.c. l’atto d’appello siccome formulato.

Di conseguenza la sentenza impugnata va cassata e la questione rimessa per l’esame meritale alla Corte d’Appello di Palermo,altra sezione, che pure disciplinerà le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo altra sezione anche per la disciplina delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di camera di consiglio, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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