Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18691 del 30/06/2021

Cassazione civile sez. I, 30/06/2021, (ud. 21/05/2021, dep. 30/06/2021), n.18691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27065/2020 proposto da:

W.O., elettivamente domiciliato in Roma Via Luigi Pirandello

67 Pal A, presso lo studio dell’avvocato Belmonte Sabrina, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Fedeli Bruno;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2335/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 14/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/05/2021 da IOFRIDA GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2335/2020, depositata il 14/09/2020, ha dichiarato inammissibile il gravame di W.O., cittadino nigeriano, avverso la decisione di primo grado, che, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, aveva respinto la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e umanitaria.

In particolare, i giudici d’appello hanno dato atto che l’appello era stato proposto in relazione a un decreto collegiale emesso dal Tribunale di Venezia, in forza di domanda introdotta dopo il 18/8/2017, avverso il quale doveva proporsi, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, ricorso per cassazione, essendo quindi inammissibile l’appello, e che, in ogni caso, il gravame era anche tardivo, in quanto proposto oltre il termine perentorio di trenta giorni.

Avverso la suddetta pronuncia, non notificata, W.O. propone ricorso per cassazione, notificato il 14/10/2020, affidato a un motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, l’erronea interpretazione dei fatti posti a fondamento della domanda e la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g), artt. 3 e 14, relativo alla concessione della protezione sussidiaria, anche in relazione al combinato disposto dell’art. 4, par. 3 d), Direttiva 2004/83/CE e 13, par. 3 lett. a), Direttiva 2005/85/CE, in relazione alla valutazione delle dichiarazioni rese dal richiedente; b) con il secondo motivo, l’erronea interpretazione dei fatti e delle circostanze poste a fondamento della domanda e la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, oltre D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in punto di diniego della protezione umanitaria, stante l’esclusione delle condizioni di vulnerabilità del richiedente.

2. Il ricorso per cassazione è inammissibile per assoluta non conferenza rispetto alla decisione impugnata.

Invero la Corte d’appello non è entrata nel merito delle richieste di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, avendo rilevato, in rito, l’inammissibilità del gravame; l’impugnazione verte invece esclusivamente sul merito delle forme di protezione, sussidiaria ed umanitaria.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA