Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18691 del 23/09/2016


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Cassazione civile sez. un., 23/09/2016, (ud. 03/05/2016, dep. 23/09/2016), n.18691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3306-2015 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO

1/A, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO COSTANTINO, che lo

rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE

DELLA PUGLIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE,

F.D.;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

603/2011/DMT (G32091) della CORTE DEI CONTI – SEZIONE

GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/05/2016 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DE AUGUSTINIS Umberto, il quale conclude che deve ritenersi

sussistente la giurisdizione ordinaria.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

La Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia ha convenuto davanti a detta Sezione gli ingegneri C.F. e F.D. per responsabilità amministrativa nei confronti del Comune di Andria, il quale era stato condannato in sede civile al risarcimento dei danni subiti dall’impresa appaltatrice a causa della inidoneità e inadeguatezza della progettazione dei lavori dalla stessa eseguiti per conto del Comune: lavori progettati e diretti dai predetti professionisti.

L’ing. C. ha presentato istanza di regolamento di giurisdizione contestando la giurisdizione della Corte dei conti e sostenendo invece quella del giudice ordinario.

Le parti intimate non hanno svolto difese.

Il P.M. ha concluso per iscritto, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., chiedendo dichiararsi la giurisdizione dell’ag.o.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il direttore dei lavori per la realizzazione di un’opera pubblica, appaltata da un’amministrazione comunale, in considerazione dei compiti e delle funzioni che gli sono devoluti, che comportano l’esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell’appaltatore e l’assunzione della veste di “agente”, deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserito nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione che gli ha conferito l’incarico, quale organo tecnico e straordinario della stessa, con la conseguenza che, con riferimento alla responsabilità per danni cagionati nell’esecuzione dell’incarico stesso, è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti ai sensi del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 52, comma 1, (norma che, in virtù della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 58 ora D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 93 è divenuta applicabile agli amministratori ed al personale degli enti locali, la cui posizione era in precedenza regolata dalle disposizioni del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 251 e ss.). Detto rapporto di servizio non è invece configurabile tra la stazione appaltante ed il progettista di un’opera pubblica, il cui elaborato deve essere fatto proprio dall’amministrazione mediante specifica approvazione, versandosi in tal caso in un’ipotesi, non di inserimento del soggetto nell’organizzazione dell’amministrazione, ma di contratto d’opera professionale, con la conseguenza che con riferimento alla responsabilità per danni cagionati all’amministrazione comunale dal progettista, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (cfr., tra le molte, Cass. Sei. Un. 3165/2011, 28537/2008, 7446/2008, 340/2003, 188/1999).

Nella specie la responsabilità amministrativa dei convenuti deriva, secondo la Procura contabile, dalla condanna subita dal Comune per difetti riguardanti la progettazione dei lavori; dunque è basata sulla qualità di progettisti dei convenuti stessi. Sussiste pertanto la giurisdizione del giudice ordinario.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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