Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18690 del 30/06/2021

Cassazione civile sez. I, 30/06/2021, (ud. 21/05/2021, dep. 30/06/2021), n.18690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18659/2020 proposto da:

D.M.L., elettivamente domiciliato in Roma Via Muzio

Clementi, N. 51, presso lo studio dell’avvocato Valerio Santagata, e

rappresentato e difeso dall’avvocato Paola Urbinati;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3088/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 30/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/05/2021 da IOFRIDA GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 3088/2019, depositata il 30/10/2019, ha accolto il gravame del Ministero dell’Interno, nei confronti di D.M.L., cittadino della Guinea, ed avverso la decisione di primo grado, che, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, aveva parzialmente accolto la richiesta dello straniero di protezione internazionale, riconoscendo quella per ragioni umanitarie.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere ogni domanda di protezione, hanno affermato che: il racconto del richiedente (essere scappato dal Paese d’origine, dopo avere partecipato ad una manifestazione politica tenutasi, nel settembre 2009, nello stadio di Conakry e ad altra manifestazione organizzata dal partito di opposizione, venendo arrestato, a seguito degli scontri con gruppi di etnia malinkè, e riuscendo poi a fuggire dalla prigione) non era credibile, per contraddizioni (anche tra la versione dei fatti fornita in sede amministrativa e quella in sede di audizione dinanzi al Tribunale) ed estrema genericità, cosicchè non ricorrevano i presupposti neppure per la protezione umanitaria, in difetto di situazioni di particolare vulnerabilità, malgrado il percorso di integrazione in Italia.

Avverso la suddetta pronuncia, non notificata, D.M.L. propone ricorso per cassazione, notificato il 3/7/2020, affidato a sei motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, per omessa ed apparente motivazione in punto di ritenuta non credibilità delle dichiarazioni, dettagliate, rese alla Commissione territoriale; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,277 e 115 c.p.c., e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in punto di credibilità del ricorrente, avendo la Corte dato rilievo ad elementi di dettaglio non significativi ovvero evidenziato aspetti contraddittori neppure eccepiti dall’appellante Ministero; c) con il terzo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, per motivazione apparente, sempre in relazione alla valutazione, in punto di attendibilità, della dichiarazione del richiedente ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5; d) con il quarto motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, sulla valutazione, integrata, delle dichiarazioni del richiedente e della situazione generale del Paese d’origine, nella specie omessa dalla Corte di merito, in violazione del dovere di cooperazione del giudice, nella materia, malgrado le numerose allegazioni fornite dal richiedente, in primo e secondo grado; e) con il quinto motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo riguardante la sussistenza dei presupposti di vulnerabilità per la chiesta protezione umanitaria, non avendo, in relazione a tale forma di protezione, alcun rilievo l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente; f) con il sesto motivo, la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1 e 5, in relazione al diniego della protezione per ragioni umanitarie ed alla mancata effettuazione del necessario giudizio comparativo, con riferimento alla situazione del Paese d’origine.

2. La prima e la terza censura sono inammissibili.

Va ribadito (Cass.SU. 8053/2014; Cass. S.U. 22232/2016) che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

Invero, va qui riaffermato che il vizio di motivazione, previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dall’art. 111 Cost., sussiste solo quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, nè alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. 3819/2020).

Nella specie le ragioni della ritenuta non credibilità del richiedente sono state spiegate in modo ampio ed argomentato, avendo la Corte di merito condiviso le doglianze dell’appellante Ministero, rilevando che: a) il richiedente, pur avendo dichiarato di non avere alcun interesse per la politica, aveva riferito di avere partecipato, all’età di 16 anni, ad una manifestazione politica tenutasi nel 2009 nello stadio di Conakry, molto distante dalla sua città natale, con un racconto inizialmente del tutto generico e poi circostanziato, a distanza di sei anni; b) era inverosimile che egli, non attivista politico, fosse stato identificato, in una manifestazione in cui avevano partecipato migliaia di persone, e ricercato dalla polizia; c) solo in sede di audizione dinanzi al Tribunale, egli aveva spiegato che, dopo essere stato arrestato, in seguito alla partecipazione alla manifestazione del 2009, era stato liberato grazie all’intervento di un militare che egli già conosceva, risultando del tutto inverosimili le circostanze della fuga dalla prigione ed imprecisate le modalità di espatrio dal Paese; d) era contraddittorio il fatto che la sua famiglia, pur appartenendo alla stessa etnia, fosse rimasta nel Paese d’origine, senza alcun problema.

3. Il secondo motivo è inammissibile.

Quanto alla lamentata violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, il disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. b), (esame su base individuale della dichiarazione e della documentazione presentate dal richiedente) non può essere inteso nel senso di imporre l’analitica valutazione di ciascun documento prodotto al giudicante, il quale, al contrario, è tenuto a enunciare le ragioni del proprio convincimento senza tuttavia dover passare in rassegna ciascuna delle prove offerte dal richiedente asilo ed effettuare una precisa esposizione di tutte le singole fonti di prova e del loro specifico peso probatorio; la stessa norma, al comma 5, detta i criteri della decisione in merito alla valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, ma non prescrive una valutazione, separata e prioritaria, dei documenti prodotti dal migrante; al contrario, il giudicante è tenuto a un apprezzamento globale della congerie istruttoria raccolta, cosicchè anche in questa materia la scelta degli elementi probatori e la valutazione di essi rientrano nella sfera di discrezionalità del giudice di merito, il quale non è obbligato a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalle parti su ciascuna delle risultanze probatorie ma deve soltanto fornire un’esauriente e convincente motivazione sulla base degli elementi ritenuti più attendibili e pertinenti.

Nel caso di specie, il giudice di merito, facendo corretta applicazione dei principi sopra enunciati, ha ritenuto che i molteplici aspetti di genericità e contraddittorietà delle dichiarazioni del migrante pregiudicassero l’accoglimento della domanda di protezione internazionale presentata e, in questo modo, ha attribuito alla inverosimiglianza del racconto carattere determinante.

Inoltre, si è ulteriormente chiarito (Cass. 27593/2018) che “in tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati”, cosicchè “la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (cfr. anche (Cass. 27503/2018 e Cass. 29358/2018). Sempre in tema (Cass. 29358/2018), una volta assolto l’onere di allegazione, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, e quindi di acquisizione officiosa degli elementi istruttori necessari, è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente.

In definitiva, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito.

Nella specie, tutti gli aspetti significativi della vicenda narrata dal richiedente sono stati esaminati e si è proceduto quindi ad un approfondimento istruttorio, riformandosi, con ampia motivazione, il giudizio di attendibilità espresso in primo grado.

4. Il quarto motivo è inammissibile; la Corte territoriale, ritenendo che la dichiarata non credibilità esentasse da ulteriori verifiche, non avrebbe considerato, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria (accolta in primo grado ed oggetto del motivo di gravame del Ministero), la situazione del paese di origine, svolgendo i necessari accertamenti officiosi.

Ora, il ricorrente manca di indicare quali siano le informazioni e le fonti ufficiali delle stesse che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso (limitandosi a richiamare quanto allegato, nel merito, al fine di documentare il contesto storico relativo ai fatti allegati).

In tema di protezione internazionale, il ricorrente per cassazione che intenda denunciare in sede di legittimità la violazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte del giudice di merito non deve limitarsi a dedurre l’astratta violazione di legge, ma ha l’onere di allegare l’esistenza e di indicare gli estremi delle COI che, secondo la sua prospettazione, ove fossero state esaminate dal giudice di merito avrebbero dovuto ragionevolmente condurre ad un diverso esito del giudizio. La mancanza di tale allegazione impedisce alla Corte di valutare la rilevanza e decisività della censura, rendendola inammissibile (Cass. 22210/20).

Vero è che il giudice del merito era chiamato a valutare, secondo il regime applicabile ratione temporis (Cass. 4890/2019), la sussistenza del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, all’esito di una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio potesse determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese d’accoglienza (Cass. 4455/2018).

Il che tuttavia presupponeva che il migrante allegasse e dimostrasse le ragioni che l’avevano spinto ad allontanarsi dal paese di origine e la situazione di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, dato che la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 27336/2018).

Nella specie, il racconto era stato ritenuto non credibile anzitutto per genericità e carenze di allegazioni.

5. Le ultime due censure, sempre in relazione al diniego di protezione umanitaria, sono inammissibili.

Invero, sebbene, da ultimo, si sia affermato un orientamento di questo giudice di legittimità per cui il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente, relativo alla specifica situazione dedotta a sostegno della domanda di protezione internazionale, non può precludere la valutazione, da parte del giudice, delle diverse circostanze che rilevino ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria (vedi, per tutte: Cass. 10922/2019, Cass.2960/2020, Cass. 8020/2020), tuttavia le ulteriori rationes decidendi adottate sul punto risultano in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che, ai fini della protezione umanitaria – ratione temporis (Cass. Sez. U, 29459/2019) – richiede comunque “il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale” (Cass. 23778/2019, Cass.1040/2020), escludendo il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari solo “in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza” (Cass. Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461 del 2019; Cass. 4455/2018).

In concreto la Corte d’appello, in relazione alla necessaria valutazione comparativa, ha dato atto dell’assenza di specifici profili di vulnerabilità, valutazioni, queste, che ancora una volta integrano apprezzamenti di fatto non adeguatamente censurati per le ragioni sopra esposte.

6. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

 

 

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