Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18690 del 27/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 27/07/2017, (ud. 20/06/2017, dep.27/07/2017),  n. 18690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25384/2015 R.G. proposto da:

D.R.P., rappresentato e difeso dagli Avv. Fabio Mariottino

e Remo Signoriello, con domicilio eletto in Roma, via Pinciana, n.

15, presso lo Studio Signoriello;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.P.A. in liquidazione;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Napoli depositato il 22 settembre

2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno

2017 dal Consigliere Guido Mercolino.

Fatto

RILEVATO

che il Dott. D.R.P. ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, illustrati anche con memoria, avverso il decreto emesso il 22 settembre 2015, con cui il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l’opposizione da lui proposta avverso lo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) S.p.a. in liquidazione, avente ad oggetto l’ammissione al passivo di un credito di Euro 101.633,81 per prestazioni professionali rese presso la clinica gestita dalla società fallita in favore di pazienti della stessa, assistiti da polizze assicurative escusse poi dalla medesima società;

che il curatore del fallimento non ha svolto attività difensiva;

che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che non merita accoglimento l’istanza, avanzata dalla difesa del ricorrente, di essere ascoltata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2, trattandosi di disposizione riformulata dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, e sostituita dall’art. 380-bis c.p.c., comma 1, introdotto dalla lett. f) del medesimo articolo, il quale prevede che in camera di consiglio la Corte giudica senza l’intervento del Pubblico Ministero e delle parti;

che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 210 c.p.c. e degli artt. 2721 e 2724 c.c., censurando il decreto impugnato per aver dichiarato la nullità della domanda per difetto di causa petendi, senza tener conto della mancata contestazione del rapporto professionale da parte del curatore e dell’istanza, da lui proposta, di esibizione delle cartelle cliniche dei pazienti indicati nell’elenco prodotto a sostegno della domanda;

che, ad avviso del ricorrente, il credito posto a fondamento della domanda era riconducibile ad un rapporto di mandato, in virtù del quale la casa di cura aveva provveduto a richiedere alle compagnie assicuratrici dei pazienti la liquidazione del compenso dovuto per le prestazioni da lui rese, ovvero ad un rapporto di lavoro parasubordinato, in virtù del quale egli aveva svolto la propria attività professionale presso la clinica gestita dalla società fallita, o ancora all’indebito arricchimento derivante dalle prestazioni rese in favore di quest’ultima;

che, nella parte riflettente l’omessa valutazione della condotta processuale del curatore e delle istanze istruttorie formulate dal ricorrente, la censura non attinge la ratto decidendi del decreto impugnato, con cui il Tribunale non ha esaminato il merito della pretesa avanzata dall’opponente, ma si è limitato a rilevare la genericità dell’editto actionis, osservando che l’attore aveva omesso di specificare la ragione giuridica del credito azionato, ovverosia il rapporto in virtù del quale la società fallita era tenuta al pagamento del compenso di prestazioni professionali rese in favore di soggetti diversi, anche se presso la clinica da essa gestita;

che, nella parte recante la predetta specificazione, la censura non può trovare ingresso in sede di legittimità, in quanto, trovando la domanda fondamento in un diritto eterodeterminato, per la cui identificazione risulta cioè indispensabile l’individuazione del titolo che ne costituisce la fonte, la precisazione del rapporto giuridico posto a fondamento della pretesa rappresenta un aspetto dell’indicazione dei fatti costitutivi della domanda, e non può quindi aver luogo in sede d’impugnazione, dovendo il relativo onere essere adempiuto fin dall’atto introduttivo del giudizio;

che nella specie, diversamente da quanto affermato dalla difesa del ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 c.p.c., commi 6, 5 e 1, la specificazione dell’editto actionis ha avuto luogo proprio con il ricorso per cassazione, non emergendo in alcun modo dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, del quale, pertanto, il Tribunale ha correttamente rilevato la genericità;

che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che, nel rigettare totalmente l’opposizione, il Tribunale è incorso in ultrapetizione, avendo escluso anche il credito di Euro 7.300,00, che non costituiva oggetto della domanda, essendo stato già ammesso in sede di verificazione e non contestato dal curatore;

che la censura è infondata, in quanto, come si evince dalla premessa del decreto impugnato e dalla stessa narrativa del ricorso, il Tribunale si è limitato a pronunciare in ordine alla domanda di ammissione al passivo di un credito di Euro 101.633,81, pari al corrispettivo delle prestazioni professionali indicate nell’istanza d’insinuazione (Euro 108.933,81), detratto l’importo di Euro 7.300,00, che, in quanto già ammesso al passivo dal Giudice delegato e non contestato dal curatore, non poteva evidentemente costituire oggetto del giudizio di opposizione;

che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell’intimato.

PQM

 

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA