Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18690 del 12/09/2011

Cassazione civile sez. I, 12/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 12/09/2011), n.18690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.D., T.R., T.S., quali

eredi di T.G., rappresentate e difese dall’Avv.

Mobilia Francesco, come da procura a margine del ricorso, domiciliato

per legge presso la cancelleria della Corte di Cassazione in Roma;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Palermo n.

427/08 RG depositato il 20 novembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 13 luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso limitatamente alla compensazione delle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le parti in epigrafe ricorrono per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello emesso in esito a ricorso ex Lege n. 89 del 2001 nella parte in cui ha compensato le spese.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si censura l’integrale compensazione delle spese contestandosi la motivazione secondo la quale sarebbero rilevanti la mancata opposizione alla domanda da parte dell’Amministrazione e l’accoglimento solo parziale in ordine al quantum della domanda.

Il ricorso è fondato in quanto da un lato la mancata opposizione da parte dell’Amministrazione è irrilevante, essendo la stessa comunque risultata soccombente, e dell’altro non essendovi traccia, come risulta dalle conclusioni riportate in ricorso, di una domanda per importo superiore a quello riconosciuto.

Il ricorso deve dunque essere accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa ne merito e pertanto condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spese di entrambi i gradi.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il ministero dell’Economia e delle Finanze alla rifusione delle spese processuali del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 873, di cui Euro 445 per onorari e Euro 378 per spese, oltre spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 600, di cui Euro 500 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge;

spese distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA