Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18690 del 04/09/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 18690 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA

sul ricorso 23384-2008 proposto da:
RISO SCOTTI SPA 00164240186, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA SCROFA 22, presso lo studio
dell’avvocato ROCCHETTI NICOLA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ROCCIOLETTI GIUSEPPE;
A

– ricorrente –

contro

2014
1547

MARKETING INTERNAZIONALI SRL;

intimato

Nonché da:
MARKETING

INTERNAZIONALI

SRL,

elettivamente

Data pubblicazione: 04/09/2014

domiciliato in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio
dell’avvocato PESSI ROBERTO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GENTILE GIOVANNI
GIUSEPPE;
– ricorrente incidentale contro

RISO SCOTTI SPA 00164240186, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA SCROFA 22, presso lo studio
dell’avvocato ROCCHETTI NICOLA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ROCCIOLETTI GIUSEPPE;
– controxicorrente all’incidentale

avverso la sentenza n. 339/2008 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 08/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2014 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito l’Avvocato ROCCIOLETTI Giuseppe, difensore del
che

ha

chiesto

l’inammissibilità

per

tardività

ricorrente

di
della

dichiarare
memoria

depositata;e si riporta agli atti chiedendo
l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del
ricorso incidentale;
udito l’Avvocato CONFESSORE Lorenzo, con delega
depositata in udienza dell’Avvocato Roberto PASSI,
difensore del resistente che ha chiesto raccoglimento
del ricorso incidentale rigetto del ricorso

ki?

principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale, accoglimento 1 0
motivo, rigetto degli altri motivi del ricorso

incidentale.

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-*.I.M.+■…,

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!

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 29.5.1998 la s.r.l.
Marketing Internazionali conveniva in giudizio, innanzi

condannare al pagamento, in proprio favore, della somma di £ 800.000.000, a titolo di provvigioni, indennità e
risarcimento danni, per aver
venuta stessa, attività di

svolto,per conto della conagente di commercio per

l’estero.
Esponeva l’attrice:

in data 5.11.1993 aveva concluso

con la Riso Scotti un accordo di collaborazione commerciale per la diffusione all’estero di prodotti con
marchio Scotti; a tale accordo avevano fatto seguito
contratti in data 21.4.1994- 9.11.94 e 18.7.1996 e con
quest’ultimo era stato convenuto il reciproco vincolo
di esclusiva, la durata del contratto sino al 30.6.1999 e
la proroga tacita annuale, la determinazione di risultati
minimi di vendita, da calcolarsi al 30 giugno dei tre anni di competenza; in data 11.2.1998 la convenuta aveva
ingiustificatamente comunicato il proprio recesso dal
contratto.
La Riso Scotti s.p.a. si costituiva assumendo:
che il contratto oggetto di causa non era qualificabile
come agenzia ma come contratto atipico di consulenza;
che l’interruzione del rapporto era da rapportarsi non

al Tribunale di Pavia, la Riso Scotti s.p.a. per sentirla

all’esercizio del diritto di recesso ma alla condizione risolutiva prevista dall’art. 6 del contratto, in dipendenza
del mancato raggiungimento del target pattuito per il pe-

In via riconvenzionale chiedeva la condanna di controparte al risarcimento dei danni conseguenti a tale inadempimento per la somma di £ 108.018.186, da compensarsi con la minor somma ancora dovuta all’attrice per
provvigioni calcolate sulle vendite.
Con sentenza 9.3.2004 il Tribunale adito dichiarava che
la clausola di cui al punto 6 del contratto 18.7.96 integrava una condizione risolutiva non verificatasi; che
l’interruzione dei rapporti contrattuali in data 11.2.1998
costituiva inadempimento contrattuale della convenuta e
la condannava, pertanto, a pagare all’attrice,a titolo di
risarcimento dei danni,la somma di E 86.265,42 oltre accessori. Avverso tale decisione la Riso Scotti proponeva
appello cui resisteva la s.r.l.Marcheting Internazionali
che,in via incidentale, chiedeva la condanna
dell’appellante principale alla corresponsione dei compensi provvisionali maturati sino all’atto di recesso
nonché delle indennità conseguenti allo scioglimento del
rapporto, inclusa l’indennità sostituiva, oltre agli ulteriori compensi di cui alle fatture da 1 a 5 del 1998, emesse da Marci(eting Internazionali. La società stessa

2

riodo 1.7.1996-30.6.1997.

proponeva,

altresi,appello

incidentale

condizionato

all’accoglimento del gravame principale affinché fosse
dichiarato illegittimo il recesso esercitato dalla s.p.a.
Riso Scotti in data 11.2.1998, con condanna della mede-

sima al pagamento delle somme richieste a titolo risarcitorio; in subordine, in ipotesi di accoglimento
dell’impugnazione principale e di rigetto dell’appello
incidentale condizionato, chiedeva che fosse accertato
lo svolgimento dell’attività di agente di commercio in
favore della Riso Scotti per l’analisi del mercato americano, con condanna dell’appellante principale al pagamento di provvigioni e indennità maturate anche in relazione al contratto concluso tra la Riso Scotti e la
M.R.A., oltre al risarcimento del danno.
Con sentenza depositata in data 8.2.2008 la Corte di Appello di Milano respingeva l’appello principale ed, in
parziale accoglimento dell’appello incidentale, qualificato come agenzia il contratto concluso tra le parti il
18.7.96, confermava la condanna di Riso Scotti al pagamento, in favore di Marketing Internazionali, di E
86 : 265,42, oltre agli accessori e condannava la Riso
Scotti a pagare all’appellata l’ulteriore somma di €
62.594,59 oltre interessi legali e rifusione delle spese
processuali del grado.
Osservava la Corte territoriale, per quanto ancora rileva

k

ii2

3

nel presente giudizio, che erroneamente il primo Giudice
aveva ricondotto il rapporto intercorso tra le parti allo
schema del contratto di consulenza, trattandosi, invece,
di contratto di agenzia, avuto riguardo al carattere stru-

mentale dell’attività di consulenza dedotta in contratto
“con funzione, però, subordinata al conseguimento del
risultato costituito dalla stipula di accordi con operatori
esteri e al conseguente incremento del fatturato del preponente”, tenuto conto,inoltre, della previsione di un
compenso provvigionale calcolato sull’ammontare del
fatturato derivante dall’attività negoziale di ,Marketing
Internazionali; configurato il rapporto tra le parti
quale contratto a tempo determinato con durata triennale( dal luglio 1996 al giugno 1999), con proroga tacita
annuale, dichiarava non dovuta l’indennità ex art.
1751 c.c. per cessazione del rapporto nonché l’indennità
sostitutiva del preavviso, riconoscendo solo il risarcimento del danno per ingiustificato recesso del preponente, incluso nella somma di € 86.265,42; attribuiva
poi alla M.I. le somme portate dalle fatture n. 2-3 e 4 ,
x>

mentre riteneva infondate le pretese relative alle fattura
n. 1 e n. 5, sulla base di quanto già rilevato dal primo
giudice, posto che la fattura n.1 riguardava “provvigioni calcolate sulle restituzioni CEE relative alle esportazioni negli anni dal 1994 al 1998” e considerato

4

P

l’importo della fattura n. 5, attinente ai compensi derivanti dal contratto della Riso Scotti con l’agente ameriincluso nel calcolo del risarcimento del

danno per l’illegittimo recesso

esercitato

dalla Riso

Scotti nel febbraio 1998.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la
Riso Scotti

s.p.a. formulando tre motivi illustrati da
.9, 41k1AVA P tiAi
memoria. Ha resistito con controricorso , la Marketing
V
Internazionali s.r.1., avanzando ricorso incidentale affidato a quattro motivi. La Riso Scotti s.p.a., a sua volta,
ha svolto controricorso al ricorso incidentale.
Motivi della decisione
La ricorrente principale deduce:
1)violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1742
c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia;
il giudice di appello, da un lato, aveva richiamato la
motivazione del giudice di prime cure(omettendo, però, il
richiamo al difetto di prova sull’iscrizione della M.I. nel
ruolo degli agenti di commercio, previsto dalla 1. 204/85,
elemento necessario per la validità del contratto di agenzia al tempo dell’introduzione del giudizio di primo
grado)

e, dall’altro, si era discostato da detta motiva-

zione, laddove aveva affermato apoditticamente, in difetto di prova, che l’attività di promozione dei contratti

5

cano M.R.A.,

era prevalente

rispetto alle altre attività svolte dalla

Marketing Internzionali, ritenute di carattere strumentale ed accessorio; dalle prove testimoniale assunte in pri-

presentante della Marketing Internazionali( Dr. Giorgi)
era emerso che quest’ultima aveva svolto attività prodrOmica alla conclusione dei contratti “che sarebbe poi
avvenuta da parte della Riso Scotti o direttamente o
tramite gli agenti che si andavano ad individuare”; con
motivazione insufficiente e contraddittoria la Corte di
Appello era pervenuta a conclusioni opposte a quelle del
primo giudice, non tenendo conto del “nomen iuris” dato
dalle parti al contratto (“Consulenza esclusiva per i mercati esteri”), violando i criteri ermeneutici in tema di
accertamento della comune intenzione dei contraenti, ex
ari. 1362,1 0 e 2° comma 2 c.c. ed omettendo l’esame
del comportamento tenuto dalle parti, prima e dopo la
stipulazione dei contratti.
La sentenza impugnata non aveva dato conto, inoltre,
della mancata iscrizione della Marketing Internazionali
nel ruolo degli agenti di commercio e tale circostanza,
se pure non comportava la nullità del contratto di agenzia
secondo la direttiva CEE n. 653/86, come affermato dalla
sentenza n. 3914/2002 della Corte di legittimità, costituíva,tuttavia, con riferimento al tempo dell’introduzione

6

mo grado e dall’interrogatorio formale del legale rap-

del giudizio di primo grado, elemento essenziale per la
validità ed efficacia di agenzia; la M.I. non aveva, peraltro, neppure allegato di aver svolto l’attività di agen-

vendita non era da rapportarsi ad un’obbligazione
dell’agente sanzionata da clausola risolutiva espressa,
avendo una valenza oggettiva nel senso che / ove le vendite della s.p.a. Riso Scotti non avessero raggiunto una
certa consistenza sui mercati esteri, sarebbe venuto meno
l’interesse della società medesima all’attività di consulenza.
La censura si conclude con il quesito di diritto: CL

. ..

se

possa farsi rientrare nel tipo contrattuale dell’agenzia
ex art. 1742 cod. civ. ( o a tale tipo possa comunque assimilarsi) un contratto, che preveda l’assunzione di prestazioni di consulenza e di assistenza, prodromiche alla ‘futura distribuzione commerciale, ma non l’incarico
di direttamente promuovere la conclusione di contratti
di vendita di prodotti”;
2)violazione

e falsa applicazione

degli artt. 1742 e

2222 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia
posto che,contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di
appello, le fatture 2-3-4 del 1998, emesse dalla Marketing Internazionali s.r.1., riguardavano prestazioni inclu-

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te e la clausola relativa alla previsione dei target di

se nel contratto e rientranti negli obblighi assunti dalla
società medesima; sussistendo, peraltro, la presunzione
“iuris tantum” di inclusione nel contratto di tutte le at-

quale quello in questione, sarebbe spettato alla M.I. provare di avere eseguito prestazioni a seguito di una novazione modificativa dell’originario rapporto.
Al riguardo viene formulato il quesito: “se nei contratti
definibili, in senso lato, di collaborazione commerciale,
vige la presunzione, iuris tantum, che le prestazioni rese
nel corso di svolgimento del rapporto stesso siano necessariamente ricompresse nell’ambito dell’ambito del
sinallagma contrattuale originariamente previsto dalle
parti, a meno che, colui che alleghi l’estraneità della
prestazione resa non dia prova dell’esistenza di una novazione”;
3)violazione e falsa applicazione dell’art. 2225 c.c., avendo la Corte di merito riconosciuto gli importi portati
da dette fatture,

determinati

unilateralmente

dalla

Marketing Internazionali, anziché fare ricorso alle tariffe professionali e agli usi.
La censura si conclude con il quesito: ” se, nell’ambito
dei rapporti di collaborazione commerciale, ove le parti
non abbiano determinato il corrispettivo dovuto a fronte
dell’effettuazione di una prestazione, il Giudice, nel li-

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tività svolte nell’ambito di un rapporto di collaborazione

guidarlo, debba far ricorsi ai parametri fissati dall’art.
2225 cod. civ.”.
La ricorrente incidentale, a sua volta, lamenta:

ché dell’art. 4 D.lgs. n. 303/1991, per avere il Giudice
di appello escluso il riconoscimento del pagamento
della indennità per la risoluzione del rapporto di agenzia, in applicazione della disposizione precedente alla
novella del 1991, trattandosi di contratto a tempo determinato, disapplicando

l’art. 1751 c.c. come modificato

dal D.lgs. n. 303/1991, vigente all’epoca della risoluzione del contratto ( 1998), laddove era previsto il diritto
dell’agente a detta indennità sia nel caso di rapporto a
tempo indeterminato che in quello a tempo determinato,
tranne che nell’ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro per inadempimento dell’agente, tale da non consentirne la prosecuzione nemmeno provvisoria.
Sul punto si chiede a questa Corte : “se a seguito di
scioglimento di un contratto di agenzia a tempo determinato, stipulato in data 5.11.93, e da ultimo rinnovato in
data 30.6.1998 ad iniziativa del preponente, sia dovuta
all’agente l’indennità di cui all’art. 1751 c.c. nel testo
modificato dal D. lgs. n. 303/1991”; se sia, conseguentemente, viziata, per violazione dell’art. 1751 c.c., come
modificato da tale D. Lgs., la sentenza della Corte di

9

a)violazione e falsa applicazione dell’art. 1751 c.c., non-

Appello, nella parte in cui ha applicato alla fattispecie
sottoposta al suo esame il disposto dell’art. 1751 c.c.,
precedente alla riforma del 1991, negando il ricono-

rapporto di agenzia, in quanto a tempo determinato;
b) violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e
dell’art. 1478 c.c. in relazione alla clausola sub 5)
dell’accordo inter partes del 30.6.1996; la Corte di Appello aveva escluso

il diritto della M.I. al pagamento

della fattura pro forma n. 1/1998, erroneamente interpretando

tale clausola che espressamente prevedeva:

“quale compenso per l’attività di consulenza,sarà riconosciuto alla M.I. l’importo fisso di £ 2.200.000+ IVA
mensili, sino al 30.6.99, oltre al compenso percentuale
del 3% sul netto ricavo fatturato ed incassato dalla Riso
Scotti s.p.a. in tali mercati esteri…”:

il giudice di ap-

pello aveva, in particolare, affermato che detta fattura,
concernente “provvigioni calcolate

sulle restituzioni

CEE relative alle esportazioni negli anni dal 1994 al
1998” costituivano “una integrazione all’importo fatturato al cliente extra CEE, dunque un premio riconosciuto
all’esportatore”, non tenendo conto che le provvigioni
andavano calcolate anche sulle somme che, a diverso titolo, grazie all’opera dell’agente, la società preponente
aveva incassato, avuto riguardo all’espressione “netto

10

scimento del diritto all’indennità di scioglimento del

ricavo fatturato ed incassato” adoperata dalle parti nel
contratto di agenzia.
L& doglianza si conclude con il quesito “se la sentenza

di cui agli artt. 1362 e 1748 c.c. nella parte in cui, mal
interpretando il punto n. 5) dell’accordo inter partes
30.6.1996 ha negato alla M.I. il diritto al pagamento
della fattura pro forma n. 1/1998, ritenendo che non
possono computarsi nella base di calcolo delle provvigioni spettanti alla M.I. anche le “restituzioni” CEE,
quale integrazione del fatturato”;
c)Violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c. ,
con conseguente nullità della sentenza, ai sensi dell’art.
360 n. 4 c.p.c., avendo la Corte di merito disatteso la
domanda della M.I. di pagamento della fattura n.
5/1998, affermando che i compensi per il contratto
con l’agente americano M.R.A. erano compresi nel risarcimento del danno per l’illegittimo recesso esercitato
dalla Riso Scotti nel febbraio 98(risarcimento calcolato
sino al 30.6.2000) e che sulla misura di tale risarcimento l’appellante incidentale nulla avesse eccepito; in
realtà,con l’appello incidentale, la M.I. aveva censurato
l’erronea qualificazione del contratto ed aveva riproposto le domande di pagamento delle ulteriori somme
portate dalle fatture in questione e dovute a titolo di

11

della Corte di Appello abbia o meno violato il disposto

Rill

„-

provvigioni oltreché risarcitorio.
La censura si conclude con il quesito “se la sentenza della Corte di Appello di Milano sia nulla per avere falsamente applicato

di cui all’art. 346 c.p.c.

nella parte in cui non ha considerato la domanda svolta

:

il disposto

nell’appello incidentale dalla M.I. in ordine al pagamento di tutte le somme portate dalla cinque fatture pro
forma del 1998, ivi espressamente inclusa la fattura n.
5/1998, somme richieste anche a titolo risarcitorio, ritenendo rinunciata ogni eccezione sulla misura del risarcimento riconosciuta dal Giudice di primo grado”;
d)violazione e falsa applicazione

dell’art. 1748 c.c.,

primo e terzo comma c.c.; la Corte di appello aveva escluso che le provvigioni relative all’accordo con la
M.R.A. potessero essere calcolate per un periodo successivo al termine triennale del contratto fra M.I. e la
Riso Scotti benché la M.I. avesse chiesto, con riferimento al contratto con la M.R.A., tutte le provvigioni maturate e maturande fino alla scadenza di tale contratto
fissata al 30.12.2004; costituiva circostanza pacifica che
. il contratto con la M.R.A.( Menagement Resources of
America) fosse stato stipulato nel dicembre 1997, in data anteriore al documento “antidatato” del mese di febbraio 1998 e comunque prima dello scioglimento del
rapporto di agenzia fra la M.I. e la Riso Scotti sicché

12

IP

essendo la M.I., unico agente della riso Scotti per il
mercato estero, compreso quello americano, le provvigioni dovevano essere corrisposte fino al 30.12.2004, data di scadenza del contratto fra la Riso Scotti e la M.R.A.

Sul punto viene formulato il quesito:
“se la sentenza della Corte di Appello di Milano abbia o
meno violato il disposto dell’art. 1748 primo comma
c.c., falsamente applicando il successivo terzo comma
dell’art. 1748 c.c., nella parte in cui ha limitato sino al
30.6.2000 il diritto della M.I. ad ottenere le provvigioni
sul fatturato riferibile al contratto M.R.A.( stipulato il
1° gennaio 1998, grazie all’intervento della medesima
M.I., prima dello scioglimento del rapporto di agenzia,
avvenuto in data 30.6.1999), anziché riconoscerlo sino
al 30.12.2004( data prevista per la scadenza del contratto
tra la Riso Scotti e M.R.A.)”.

Il primo motivo difetta del momento di sintesi quanto al
vizio di motivazione ed è infondato relativamente alle
violazioni di legge lamentate.
Non è dato,infatti, ravvisare alcuna violazione dei criteri
interpretativi del contratto, avendo la sentenza impugnata preso in esame la questione della denominazione del
contratto come “consulenza esclusiva per i mercati esteri”, superando, sul piano interpretativo, il tenore di tale
denominazione, laddove rilevava che: a) l’obbligazione

13

Il

(P

contrattuale considerata dalle parti economicamente prevalente, era costituita dalla stipula di accordi con operatori esteri con conseguente incremento del fatturato

era strumentale rispetto a tale obbligazione(“la M.I. ha il
compito di analizzare tali mercati in vista
dell’introduzione dei prodotti a marchio ” Scotti”, ricercando, al fine di metterli in relazione d’affari con la Riso Scotti, possibili partners commerciali ( importatori /
distributori/ e / o agenti generali) o comunque operatori
che, senza fare parte della distribuzione assicurino comunque un consistente fatturato”;
b)oltre al compenso fisso, era prevista la retribuzione
dell’attività della MA. ..con un compenso calcolato
sull’ammontare del fatturato riconducibile all’attività
della stessa. Tali argomentazioni sono immuni da vizi logici e giuridici e sono in linea con la giurisprudenza di
questa Corte, secondo cui nel contratto di agenzia la
prestazione dell’agente consiste in atti di contenuto vario e non predeterminato, tendenti tutti alla promozione
e conclusione di contratti in una zona determinata per
conto del preponente, quali il compito di propaganda, la
predisposizione di contratti ecc.,riconducibili alla prestazione propria del contratto di agenzia purché sussista
il nesso di causalità tra l’opera promozionale svolta

14

della preponente; che l’attività di analisi dei mercati

dall’agente nei confronti del cliente e la conclusione
dell’affare cui si riferisce la richiesta di provvigione
(V. Cass. n. 6482/2004).

del criterio interpretativo costituito dal comportamento
delle parti, precedente e successivo alla stipulazione del
contratto, sicché, sotto tale profilo, la censura è inammissibile. Va aggiunto che, in tema di contratti di agenzia stipulati con soggetti non iscritti nel ruolo previsto
dalla L. n. 204/1985, questa Corte ha ritenuto la validità dei contratti stessi, sul rilievo che la norma che ne
statuiva la nullità, ex art. 9 L. cit., essendo in contrasto con la direttiva comunitaria n. 653/1986, andava disapplicata, posto che la sentenza della Corte di Giustizia
delle Comunità Europee 30.4.1988 aveva escluso, in relazione alla direttiva medesima , che una normativa
nazionale potesse “subordinare la validità del contratto
di agenzia all’iscrizione dell’agente di commercio in un
apposito albo” (V. Cass. n. 3914/2002; n. 2627/2001).
La seconda doglianza, oltre ad essere priva del momento
di sintesi quanto al vizio di motivazione, è anch’essa infondata. La Corte territoriale ha affermato che la fattura n. 2 “studio relativo alla conformità del prodotto e
dell’etichetta destinati al mercato statunitense”)non
“sembra assimilabile

nell’ambito di analisi dei mercati,

15

Priva di specificità è,poi, la denuncia della violazione

contrattualmente prevista, e che ad identiche conclusioni
si perveniva riguardo alle fatture n. 3( servizio inerente
la copertura assicurativa del credito export) e 4( trasporinerenti il traffico da Pavia, appoggio logistico

terminal di Verona, riconsegna f.co

dominio cliente

ti

Germania). Sulla base di tale accertamento di merito il
giudice di appello ha ritenuto di natura extracontrattuale
le prestazioni fatturate ed ha superato la presunzione,
ove sussistente, della loro ricomprensione nelle obbligazioni nascenti dal contratto.
Merita accoglimento il terzo motivo ( indicato in ricorso
come quarto), posto che la prova ravvisata in ordine
all’effettuazione delle relative

prestazioni e la loro

mancata contestazione non costituivano valida ragione
di esonero del Giudicante dall’obbligo di applicare,
per la liquidazione dei compensi dovuti, i criteri di cui
all’art. 1225 c.c. e, comunque, di apprezzare, in relazione ad essi, la correttezza degli importi fatturati.
Al riguardo la Corte di Appello si è limitata a recepire
gli importi unilateralmente determinati dalla “Marketing
Internazionali”, in violazione del disposto dell’art. 1225
c.c. che, in mancanza di una pattuizione delle parti sul
compenso, prevede che sia il giudice a stabilirlo “in relazione al risultato ottenuto o al lavoro normalmente
necessario per ottenerlo”.

16

Passando all’esame del ricorso incidentale, il primo motivo è fondato, considerato che, ai sensi dell’art. 1751
c.c.(come modif. dal D. lgs. n. 303 del 1991 e n. 65/99),
vigente dal 1° gennaio 1993, va riconosciuto il diritto

all’indennità di cessazione del rapporto di agenzia in
ragione della durata del contratto stesso, anche nel caso
di cessazione di un contratto a tempo determinato.
L’art. 1751, nella nuova formulazione, prevede, infatti,
la corresponsione di detta indennità “all’atto della cessazione del rapporto…”, senza alcuna ulteriore specificazione e distinzione tra la cessazione del rapporto a tempo determinato e quella a tempo indeterminato, in attuazione della direttiva 86/653/CEE del 18 dicembre 1986.
Il secondo motivo è infondato in quanto con esso non si
censura un vizio di motivazione né si indica il criterio
esegetico violato in ordine all’interpretazione della
Corte di merito sul termine “incassato”,nel senso
che,ai fini della determinazione del compenso, occorreva
che le somme fatturate fossero incassate. Non è dato,
quindi, ravvisare le violazioni di legge dedotte.
Priva di fondamento è pure la terza doglianza.
Al riguardo la sentenza impugnata ha affermato che la
fattura n. 5 era stata redatta “con riferimento al quantitativo di prodotto fissato quale obiettivo di vendita per i
primo triennio di efficacia del contratto con l’agente

17

p2

americano M.R.A” e riguardava “incassi del tutto virtuali ed ipotetici, posto che la M.R.A. non risultava contrattualmente obbligata sulla base dei minimi di acqui-

dita”. Orbene, detta motivazione, che dà conto della non
compatibilità di provvigioni rispetto ad affari non certi,
costituisce implicita motivazione anche della impossibilità di computare tali provvigioni al. diverso titolo di risarcimento del danno.
Il quarto motivo rimane evidentemente assorbito dalla
infondatezza del precedente motivo sub 3).
In conclusione, va accolto il terzo motivo ( detto quarto)
del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale mentre vanno rigettati gli altri motivi.
Consegue la cassazione, in detti limiti, della sentenza
impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di
Appello di Milano che provvederà anche sulle spese del
presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo ( detto quarto) motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale; rigetta gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata e
rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Milano
anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 11 giugno 2014.

sto, ma soltanto stimolata a perseguire obiettivi di ven-

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