Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1869 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. lav., 28/01/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 28/01/2010), n.1869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A., in persona

dell’Amministratore Delegato Dott. G.L., legale

rappresentante pro tempore, giusta i poteri conferiti dal Consiglio

di Amministrazione in data (OMISSIS), rappresentato e difeso

dall’Avv. TURCO Chiara e con questa domiciliata presso l’Ufficio

della Funzione Affari Legali e Societari in Piazza Verdi n. 10, come

da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza

Antonio Mancini n. 4/B, presso lo studio dell’Avv. FASANO

Giovannantonio, che lo rappresenta e difende per procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 4122/06 della Corte di Appello di

Roma del 17.05.2006/1.09.2006 nella causa iscritta al n. 8065 R.G.

anno 2002;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

22.12.2009 dal Cons. Dott. DE RENZIS Alessandro;

udito l’Avv. Chiara Turco per l’IPZS e l’Avv. Raffaella Fasano, per

delega Avv. Giovannantonio Fasano, per il controricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. SEPE Ennio

Attilio, che ha concluso, per l’improcedibilita’ del ricorso e, in

subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 19484 del 9.11.2001 il Tribunale di Roma, in accoglimento parziale della domanda proposto da C.G., ex dipendente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – IPZS, dichiarava il diritto all’inclusione del compenso per lavoro straordinario prestato nella base di calcolo nell’indennita’ anzianita’ e di TFR, con condanna dell’Istituto al pagamento di L. 35.3 10.972, oltre accessori.

Con la stessa sentenza il Tribunale respingeva la domanda riconvenzionale proposta dall’Istituto di declaratoria dell’assorbimento e/o compensazione delle somme eventualmente dovute con i compensi di cui all’accordo del 1974, ovvero ritenuta la nullita’ di tale accordo, di restituzione delle relative somme fino a concorrenza della domanda principale, ovvero di riduzione della base di calcolo dello straordinario o di restituzione delle somme erroneamente corrisposte.

La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 4122 del 2006, premessa l’inammissibilita’ per tardivita’ dei motivi formulati con la costituzione del nuovo difensore con atto del 2.05.2005, ha confermato nel merito la sentenza impugnata dall’Istituto, richiamando a sostegno della decisione le disposizioni di legge e contrattuali di riferimento (tra cui il CCNL 1992, il CCNL 1989 e l’Accordo Aziendale del 22 giugno 1974). L’IPZS ricorre per Cassazione contro la sentenza di appello con tre motivi.

L’intimato resiste con controricorso. Le parti hanno depositato rispettiva memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente Istituto contesta per violazione dell’art. 113 c.p.c., comma 1, la statuizione dell’impugnata sentenza relativa all’inammissibilita’ per tardivita’ dei motivi formulati in sede di costituzione del nuovo procuratore in data 12.05.2005 e denuncia errata interpretazione del CCNL Grafici del 1992 e successivo verbale del 2004 di interpretazione dello stesso, anche in relazione all’art. 2120 c.c. e all’art. 1322 c.c..

Il motivo e’ infondato.

La Corte di Appello ha ritenuto la tardivita’ del motivo relativo alla limitazione fino al 1992 del ricalcalo degli istituti di fine rapporto alla data di entrata in vigore dell’anzidetto CCNL del 1992.

L’Istituto ricorrente sostiene che l’impugnata sentenza non ha rispettato il principio “iura novit curia”, sancito dal richiamato art. 113 c.p.c., secondo il quale il giudice di qualsivoglia grado e’ tenuto a conoscere ed applicare norme di legge o norme assimilabili, come quelle di un contratto collettivo. Sennonche’ a tale assunto si puo’ ribattere affermandosi che e’ pur sempre necessaria la deduzione di un fatto, quale il CCNL del 1992 e successivo verbale di interpretazione autentica, nel caso di specie mancata, dal che discendo il rigetto del motivo.

2. Con il secondo motivo del ricorso l’IPZS lamenta vizio di motivazione e violazione della L. n. 297 del 1982, dell’art. 2120 c.c. e degli artt. 2934 e 2935 c.c..

In particolare il ricorrente Istituto sostiene che l’impugnata sentenza non ha assolutamente motivato e tanto meno statuito sull’eccezione di prescrizione del diritto al computo dello straordinario sul trattamento di fine rapporto in costanza del rapporto di lavoro.

Anche questo motivo e’ privo di pregio e va disatteso, in quanto la parte ricorrente, a fronte della sentenza di appello che nulla dice al riguardo, avrebbe dovuto quanto meno dedurre di avere impugnato la sentenza di primo grado sul punto. Tuttavia, anche a voler ritenere che la sentenza di appello abbia implicitamente rigettato l’eccezione di prescrizione, che l’Istituto afferma di avere proposto in primo grado, le ragioni a sostegno della sua infondatezza indicate nel ricorso per Cassazione non sono condivisibili. Tali ragioni sono riconducibili alla disciplina di fine rapporto introdotta con la novella del 1982, e richiamano la disciplina gli accantonamenti annuali del trattamento di fine rapporto, sicche’ la decorrenza della prescrizione quinquennale e’ correlata agli stessi, aventi una loro autonomia e rappresentando crediti certi, liquidi ed esigibili, e non alla cessazione del rapporto.

Al riguardo e’ sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis Cass. n, 18507 del 2007; Cass. n. 20516 del 2004; Cass. n. 11995 del 2004; Cass. n. 600 del 2000), secondo la quale il credito del lavoratore matura soltanto alla fine del rapporto e le quote annualmente accantonate a tale titolo rimangono pur sempre nella disponibilita’ del datore di lavoro.

Conseguentemente la corresponsione di anticipazioni in corso di lavoro ovvero la comunicazione del datore di lavoro della misura degli accantonamenti, utili ai fini della futura liquidazione del detto trattamento, non comportano la decorrenza della prescrizione.

Tale interpretazione merita piena adesione, in quanto la legge del 1982 riconosce il trattamento di fine rapporto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, rappresentando l’accantonamento di singole quote annuali uno strumento di calcolo dell’importo dovuto.

Non dissimile ragionamento e’ stato fatto con riguardo all’indennita’ di anzianita’ (IDA), che ha preceduto il trattamento di fine rapporto (TFR).

3. Con il terzo motivo la societa’ ricorrente deduce vizio di motivazione nel rigetto della domanda riconvenzionale/eccezione di compensazione dalla stessa proposta, nonche’ violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e dell’art. 2120 c.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

La censura riguarda l’errata interpretazione dell’Accordo Aziendale del 22.06.1974 da parte del giudice di appello, perche’ non rispettosa dei criteri di ermeneutica nel punto A) dell’anzidetto accordo che prevede la c.d. ora politica, ossia lo straordinario incluso nel normale orario di lavoro come scambio di produttivita’.

Secondo l’interpretazione proposta dalla societa’ ricorrente tale pattuizione, correlata alla clausola di assorbibilita’ del compenso in caso di vertenza comunque proposte dal personale dipendente che possano riferirsi all’aumento di produttivita’, non e’ collegabile in alcun modo allo svolgimento dello straordinario. La ricorrente aggiunge che tale pattuizione e connessa clausola di assorbilbilita’ sono state confermate dalle parti in sede di rinegoziazione anche posteriormente all’emanazione della L. n. 297 del 1982. Sotto tale profilo la sentenza impugnata, ad avviso della ricorrente, viola quest’ultima legge nella parte in cui lascia margine di libera pattuizione al datore di lavoro e al lavoratore; discrezionalita’ nella regolamentazione, che, nel caso dell’Accordo del 1974 e successive rinegoziazioni, per come e’ provato in atti, risulta peraltro, con l’introduzione del c.d. Punto A), essere stata esercitata in regime di decisamente miglior favore per i dipendenti dell’IPZS. L’articolata censura e’ priva di pregio e va disattesa.

I giudici di merito con valutazione, sorretta da congrua e coerente motivazione, hanno escluso che l’Accordo Aziendale del 1974, prevedendo uno speciale compenso commisurato ad una ora di retribuzione, con la clausola anzidetta di assorbibilita’ “in caso di vertenze comunque promosse dal personale dipendente” comportasse una deroga alla regola di incidenza del compenso in questione sul trattamento di fine rapporto.

I giudici di merito hanno poi disatteso sotto altro profilo la censura mossa a questa interpretazione, osservando che una diversa interpretazione della clausola in questione contrasta con la L. n. 297 del 1982, che dispone l’inderogabilita’ ad opera dell’autonomia collettiva delle norme di legge sul TFR ed in particolare dell’art. 2120 c.c..

Gli stessi giudici hanno aggiunto che se, da un lato, al contratto collettivo e’ data la possibilita’ di fissare espressamente una base di calcolo del TFR diversa da quella prefigurata per legge, dall’altro lato, non e’ ipotizzabile, in quanto sarebbe nullo – che lo strumento contrattuale possa prevedere rinunce su un oggetto non identificato e non ancora venuto in essere, senza espressamente escludere dalla base del computo un emolumento chiaramente percepito dal lavoratore in del rapporto di lavoro, quale e’ il compenso in questione.

I rilievi mossi dalla parte ricorrente si risolvono in definitiva in una diversa e contraria interpretazione rispetto a quella seguita dai giudici di merito, che in quanto tale non e’ consentita in sede di legittimita’.

D’altro canto la parte ricorrente non ha fornito la prova di accordi posteriori al 1974, essendosi limitata a richiamare generiche “successive rinegoziazioni” e non avendo dedotto nulla circa uno specifico accordo successivo in tema di calcolo del TFR. 3. In conclusione il ricorso nel suo complesso e’ destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione vanno compensate, in considerazione del fatto che le questioni in esame hanno interessato un notevole numero di dipendenti dell’IPZS e formato oggetto di un ampio contenzioso, solo di recente sottoposto alla verifica di questa Corte.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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