Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1869 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 14/12/2016, dep.25/01/2017),  n. 1869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18347-2015 proposto da:

S.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 114/B, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA BELLOCCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANIA COMINI giusta procura

per atto Notaio I.F. di Napoli del 6/05/2015, rep. n.

106769 allegata in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 671/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 26/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/12//2016 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

ETTORE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva:

La Dott.ssa S.A.M. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Campania del 26 gennaio 2015 laddove nega alla contribuente, medico di base convenzionato col SSN, il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta da 1999 al 2003. L’Agenzia resiste con controricorso. La contribuente replica con memoria.

Col primo mezzo la ricorrente denuncia vizio di omessa pronuncia sull’eccezione d’inammissibilità dell’appello erariale per asserita non specificità dei relativi motivi. Il mezzo è inammissibile perchè il mancato esame di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito (Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 321 de12/01/2016, Rv. 638383).

Col secondo mezzo la ricorrente esattamente censura – per violazioni di norme di diritto (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 4 e 8; D.P.R. n. 270 del 2000) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività della contribuente fornita del requisito dell’autonoma organizzazione pure essendo correlata col SSN ed espletata con minime attrezzature, modeste spese globali e ridotto ausilio di personale.

La decisione del giudice regionale si discosta dai principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Dalla lettura combinata della sentenza d’appello e delle difese delle parti emerge che nella specie il thema decidendum riguarda l’utilizzo di un segretario, la disponibilità di un ambulatorio e altre spese per i medici – sostituti. Il che esclude che i parametri indicati dalle sezioni unite del 2016 possano dirsi superati, in punto di diritto.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza (in forma semplificata) che, in accoglimento del solo secondo motivo, cassi con rinvio la sentenza d’appello per nuovo esame.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo; cassa in relazione la sentenza d’appello e rinvia, anche per le spese, alla CTR – Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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