Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1869 del 02/02/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1869 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

Data pubblicazione: 02/02/2015

ORDINANZA
sul ricorso 9904-2013 proposto da:
ROSONE GIOVANNA(R.S
. NGNN62S60L916N) elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIACOMO BONI 15, presso lo studio
dell’avvocato ELENA SAMBATARO, rappresentata e difesa
dall’avvocato DOMENICO LA BLASCA giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
FOSCO ANTONIO MARIO;
– intimato avverso il provvedimento n. 266/2010 del TRIBUNALE di
TERMINI IMERESE del 20/01/2013, depositato 11 23/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2014 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

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5r:(

P

it

.

Fatto e diritto
Dal ricorso per cassazione si apprende che con atto di citazione
notificato il 29.10.2008, Giovanna Rosone conveniva in giudizio
dinanzi al tribunale di Termini Imerese la compagnia di

risarcimento dei danni patiti dalla propria autovettura (Mercedes
Classe E 270 CDI tg CW142MJ),

danneggiata a seguito di un incendio

in data 19.4.2006.
L’attrice esponeva di aver stipulato con la compagnia assicurativa
una polizza contro il rischio di furto e incendio; e in
applicazione di aver richiesto che le venisse corrisposta la somma
indicata in atto introduttivo del giudizio.
In corso di istruttoria, a seguito di richiesta di parte attrice,
il giudice, con ordinanza depositata in data 9.7.2009, disponeva
l’espletamento di una c.t.u. per accertare il valore
dell’autovettura oggetto

di

causa: a tal fine, nominava l’ing.

Antonio Mario Fosco.
Depositata la relazione peritale, il giudice, con decreto
pubblicato il 14.5.2010, liquidava a favore del c.t.u. un compenso
pari a 2.219,4 C, di cui 2051,86 a titolo di onorario,
riconoscendo al consulente il compenso per 250 vacazioni.
Parte attrice proponeva opposizione

ex

artt. 84 e 170 D.P.R.

115/2002, lamentando l’eccessività della somma liquidata rispetto
all’attività svolta, nonché l’impossibilità di stabilire il
criterio di liquidazione del compenso al c.t.u.

n.9904 -13 D’Ascola rei /1 i/ 11\

2

assicurazione Nuova Tirrenga S.p.A., per sentirla condannare al

Il tribunale di Termini Imerese, con ordinanza depositata in data
23.1.2013, respingeva il ricorso.
2) La Rosone ha proposto ricorso per cassazione notificato 1’8
novembre 2013, articolato su due motivi.
L’ing.Fosco non ha svolto attività difensiva.

previsto per il procedimento in camera di consiglio.
3) Il tribunale ha rilevato la mancata indicazione, da parte della
Rosone,

luR

del criterio che il giudice avrebbe dovuto utilizzare

per determinare il compenso del c.t.u., in considerazione della
complessità dell’incarico e della molteplicità degli accertamenti;
ha ritenuto correttamente applicato il criterio delle vacazioni;
ha condannato l’opponente al pagamento delle spese processuali.
3.1) Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione
dell’art.4 della 1.319/80, in quanto il giudice, nel liquidare il
compenso all’ing. Fosco, non ha fornito alcuna spiegazione né in
ordine alla misura delle vacazioni, né dei criteri impiegati per
la loro determinazione.
Inoltre, secondo il ricorso, il decreto del tribunale difetta di
qualsiasi valutazione sul rapporto tra opera prestata dal
consulente e tempo impiegato per la sua realizzazione.
La Rosone, mediante la seconda doglianza, lamenta la propria
condanna al pagamento delle spese del giudizio di opposizione,
domandando la loro imputazione a carico delle parti resistenti.
3) Il primo motivo di ricorso è fondato.

n.9904 -13 D’Ascola re]

3

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito

t Il

decreto

del

tribunale

di

Termini

Imerese,

opposto

infruttuosamente dall’odierna ricorrente, liquidava al consulente,
in ragione della “tipologia dell’incarico” svolto, una somma pari
a 2219,4

e,

a fronte del riconoscimento di

250

vacazioni: una

valutazione suffragata dal giudice chiamato a decidere

ex

artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002, che ha

valorizzato la complessità degli accertamenti richiesti
all’ingegnere.
Ai sensi dell’art.4, legge 319/80, su cui si è sviluppata una
giurisprudenza ormai consolidata, “il criterio delle vacazioni può
trovare applicazione solo in via sussidiaria e residuale,
limitatamenté ai casi in cui manchi una previsione delle tariffe e
non sia logicamente giustificata e possibile un’estensione delle
ipotesi tipiche di liquidazione in base al criterio degli onorari
fissi e variabili” (ex multis, Cass. 878/2011).
Le tariffe richiamate dalla sentenza appena citata, sono quelle
previste dal d.m. 30 maggio 2002: quest’ultimo tipizza una
pluralità di attività eseguibili dagli ausiliari del giudice,
associando a ognuna di esse dei compensi, fissi o variabili,
parametrati al valore del bene o di altra utilità oggetto di
accertamento.
Secondo l’art. 1 del d.m. 30 maggio 2002, nell’impossibilità di
inquadrare un’attività tra quelle riportate dal decreto
ministeriale, il giudice è tenuto a liquidare al professionista
una somma commisurata al tempo impiegato per lo svolgimento del
compito affidatogli, in base al criterio delle vacazioni,.
n.9904 -13 D’Ascola rei

(P\

4

sull’opposizione

L’art. 4 della legge 319/80,

al secondo comma, descrive la

vacazione come un periodo di due ore.
Quindi, il criterio delle vacazioni assume rilievo del tutto
residuale.
Nel caso in esame, il compito che il consulente è stato chiamato a

riconducibile all’ambito di cui all’art.17 del d.m., il quale
fissa i compensi per le consulenze tecniche “in materia di
infortunistica del traffico e della circolazione”.
Invero, a quanto consta dal ricorso, non resistito da difese di
parte intimata, il compito svolto dall’ ing. Fosco è stato quello
di stabilire il valore del veicolo danneggiato o distrutto da un
incendio: un esame che coinvolge l’automobile di per sé, senza un
collegamento con la sua circolazione, che non risulta infatti
descritta nel provvedimento impugnato, né in ricorso.
La disposizione relativa alla consulenza per la materia
dell’infortunistica è, in via generale, riferibile a consulenze
che attengano alla ricostruzione dei sinistri e non a una
tematica, quale la stima del valore

di

un veicolo post incendio,

che può scaturire da un sinistro stradale quale fatto storico
presupposto, ma che da esso prescinde sotto il profilo delle
competenze del tecnico officiato.
3.1) Orbene, se sono corrette le indicazioni del ricorso (che il
tribunale dovrà verificare in sede di rinvio), il tribunale
avrebbe dovuto applicare l’art. 16 del decreto, che contempla
l’ipotesi di conferimento al ctu dell’incarico di redazione di
n.9904 -13 D’Ascola rei

svolgere, a differenza di quanto invocato dalla ricorrente, non è

stima dei danni

da incendio

(e grandine) e prevede un onorario

compreso tra 145,12 euro e 970,42.
3.2) Il ricorso, trattandosi della stima di un autoveicolo,
riconduce l’indagine peritale “alla quantificazione connessa alla
infortunistica stradale in senso ampio”.

Corte e impedisca raccoglimento del ricorso.
Così non è.
Alla Corte di Cassazione compete, una volta che la censura abbia
comunque manifestato con chiarezza e sufficiente precisione il
vizio lamentato, l’individuazione delle norme più esatte che
regolano il caso di specie.
Il ricorso odierno denuncia infatti violazione dell’art. 4 della
legge 8 luglio 1980 n. 319 in relazione all’applicazione della
modalità di liquidazione basata sulle vacazioni e mira sia a
censurare il criterio di determinazione dei compensi (le
vacazioni, in luogo dell’applicazione dell’art. 17), sia la
mancanza di congrua motivazione in ordine al numero di vacazioni e
quindi di ore di lavoro (500 ore per 250 vacazioni) necessarie per
“accertare il valore di un relitto di un’auto”.
La censura è in entrambi i sensi fondata.
E’ infatti inappropriata la applicazione della norma concernente
il criterio residuale allorquando sia rinvenibile una disposizione
regolamentare specifica (ancorchè essa sia l’art. 16).
E’ illogica

una

liquidazione

che per

la

valutazione

di

un’automobile esponga un computo orario enorme – 500 ore di lavoro
n.9904 -13 D’Ascola rei

Ci si deve chiedere se tale qualificazione sia vincolante per la

í corrispondono a un impegno in esclusiva per più mesi – senza
offrire una dettagliata spiegazione.
3.2.1) Alla doglianza sul punto il provvedimento impugnato ha
infatti risposto soltanto che l’attività del consulente tecnico
non può «considerarsi esaurita nella semplice effettuazione di

motivazione che è sufficiente a giustificare il superamento di una
liquidazione ristretta a due – tre vacazioni, cioè al tempo
sufficiente

per

reperire

e

consultare

qualche

rivista

specializzata sul valore degli autoveicoli, ma non rende “congrua
la liquidazione delle vacazioni richieste” nella misura di 250.
Vi è in questo caso palese trasgressione del dovere del giudice di
attenersi a un

“prudente” apprezzamento e di renderne adeguata

motivazione.
4) Discende da quanto esposto l’accoglimento del primo motivo di
ricorso e la cassazione del provvedimento impugnato.
Resta assorbito il motivo relativo alle spese.
Il procedimento va rimesso ad altro giudice del tribunale adìto
che provvederà a nuovo esame dell’opposizione ex art. 170 dpr
115/02 (v. art. 15 d. lgs. 150/2011) e a liquidazione delle spese
di questo giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso;

cassa il provvedimento impugnato e

rinvia al tribunale di Termine Imerese, in diversa composizione,
che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio

di legittimità.
n.9904 -13 D’Ascola rei

una comparazione tra riviste specializzate di settore»,

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sesta 2^
23 ottobre 2014

sezione civile tenuta il

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