Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18689 del 30/06/2021

Cassazione civile sez. I, 30/06/2021, (ud. 21/05/2021, dep. 30/06/2021), n.18689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15656/2020 proposto da:

J.C., elettivamente domiciliato in Roma Via Muzio Clementi,

N. 51, presso lo studio dell’avvocato Valerio Santagata, e

rappresentato e difeso dall’avvocato Paola Urbinati;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il

25/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/05/2021 da IOFRIDA GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 3304/2019, depositata in data 25/11/2019, ha respinto il gravame principale del Ministero dell’Interno e quello incidentale di J.C., cittadino nigeriano, avverso la decisione di primo grado che aveva solo parzialmente accolto la richiesta dello straniero di riconoscimento, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria o umanitaria, richiesta quest’ultima accolta dal Tribunale.

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che il racconto del richiedente (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine, in quanto omosessuale, essendo stato sorpreso in atteggiamenti intimi con altro uomo e picchiato da parte di membri della comunità del suo villaggio, riuscendo a fuggire per il timore di essere imprigionato) era credibile, non essendo condivisibile il giudizio contrario espresso dal Tribunale, cosicchè, considerato anche il clima di terrore che gli omosessuali vivono in (OMISSIS), nel cui ordinamento l’omosessualità era considerato un reato, andava confermata la concessa protezione umanitaria; l’appello incidentale dello straniero doveva essere dichiarato inammissibile per tardiva proposizione, oltre il termine di venti giorni antecedenti alla data di comparizione indicata nell’atto di appello per la costituzione del convenuto.

Avverso la suddetta pronuncia, J.C. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge difese).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., D.Lgs. n. 251/1007, art. 2, nonchè 1(A) Convenzione di Ginevra del 1951, ratificata con L. 7522/1954 e modificata dal Protocollo di NY del 1967, ratificato con L. n. 95 del 1973, per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, senza rilevare che non era stato proposto nei termini appello incidentale (stante il deposito della comparsa di costituzione in appello oltre il termine di venti giorni prima della data della prima udienza di comparizione delle parti), ma si era solo riproposta la precedente domanda (riconoscimento dello status di rifugiato) ex art. 346 c.p.c., essendo il medesimo risultato vittorioso in primo grado, in forza dell’accoglimento della domanda di protezione umanitaria; in ogni caso, tale domanda doveva essere esaminata d’ufficio dalla Corte d’appello, vertendosi in materia di diritti soggettivi.

2. La censura è infondata.

In relazione alla prima parte della doglianza, va osservato che la Corte d’appello, investita dal gravame del Ministero dell’Interno sulla statuizione relativa alla riconosciuta protezione sussidiaria, ha rilevato che lo straniero non aveva formulato tempestivamente appello incidentale in ordine al rigetto, in primo grado, della richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato.

Nel precedente di questa Corte, n. 4405/2016, il Tribunale aveva confermato il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, ritenendo sussistente le condizioni per la protezione umanitaria, mentre la Corte d’appello, in accoglimento dell’appello del Ministero dell’Interno, aveva negato anche il riconoscimento della protezione umanitaria, osservando che, in difetto di appello incidentale del richiedente, il thema decidendum era limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti della protezione umanitaria. Questa Corte ha rilevato che la verifica della sussistenza dei presupposti di fatto della protezione umanitaria continuava a far parte del thema decidendum anche in difetto di appello incidentale della parte, vittoriosa, sul punto, in primo grado, avendo la stessa parte soltanto l’onere di non rinunziare alla relativa pretesa e ai fatti che ne erano a fondamento, essendo invece necessario che proponesse appello incidentale esclusivamente per censurare il rigetto delle proprie domande non accolte (di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria).

Ora, conformemente anche a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SU n. 11799/2017; Cass. SU 13195/2018), la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l’onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perchè assorbite; in tal caso, la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo.

Tuttavia, nella specie, il richiedente aveva, come correttamente rilevato dalla Corte d’appello, l’onere di proporre tempestivo appello incidentale in relazione alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, forma di protezione, c.d. maggiore, non meramente dichiarata assorbita dal Tribunale, ma espressamente respinta.

Ora, le richieste di protezione internazionale, nella triplice forma, status di rifugiato, sussidiaria e per ragioni umanitarie, si pongono, tra loro in rapporto di autonomia, essendo comunque fondate su presupposti di fatto non coincidenti e non integralmente sovrapponibili (cfr. Cass. 28990/2018: “il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve essere frutto di valutazione autonoma, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario che l’accertamento da svolgersi sia fondato su uno scrutinio avente ad oggetto l’esistenza delle condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti”).

Anche la seconda parte del ricorso non merita accoglimento.

Invero i principi affermati da questo giudice di legittimità in ordine alla funzione del procedimento giurisdizionale di protezione internazionale, che è quella – del tutto autonoma rispetto alla precedente fase amministrativa – di accertare la sussistenza o meno del diritto soggettivo del richiedente al riconoscimento di una delle forme di asilo previste dalla legge, operanti nel primo grado, debbono essere conciliati con i limiti propri del giudizio di appello, giudizio destinato, attraverso gli specifici motivi di censura contenuti nel gravame, al vaglio della tenuta della decisione di primo grado, secondo il modello della revisio prioris instantiae.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

 

 

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