Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18689 del 23/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 23/09/2016, (ud. 18/07/2016, dep. 23/09/2016), n.18689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 22368-2010 proposto da:

IMEDIL SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

BUCCARI 3, presso lo studio dell’avvocato BRUNO FORTI, rappresentato

e difeso dall’avvocato LUIGI VESPOLI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AGROPOLI in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 76/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 05/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/07/2016 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il controricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta al

controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La CTR della Campania, con sentenza n. 76/05/10, depositata il 05.02.2010 e non notificata; confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dalla società IMEDIL SRL avverso la cartella di pagamento n. 10020060016314277000 per IVA, IRPEG ed IRAP relative dell’anno di imposta (OMISSIS), deducendo la omessa notifica del presupposto avviso di accertamento.

Secondo il giudice di appello la notifica dell’atto di accertamento era regolarmente avvenuta nelle forme previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e) essendo risultata la società “sconosciuta all’indirizzo riportato nell’atto”.

2. La società ricorre per cassazione con tre censure alle quali replicano l’Agenzia delle entrate ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Preliminarmente va dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero delle Finanze ed il corrispondente controricorso. In tema di contenzioso tributario, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle Entrate, divenuta operativa dal 1 gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per effetto della quale la legittimazione ad causam e ad processum nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetta esclusivamente all’Agenzia (Cass. sent. n. 22889/2006, n. 22992/2010, n. 8177/2011).

1.2. La controversia in esame verte sulla statuizione della Commissione che ha dichiarato regolare la notifica alla società dell’avviso di accertamento, atto presupposto della cartella, avvenuta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e) essendo risultata la società sconosciuta all’indirizzo della sede legale riportato sull’atto.

In particolare la ricorrente nell’introdurre il ricorso rammenta che, da verifiche eseguite presso l’Ufficio la notifica alla società risultava eseguita ai sensi dell’art. 60 cit. con affissione all’Albo comunale di Laureana Cilento in data 07.07.2005, con la indicazione “poichè nello stesso Comune non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente”; altra notifica risultava eseguita presso L.F., presunto amministratore della società, in (OMISSIS).

2.1. Con il primo motivo si denuncia “la nullità insanabile e/o insistenza della notifica dell’avviso di accertamento – mancato perfezionamento dell’atto – nullità pretesa tributaria – illegittimità – cartella esatoriale – illegittimità e nullità – artt. 137, 139, 140 e 145 c.p.c. violazione – D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52 – violazione – D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 58 e 60 – violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – errore e travisamento dei fatti e dei documenti motivazione – insufficienza e contraddittorietà in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, sostenendo che nel caso in esame, la notifica dove essere eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., per la temporanea assenza del responsabile della società presso la sede, e non con la procedura prevista per gli irreperibili.

2.2. Il motivo, che assomma doglianze sia per violazione di legge che motivazionali, è inammissibile e va respinto.

2.3. Osserva la Corte che la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 dettato in via generale per questi atti, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60 cit., comma 1, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perchè risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune (Cass. nn. 16696/2013, 1440/2013, 5374/2015).

2.4. Orbene, nel caso in esame, pur volendo superare un palese difetto di autosufficienza del motivo, dovuto alla mancata trascrizione integrale della notifica che si assume “nulla ed illegittima”, va considerato che la ricorrente stessa esclude che vi sia stato un trasferimento della sede sociale ed argomenta la censura, da un lato, sul presupposto che la società, all’epoca della notifica dell’accertamento, aveva regolare recapito presso la sede risultante dalla visura della Camera di commercio, e, dall’altro, sulla considerazione ipotetica che se il messo avesse chiesto informazioni a non meglio identificati vicini, avrebbe accertato che l’assenza del responsabile della società era solo momentanea, di talchè avrebbe dovuto applicare la procedura notificatoria prevista dall’art. 140 c.p.c., compiendo tutti i relativi adempimenti.

2.5. Sulla scorta di ciò si palesa l’inammissibilità della doglianza articolata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto si fonda su una situazione di fatto (la temporanea assenza del responsabile della società presso la sede) del tutto diversa da quella accertata dalla Commissione territoriale (società irreperibile perchè sconosciuta all’indirizzo, ancorchè lo stesso continuasse ad essere indicato come sede legale) che ha dato corretta applicazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60 e che non appare adeguatamente censurata sul piano motivazionale.

2.6. Infatti anche la doglianza motivazionale evidenzia una palese inammissibilità.

2.7. Osserva, invero, la Corte che la motivazione omessa o insufficiente è configurabile in qualsiasi ipotesi nella quale dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che ha indotto il giudicante, sulla base degli elementi acquisiti, al convincimento espresso nella decisione emessa (cfr. Cass. SSUU n. 24148/13) e che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione deve essere dedotto mediante esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali l’insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, fornendo elementi in ordine al carattere decisivo di tali fatti, che non devono attenere a mere questioni o punti, dovendosi configurare in senso storico o normativo, e potendo rilevare solo come fatto principale ex art. 2697 c.c. (costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche fatto secondario (dedotto in funzione di prova determinante di una circostanza principale) (Cass. n. 16665/2011).

2.8. Nel caso di specie non viene enucleato dalla contribuente alcun elemento di prova a sostegno della sua versione dei fatti, che – se adeguatamente valutato avrebbero potuto indurre la CTR ad una decisione diversa, nè vengono specificati gli elementi di contraddittorietà della decisione, ma è solo prospettata un’ipotetica temporanea assenza del responsabile presso la sede sociale che avrebbe giustificato – sempre a dire della ricorrente – la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., argomento in realtà inidoneo, proprio per la sua ipoteticità, ad inficiare l’accertamento in fatto della regolarità della procedura notificatoria per irreperibilità non temporanea seguita nel caso, compiuto dalla CTR.

A ben vedere con tale censura la contribuente intende solo pervenire ad una decisione conforme alle sue aspettative, attraverso un riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità.

3.1. Con il secondo motivo si denuncia la “nullità e/o inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento sotto altro profilo – notifica al legale rappesentante irritualità ed inesistenza – artt. 137, 139, 140 e 145 c.p.c. – violazione sotto altro profilo – artt. 2382 c.c. – violazione – violazione e falsa applicazione di nome di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” in merito alla notifica eseguita al legale rappresentante da ritenersi appunto “nulla”, a parere della ricorrente, in quanto eseguita in (OMISSIS), fuori dal Comune ove aveva sede la società ((OMISSIS)) e nei confronti di soggetto per il quale il rapporto organico con la società era già venuto come effetto del suo fallimento personale.

3.2. Il motivo è inammissibile per carenza di decisività, poichè la notificazione all’amministratore non rientra nella ratio decidendi e nel percorso motivazionale logico/giuridico seguito alla CTR per pervenire al rigetto dell’appello.

4.1. Con il terzo motivo si denuncia “la inesistenza ed erroneità della pretesa tributaria – di cui all’impugnata cartella – principio della consequenzialità degli atti – violazione – violazione e falsa applicazione di norme di diritto in elezione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32, 33, 37, 38 e 39 – violazione motivazione insufficiente e contraddittorietà- art. 360 c.p.c., n. 5 – violazione artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. nonchè L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 7 – violazione in relazione art. 360 c.p.c., n. 3” e si critica la rettifica del maggior reddito operata dall’Ufficio senza tener conto del fatto che la società nel 2000 non aveva operato.

4.2. Il motivo è inammissibile perchè la censura non attiene alla cartella di pagamento, oggetto del giudizio, ma all’atto presupposto, oramai definitivo, sulla scorta della accertata regolarità della notifica, e non tempestivamente impugnato.

5.1. Conclusivamente, dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e la conseguente costituzione con controricorso, il ricorso va rigettato per inammissibilità dei motivi.

5.2. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE

dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il controricorso proposto da quest’ultimo;

rigetta il ricorso per inammissibilità dei motivi tutti;

condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida nel compenso di Euro 8.200,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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