Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18689 del 09/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 09/09/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 09/09/2020), n.18689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25781/2018 proposto da:

D.L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI

73 SC. B, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO AUGUSTO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ITALIAN LEATHER GROUP S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ELIO VULPIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1240/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 06/07/2018 R.G.N. 1396/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/02/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato AUGUSTO VINCENZO;

udito l’Avvocato VULPIS ELIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 6 luglio 2018, la Corte d’Appello di Bari confermava la decisione resa dal Tribunale di Bari e rigettava la domanda proposta da D.L.L. nei confronti della Italian Leather Group S.p.A. avente ad oggetto la declaratoria dell’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al dipendente per essergli stato addebitato di aver ordinato senza autorizzazione ad un fornitore manufatti: si trattava in particolare di flange, rivelatosi essere destinato ad uso personale per essere stato rinvenuto all’interno di fusti esausti che l’impresa metteva a disposizione del dipendente stesso ed essere stata verificata l’incongruità del manufatto rispetto all’uso fattone in azienda.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto provato anche sulla base di presunzioni gravi precise e concordanti l’addebito contestato e proporzionata la sanzione irrogata.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il D.L., affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la Società.

Entrambe le parti hanno poi presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio lamenta l’assenza di elementi istruttori idonei a fondare il convincimento maturato dalla Corte territoriale circa la riferibilità al ricorrente dell’occultamento del manufatto all’interno dei fusti esausti a lui destinati e dell’intento di sottrarli furtivamente.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. e L. n. 604 del 1966, art. 5, il ricorrente, imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente ritenuto assolto l’onere probatorio gravante sull’azienda e, pertanto, ritenuto ricorrere nella specie l’invocata giusta causa in difetto di adeguata prova della sussistenza del fatto addebitato.

Con il terzo motivo, rubricato con riferimento al vizio di motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio nonchè alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale l’insufficiente accertamento del dato relativo all’inutilizzabilità del manufatto ordinato dal D.L. in ambito aziendale, sostenendo, in particolare, non congruamente motivata la decisione di non ammissione della CTU richiesta sul punto ed inadeguata la prova testimoniale assunta a riguardo.

Nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7,L. n. 604 del 1966, art. 3 e art. 2106 c.c., è prospettata con riferimento al giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto all’addebito che si assume essere stato formulato dalla Corte territoriale sulla base di una motivazione generica e totalmente avulsa dalle emergenze processuali.

Nel procedere all’esame dell’impugnazione proposta va premesso come la stessa, non diversamente da quanto è avvenuto nei giudizi di merito, ruoti tutta intorno al rilievo per cui “Nessuno ha visto il D.L. collocare le flange all’interno del bidone e men che meno vi è qualcuno che abbia confermato di aver appreso, anche solo de relato, l’intenzione del D.L. di sottrarre furtivamente il manufatto e di impiegarlo per finalità personali” e da qui muova per sostenere l’illegittimità dell’accertamento in senso contrario cui è pervenuta la Corte territoriale sulla base di un percorso logico fondato sulla concatenazione di elementi presuntivi, che del resto non risultano contestati, quali l’aver il ricorrente ordinato il manufatto al fornitore dell’impresa senza autorizzazione, l’aver collocato i fusti, tra cui quello nel quale sarebbe stato rinvenuto il manufatto stesso, in luogo inconsueto, il risultare il manufatto alla stregua della documentazione prodotta e delle testimonianze rese, incongruo rispetto all’uso che doveva farsene in azienda, e l’inidoneità dello stesso accertamento a sorreggere il giudizio circa la sussistenza del fatto e la proporzionalità della sanzione, impostazione in relazione alla quale emerge l’inammissibilità del primo e del terzo motivo, ben potendo il giudice del merito derivare il convincimento circa l’assolvimento dell’onere della prova sulla base di elementi presuntivi ove questi risultino gravi, precisi e concordanti, come deve ritenersi nella specie stante la mancata contestazione di quei dati, ravvisata dalla Corte territoriale, senza che sul punto vi sia stata specifica censura, anche con riguardo all’inutilizzabilità del manufatto in ambito aziendale, laddove rileva che la richiesta di ammissione della CTU non era accompagnata da alcun elemento tecnico di confutazione della documentazione prodotta dall’azienda e l’infondatezza del secondo motivo atteso che correttamente la Corte territoriale da quell’apprezzamento delle risultanze istruttorie fa discendere la sussistenza del fatto, nonchè del quarto motivo, avendo la Corte territoriale correttamente apprezzato la proporzionalità della sanzione rispetto all’addebito con riguardo all’idoneità lesiva della condotta in relazione al vincolo fiduciario, inteso come affidabilità del datore in ordine all’esatto adempimento delle prestazioni future.

Il ricorso va, dunque, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA