Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18689 del 04/09/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 18689 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. r.g. 8532/13 proposto da:

– Shirley Ray Gillian HOBART ( c.f. HBR GLN 32R71 Z114E)
rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. Luigi
Rinaldi Ferri , con domicilio eletto presso il di lui studio in Roma, vicolo Margana 15
-Ricorrente contro

– Franco VOLPI ( c.f.: VLP FNC 37H16 B114F)
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:

rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Tenchini, con domicilio eletto presso il suo
studio in Roma, via Francesco de Sanctis 4, in forza di delega a margine del

Data pubblicazione: 04/09/2014

controricorso
– Controticorrente —
nonché nei confronti di

– S.n.c. EDILIZIA BRACCIANESE di Marziali Guido & C. in liquidazione
( già : s.r.i. Edilizia Braccianese) -p.IVA : 01081251009-

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in persona del liquidatore sig. Simone Marziali; con domicilio eletto in Roma, via
Nicola Ricciotti 9, presso lo studio dell’a-vv. Brunella Caiazza, che la rappresenta e
difende
-Coniroricorrente e ricorrente incidentale—

febbraio 2012; non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 4 giugno 2014 dal
Consigliere Dott. Bruno Bianchini;
Udito l’avv. Luigi Rinaldi Ferri per la ricorrente, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso;
Udito l’avv. Giuseppe Tenchini per il contro ricorrente Volpi, che ha concluso
per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale;
Udito l’avv. Brunella Caiazza per la controticorrente, ricorrente incidentale, snc
Edilizia Braccianese, che ha concluso per raccoglimento del ricorso incidentale e di
quello principale ;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Lucio Capasso, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 — Franco Volpi, con atto notificato il 25 marzo 1992, citò innanzi al Tribunale di
Roma Shirley Ray Gillian Hobart evidenziando: di esser proprietario in Bracciano, via
Cupetta del Mattatoio n.5 di un locale seminterrato e di un appartamento al 1° piano,
coperto da un terrazzo munito di parapetto, con funzione di lastrico solare; che nel
periodo 1988-1999 tale Guido Marziali aveva edificato in appoggio al muro della sua
costruzione; che sui muri esterni di tale edificio, che era sopraelevato rispetto al
succitato terrazzo, il vicino aveva aperto, in ispregio delle distanze legali:

a — una

finestra con affaccio diretto sul terrazzo; b – altra finestra con affaccio sul tonino
condominiale; c — un balcone ed un piccolo parapetto; che detto immobile era stato

2 –

contro la sentenza n. 700/2012 della Corte di Appello di Roma; pubblicata 1’8

e

acquistato dalla Hobart . Su tali premesse chiese che fosse dichiarata l’illegittimità
dell’apertura delle finestre e che la convenuta fosse condannata alla loro eliminazione.

2

La convenuta si oppose all’accoglimento delle, domande, chiedendo la chiamata in

garanzia ex art. 1485 cod. civ. della propria venditrice, la srl Società Edilizia Braccianese;

Volpi, sostenendo che il fabbricato condominiale edificato a confine della proprietà del
Volpi sarebbe stato conforme alla normativa urbanistica del Comune di Bracciano

3

L’adito Tribunale, pronunziando sentenza n. 4927/2004 , accolse la domanda,

condannando la Hobart: a- ad eliminare tutte le vedute od aperture presenti nel muro
perimetrale dell’appartamento di costei, a confine con la proprietà del Volpi, seguendo
le modalità indicate nell’espletata consulenza tecnica di ufficio; b

ad arretrare il

parapetto della terrazza/lastrico solare ad un metro e mezzo dall’originario affaccio; c —
a risarcire i danni per la “compressione del diritto alla riservatezza” , liquidandoli
secondo equità in euro 5.164,57; d

alla rifusione delle spese di lite; in accoglimento

poi della domanda di garanzia, condannò la società Edilizia Braccianese alla rifusione di
quanto la garantita avrebbe corrisposto a Volpi a titolo di risarcimento del danno e per
spese di lite , nonché al pagamento di euro 3.085,55, quali reputate necessarie per i
lavori di ripristino e di euro 12.531,71 per risarcimento del datino rappresentato dal
deprezzamento dell’appartamento.

4

La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 700/2012, pubblicata l’8 febbraio

2012, rigettò il gravame principale della snc Edilizia Braccianese di Marziali Guido & C.
in liquidazione e quello incidentale della Hobart.

5

Osservò innanzi tutto la Corte distrettuale che privo di rilevanza sarebbe stato il

primo motivo di appello principale, secondo cui il Volpi non sarebbe stato portatore di
alcun interesse tutelabile alla chiusura delle finestre affacciantesi sulla terrazza di
copertura del proprio appartamento, atteso che il piano regolatore del Comune di
Bracciano, per quella zona, non prevedeva possibilità di edificazione sopra la copertura
»ux«-elv-A-A -54– 3 –

quest’ultima si costituì ‘opponendosi anch’essa all’accoglimene° della domanda del

in questione e che dette aperture non interessavano un muro costruito in aderenza od in
appoggio ad un muro in comune: in contrario osservò il giudice ‘dell’impugnazione che
il Volpi non aveva mai prospettato una tale intenzione di sviluppo edificatorio; ritenne
fondate le argomentazioni ma non le conclusioni- illustrate nel terzo motivo

consulenza di ufficio sarebbe stato dimostrato il rispetto della distanza( pari a metri
3,19) intercorrente dal bordo del parapetto della propria terrazz ia al piano di calpestio
della sottostante terrazza, ben superiore a quella prevista dall’art. 905 cod. civ, pari ad
un metro e mezzo: sul punto mise in rilievo che detta distanza avrebbe potuto essere
calcolata solo in verticale, essendo gli edifici costruiti in aderenza; quanto poi alla
finestra della camera da letto dell’appellante incidentale, osservò la Corte territoriale che
l’ausiliare avrebbe evidenziato come la stessa non affacciasse stilla terrazza del Volpi
bensì sul lastrico solare di copertura del c.d. torririo condominiale, (oltre che , a notevole
distanza, sul cortile del Volpi ) rispettando dunque la distanza di 75 cm stabilita per le
vedute oblique dall’art. 906 cod. civ.
6 — Quanto poi al risarcimento dei danni, la cui quantificazione aveva formato oggetto
dell’appello della società, ritenne la Corte del merito la sussistenza di un danno in re ipsa
in caso di violazione delle norme sulle distanze ; quanto poi ai costi ripristinatori —
oggetto di censura da parte di entrambe le parti appellanti- il giudice dell’impugnazione
fece riferimento alla corretta quantificazione dell’ausiliare; rigettò altresì la censura della
Hobart con la quale si era sostanzialmente fatta valere l’ultrapetizione in cui sarebbe
incorso il Tribunale allorchè aveva liquidato il danno per violazione delle norme sulle
distanze mentre il Volpi, in sede di precisazione delle conclusioni, aveva chiesto che
detta quantificazione fosse demandata a separato giudizio, assumendo che
correttamente sarebbero state utilizzate le conclusioni del CTU
7 — Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Hobart, sulla base di tre
motivi; la società Edilizia Braccianese in liquidazione ha proposto controricorso

– 4 –

dell’appello incidentale della Hobart con il quale costei aveva evidenziato che dalla

contenente a sua volta ricorso incidentale a sostegno delle ragioni della ricorrente
principale, sulla base di quattro motivi; il Volpi ha notificato controricorso; le prime due
parti hanno altresì depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

corrispondenza argomentativa nel primo mezzo del ricorso incidentale della società
Edilizia Braccianese- si assume la violazione o la falsa applicazione dei confini
applicativi dell’art. 872 cod. civ. per aver ritenuto, la Corte territoriale, da un lato di
accogliere il terzo motivo dell’appello incidentale della esponente — affermando dunque
‘l’assenza di violazione sulle distanze- salvo poi a mantener ferma la decisione del
Tribunale sul diverso presupposto della mancata regolarizzazione amministrativa di tali
vedute; erroneamente poi la Corte romana avrebbe accolto la domanda ripristinatoria
che è concessa — a mente del combinato disposto degli artt. 872 ,ed 873 cod. civ.- solo
per le violazioni delle distanze tra edifici; mentre le irregolarità amministrative in edilizia
potrebbero, se del caso, determinare una tutela risarcitoria; dette considerazioni
sarebbero state ancor più evidenti nel capo di decisione che aveva ordinato
l’arretramento del parapetto del proprio balcone, rispetto al quale, del pari, non era stata
riscontrata alcuna violazione delle distanze.

I.a — Il motivo è fondato.
I.a.1 — Pur non essendo in rilievo la violazione dell’art. 872 cod. civ. — in quanto, sia
pure confusamente, la Corte di Appello pose a parametro normativo della misurazione
delle distanze l’art. 905 cod. civ.- è certo che la semplice mancanza di assenso
amministrativo all’apertura di vedute — che però siano state giudièate ( non importa se,
correttamente o meno, mancando ricorso incidentale sul punto), rispettose delle
distanze legali- non incide sulla legittimità dell’opera con riferimento al diritto del
confinante ; le osservazioni contenute nel controricorso del Volpi in merito alla
sussistenza della violazione delle distanze -data per accertata come pacifica a fol 5 del

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I — Con il primo motivo del ricorso della Hobart — che trova perfetta

controricorso- non sono idonee ad incidere sulle divergenti conclusioni della Corte di
Appello, in quanto non assumono la struttura di un motivo ,di ricorso incidentale
secondo i parametri indicati dall’art. 366 cpc; ad identiche conclusioni si deve pervenire
in merito alle articolate contestazioni contenute ai foll 8-10 dello stesso controricorso in

sottostante.
– La fondatezza del primo motivo determina il venir meno del presupposto
argomentativo delle condanne ripristinatorie e di garanzia, determinando la sostanziale
cessazione dell’interesse a censurare i relativi capi di decisione ( secondo e terzo motivo
del ricorso principale; secondo, terzo e quarto motivo del ricorso incidentale)
III – L’accoglimento del mezzo comporta la cassazione della decisione; non
essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto può decidersi nel merito a’ sensi dell’art.
384 II comma cpc , respingendosi le domande proposte dal Volpi e dichiarando
inammissibili – per sopravvenuta carenza di interesse- quelle di garanzia della Hobart
nei confronti della società Edilizia Braccianese; vanno altresì regolate le spese del
giudizio di appello e di quello di legittimità, determinate per ciascuna di dette parti, a
carico del Volpi come da dispositivo
IV – Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 (dovendo
aversi riguardo, a tal fine, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al
momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da
parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta all’ufficiale
giudiziario o il plico — come nella specie — è stato spedito a mezzo del servizio postale
secondo la procedura di cui alla legge n. 53 del 1994), ed il ricorso è stato accolto, NON
sussistono le condizioni per dare atto — ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater gran; 13 del testo unico di
cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell’obbligo di versamento, da

6

merito ai criteri di calcolo delle distanze tra le finestre ed il balcone rispetto al terrazzo

parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.
La Corte

altri; cassa la decisione in ordine al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta le
domande avanzate dal Volpi e dichiara inammissibili quelle della Hobart nei confronti
della snc Edilizia Braccianese di Marziali Guido & C. in liquidazione; condanna Franco
Volpi a rifondere Shirley Ray Gillian Hobart nonché la società sopra indicata delle spese
del giudizio di appello e del presente, liquidandole, per ciascuna parte, quanto al primo
giudizio, in euro 3.000,00 di cui curo 2.000,00 per onorari; eurl 800,00 per diritti ed
crti

curo 200,00 per spese; quanto al presente, in euro 2.700,00

per compensi O curo

200,00 per esborsi.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1,
comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la NON sussistenza dei presupposti per
il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 4 giugno 2014, nella camera di consiglio sella
della Corte di Cassazione.

ezione Civile

accoglie il primo motivo di ricorso principale ed incidentale e dichiara assorbiti gli

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