Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18688 del 30/06/2021

Cassazione civile sez. I, 30/06/2021, (ud. 21/05/2021, dep. 30/06/2021), n.18688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22005/2020 proposto da:

M.K., elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria

della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’Avv.to

Petracca Elena;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 983/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 26/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/05/2021 da MELONI MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Venezia con sentenza in data 26/3/2020, ha respinto l’impugnazione avverso il provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale di Venezia in ordine alle istanze avanzate da M.K. nato in Nigeria il 12/4/1989, volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, il diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di essere fuggito dal proprio paese perchè, non voleva partecipare al rito del sacrificio umano necessario, secondo gli abitanti del suo villaggio, per celebrare la sua successione al padre deceduto nel ruolo di Capo del villaggio.

La Corte di Appello di Venezia in particolare ha escluso le condizioni previste per il riconoscimento del diritto al rifugio D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8, ed i presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per la concessione della protezione sussidiaria, non emergendo elementi idonei a dimostrare che il ricorrente potesse essere sottoposto nel paese di origine a pena capitale, tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nel contempo il collegio di merito negava il ricorrere di uno stato di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nonchè una situazione di elevata vulnerabilità individuale.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 25 e 102 Cost., art. 158 c.p.c., R.D. n. 12 del 1941, art. 110, nonchè nullità della sentenza ex 360 n.4 c.p.c. per violazione del principio del giudice naturale e del giudice precostituito per legge poichè alla composizione del collegio avrebbe partecipato un magistrato non incardinato presso l’ufficio giudicante per effetto del provvedimento con il quale il Presidente della Corte di Appello di Venezia ha applicato i giudici provenienti da tutti i tribunali del distretto per comporre il collegio che decide i ricorsi in materia di immigrazione.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione ex art. 360, comma 1, n. 3) violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, art. 5, comma 3, e art. 8, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 35 bis: per avere la Corte di Appello di Venezia violato i canoni legale di interpretazione degli elementi istruttori e ritenuto il ricorrente non credibile; censura la decisione per avere omesso di valutare la situazione socio-politica del paese.

Con il terzo motivo deduce violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c), per non avere concesso la protezione sussidiaria.

Con il quarto motivo deduce violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, censura la negazione della protezione umanitaria per non avere il giudice di merito preso in considerazione tutti i profili di vulnerabilità e le condizioni di vita del ricorrente, trascurando di considerare l’integrazione e di svolgere il giudizio di comparazione.

Il primo motivo con il quale si censura l’applicazione di un giudice di Tribunale al Collegio della sezione specializzata è infondato anche se, come nel caso in esame, il CSM non aveva approvato il provvedimento di applicazione, trattandosi di mera irregolarità nella composizione del Collegio che non comporta nullità della sentenza, in quanto non lede il principio del giudice naturale.

Infatti è consolidato l’insegnamento secondo cui il vizio di costituzione del giudice e la nullità della sentenza per violazione dell’art. 25 Cost., sono ravvisabili solo quando la sentenza sia stata posta in essere da persona estranea all’ufficio e non investita della funzione esercitata. L’art. 25 Cost., infatti, nel disporre che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge considera la competenza dell’organo giudiziario nel suo complesso, ma non esclude che nell’ambito di questo possano verificarsi variazioni nella concreta composizione dell’organo giudicante, che possono essere determinate sia dall’avvicendarsi dei magistrati assegnati all’ufficio giudiziario competente in virtù di legge preesistente, sia dalle sostituzioni che, consentite dalle norme processuali, possano essere determinate da necessità organizzative del medesimo ufficio. Ne consegue che non danno luogo a nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice le violazioni delle disposizioni relative alla destinazione del giudice alle sezioni e quelle relative alla formazione dei collegi (Cass., Sez. I n. 11535/2021, sez. III, 14/02/2000, n. 1643).

I restanti motivi sono inammissibili.

Anzitutto la Corte ha considerato inverosimile e non credibile il racconto.

Il dovere del giudice di considerare veritiero il racconto del ricorrente anche se non suffragato da prove richiede pur sempre che le dichiarazioni rese dal richiedente asilo siano ” considerate coerenti e plausibili” (art. 3 comma 5, lett. c), e che il racconto del richiedente sia in generale “attendibile” (art. 3, comma 5, lett. E). La difficoltà di provare adeguatamente i fatti accaduti prevista espressamente dal legislatore nel citato art. 3, comma 5, non impone certo al giudice di ritenere attendibile un racconto che, secondo una prudente e ragionevole valutazione, sia incredibile anche perchè i criteri legali di valutazione della credibilità di cui all’art. 5 comma 3 sono categorie ampie ed aperte che lasciano ampio margine di valutazione al giudice chiamato ad esaminare il caso concreto secondo i criteri generali, basti pensare ai concetti di coerenza, plausibilità (lett.c) e attendibilità (lett.e) che richiedono senz’altro un’attività valutativa discrezionale.

Nella fattispecie il giudice di merito ha motivatamente escluso, per le ragioni anzidette, la attendibilità del racconto, per cui non aveva alcun motivo per riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria di cui alle prime due lettere A) e B) del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Si rileva, in proposito, che la prima forma di tutela esige che si dia conto di una personalizzazione del pericolo di essere fatto oggetto di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica: ciò che nel caso in esame deve evidentemente escludersi.

Con riguardo alle fattispecie tipizzate dall’art. 14, lett. a) e lett. b), è necessario invece osservare che l’esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti deve pur sempre rivestire un certo grado di individualizzazione (cfr.: Cass. 20 giugno 2018, n. 16275; Cass. 20 marzo 2014, n. 6503): il che, nel caso in esame va negato proprio in ragione della mancanza di riscontri quanto a una vicenda personale che conferisca specificità e concretezza a un tale rischio.

L’ipotesi di cui all’art. 14, lett. c), che si configura anche in mancanza di un diretto coinvolgimento individuale dello straniero nella situazione di pericolo, è stata, poi, motivatamente esclusa dalla Corte il quale, basandosi su fonti di informazione internazionale, ha appurato che il paese di provenienza dell’odierno istante non è teatro di un “conflitto diffuso” e di una “violenza generalizzata”: Tale apprezzamento, che sfugge al sindacato di legittimità, porta ovviamente a disconoscere che nel presente giudizio di cassazione si possa far questione della “minaccia, grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armalo interno o internazionale”.

In ordine al rigetto alla domanda di protezione umanitaria il motivo si rivela inammissibile, in quanto censura l’accertamento di merito compiuto dal giudice in ordine alla insussistenza di una particolare situazione di vulnerabilità del ricorrente, valutazione in sè evidentemente non rivaluta bile in questa sede.

Le circostanze peraltro genericamente invocate relative ad una integrazione nel paese di accoglienza da parte del richiedente asilo, non costituiscono da sole un parametro che possa giustificare la concessione della protezione umanitaria. Infatti questa Corte ha più volte chiarito che in materia di protezione umanitaria, “il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza. (Cass. sez. 1 n. 4455/2018 e S.Unite 29459/2019). Nella fattispecie la Corte di merito ha escluso di possibilità di effettuare tale valutazione stante la non credibilità del ricorrente.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 21 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA