Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18688 del 09/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 09/09/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 09/09/2020), n.18688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13503/2018 proposto da:

FONDAZIONE CALABRIA ETICA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato UMBERTO GARGIULO;

– ricorrente –

contro

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE, 28,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO VIANELLO ACCORRETTI,

rappresentato e difeso dagli avvocati RAFFAELE SILIPO, ERNESTO

MAZZEI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 407/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 22/02/2018 r.g.n. 633/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/02/2020 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.C. adiva il Tribunale di Catanzaro con ricorso L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 48, ed esponeva di aver prestato attività lavorativa dal 10/5/2001 al 16/4/2015 in virtù di una serie di contratti a progetto stipulati con la Fondazione Etica Calabria, prorogati alla scadenza, dirigendo mansioni di natura amministrativo-contabile.

Precisava che l’ultimo contratto stipulato in data 11/12/2014 con scadenza 11/12/2017, era stato risolto ante tempus dalla Fondazione con nota del 16/4/2015, in ragione del venir meno del finanziamento regionale, ritenuto dall’ente presupposto coessenziale alla instaurazione di ogni singolo rapporto di collaborazione, alla stregua della clausola n. 9 dell’assetto negoziale che aveva regolato il rapporto di lavoro inter partes. La questione sottoposta dal M. al sindacato giurisdizionale atteneva alla qualificazione del rapporto, che si prospettava in termini di subordinazione in quanto dissimulata dal suo formale inquadramento nell’ambito del contratto di collaborazione.

Sulla scorta di tali argomentazioni, il ricorrente chiedeva accertarsi la sussistenza fra le parti, di un rapporto di lavoro subordinato D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 69, comma 2 e condannarsi la Fondazione alla reintegra nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno. In via di subordine, chiedeva dichiararsi la illegittimità del recesso ante tempus dall’ultimo contratto a progetto, e condannarsi la controparte al ripristino del rapporto ed al risarcimento del danno.

Costituitasi, la Fondazione contestava l’ammissibilità e la fondatezza delle avverse pretese chiedendo fossero integralmente disattese. Il giudice adito respingeva il ricorso.

Detta pronuncia veniva parzialmente riformata dalla Corte distrettuale che, con sentenza resa pubblica in data 22/2/2018, condannava la Fondazione Calabria Etica al risarcimento del danno in favore del M., nella misura delle mensilità non corrisposte dalla data del recesso sino alla scadenza naturale del contratto stipulato in data 10/12/2014, nonchè alla rifusione delle spese del doppio grado.

La Corte di merito perveniva a tale convincimento, per quanto ancora qui rileva, dopo avere osservato che la clausola di cui al punto 9 dell’ultimo contratto a progetto – secondo cui la maturazione del diritto a compenso doveva ritenersi condizionata alla erogazione degli appositi fondi da parte della Regione Calabria, nella specie non elargiti – non si atteggiava quale condizione di efficacia sospensiva o risolutiva del contratto, ma solo di erogazione del compenso spettante al lavoratore. Nè la mancanza dell’impegno di spesa e di copertura finanziaria poteva configurarsi quale causa di nullità del contratto: mancava, infatti, essenzialmente, la allegazione e la prova dell’esistenza di un collegamento negoziale rispetto al contratto “a monte”, la cui nullità avrebbe inficiato la validità dei contratti a progetto intercorsi fra le parti.

L’infondatezza dell’eccezione di nullità implicava la piena vincolatività dell’obbligazione assunta avente ad oggetto il rispetto del termine di durata del contratto stesso, dal quale era legittimo recedere solo per giusta causa; e la carenza di copertura finanziaria non figurava inserita dalle parti in tale ambito, nè era compatibile con le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 67.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la Fondazione Calabria Etica in liquidazione, sostenuto da cinque motivi, ai quali resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c..

Ci si duole che la Corte di merito abbia omesso di pronunciarsi sulla

Preliminare eccezione di inammissibilità del reclamo, sollevata dalla Fondazione nel costituirsi in giudizio, con riferimento alla carenza di specificità delle ragioni di censura.

2. Il motivo incorre nello stigma della inammissibilità per la non appropriata tecnica redazionale adottata.

Ed invero, non può trascurarsi di considerare che dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, l’omessa pronunzia continua a sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto. Essa concerne infatti direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa, autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata.

Al contrario, il vizio previsto dell’art. 360 c.p.c., n. 5, presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico, oppure che si sia tradotto nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass. 8/10/2014 n. 21257, Cass. 4/12/2014 n. 25714).

Il vizio d’omessa pronuncia costituisce, dunque, un error in procedendo il quale, essendo riconducibile all’art. 360 c.p.c. n. 4, non può convertirsi, mediante un’attività di mera riqualificazione, in un vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella specie incongruamente prospettata da parte ricorrente.

Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte (vedi Cass. S.U. 24/7/2013 n. 17931), hanno avuto modo di rimarcare come nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non sia indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, al n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge, così come verificatosi nella specie (vedi Cass. 28/9/2015 n. 19124, Cass. 29/11/2016 n. 24247.

3. La censura è comunque priva di fondamento.

E’ infatti consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio alla cui stregua non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo; e detta ipotesi è stata in concreto ravvisata proprio in relazione ad un caso sovrapponibile a quello oggetto di vaglio in questa sede, in cui era stata formulata eccezione di inammissibilità dell’appello e la sentenza aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame (vedi sul punto Cass. 6/12/2017 n. 29191).

Sotto tutti i profili delineati, detta censura va pertanto, disattesa.

4. Il secondo motivo concerne la violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Si critica la statuizione con la quale i giudici del gravame hanno respinto l’eccezione di nullità del contratto a progetto formulata dalla Fondazione con riferimento alla “assenza di atti amministrativi formali che comportavano obbligazioni giuridiche per i progetti in questione a carico della Regione Calabria nei confronti di Fondazione Calabria Etica”. Nella prospettazione della ricorrente, gli stessi eventuali contratti stipulati dalla Fondazione per i medesimi progetti erano “per la Regione nulli, in quanto carenti di presupposto economico e convenzionale e gli eventuali costi connessi” non potevano “essere in alcun modo (ri)conosciuti a carico della Regione Calabria”.

La circostanza della intercorrenza di un collegamento fra Convenzione Regione Calabria – Fondazione ed il contratto di lavoro a progetto stipulato fra quest’ultima ed il M., richiamata nella premessa del contratto in oggetto, era da ritenersi assolutamente incontestata fra le parti ed integrava fattore generativo della nullità del contratto, per la conclamata mancanza dell’impegno di spesa, che ridondava in termini di assenza di causa ex art. 1418 c.p.c., comma 2.

La ricorrente riconduce, in sintesi, la nullità del contratto di lavoro inter partes, alla mancata erogazione di finanziamenti da parte della Regione Calabria.

5. Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 1353 e 1419 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Si argomenta che la clausola con la quale si era stabilito che la maturazione del diritto a compenso, doveva intendersi espressamente condizionata all’accredito dei fondi da parte della Regione ed integrava una condicio juris, costituita dall’inverarsi della condizione voluta dalla legge, ovverosia della correttezza e completezza del procedimento amministrativo.

La condicio juris si risolve in un presupposto voluto dalla legge per l’esistenza del negozio giuridico per cui, quando un contratto ha ad oggetto una prestazione la cui esecuzione non è consentita senza il completamento dell’iter amministrativo, il negozio deve intendersi sottoposto alla condizione sospensiva legale che, non avverandosi, rende il contratto nullo secondo l’interpretazione prevalente della giurisprudenza di legittimità.

6. I motivi, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, sono infondati.

Va infatti condiviso il percorso argomentativo che innerva la pronuncia impugnata laddove individua nella mera clausola attinente al diritto al compenso spettante al lavoratore, l’ambito di applicazione dell’elemento accidentale del contratto che ne condiziona sospensivamente l’efficacia.

Si tratta di un’interpretazione resa in conformità ai canoni di ermeneutica contrattuale, ponendosi nella scia dei dicta di questa Corte in base ai quali in tema di interpretazione del contratto – che costituisce operazione riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione – ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto (art. 1362 c.c.), il cui rilievo dev’essere verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, sicchè le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell’art. 1363 c.c. e dovendosi intendere per “senso letterale delle parole” tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte (vedi ex plurimis, Cass. 26/2/2009 n. 4670, Cass. 8/6/2018 n. 14882).

La Corte di merito ha congruamente esaminato il tenore del contratto inter partes, in cui si dà atto che il finanziamento del progetto è assicurato da fondi della Regione Calabria, che la Fondazione avrebbe corrisposto il compenso a seguito dell’erogazione dei fondi e che la maturazione del diritto a compenso dovesse intendersi condizionata al verificarsi dell’evento in questione.

Ha quindi proceduto alla approfondita analisi della clausola da ultimo considerata, pervenendo alla conclusione che l’elemento accidentale della condizione sospensiva, era da ritenersi non apposta al contratto a progetto inter partes, non essendo volto a condizionarne sospensivamente l’efficacia, bensì esclusivamente alla erogazione del compenso spettante al lavoratore, che restava subordinata al finanziamento regionale.

I richiamati approdi sono frutto della ricognizione dell’integrale testo dell’accordo negoziale, coerente col senso letterale delle parole ed esplicativo, mediante un’analisi adeguata e compiutamente motivata della comune intenzione delle parti, quale risulta dal complesso dell’atto. Tale processo ermeneutico è pertanto congruo e conforme ai canoni legislativi e non presenta vizi motivazionali, ogni diversa opinione interpretativa al riguardo attenendo al merito della decisione, insindacabile in sede di legittimità.

Del resto le ricordate conclusioni appaiono conformi a diritto, non apparendo configurabili i presupposti per l’accertamento della nullità del contratto, come definiti dall’art. 1418 c.c., non essendo riscontrabile nella fattispecie scrutinata, la carenza di alcuno degli elementi costitutivi essenziali del contratto (accordo delle parti, causa, oggetto) secondo i dettami di cui all’art. 1325 c.c., nè potendo ragionevolmente ipotizzarsi la configurabilità della illiceità della causa o dei motivi comuni ad entrambe le parti – elementi la cui ricorrenza avrebbe potuto ingenerare gli effetti voluti da parte ricorrente – o della nullità della clausola ex art. 1419 c.c..

7. Nè condivisibile è la prospettazione da parte ricorrente del finanziamento regionale in termini di condicio juris, che individua nel compiuto realizzarsi del procedimento amministrativo, la condizione voluta dalla legge cui le parti hanno subordinato l’efficacia del contratto di lavoro a progetto.

Esclusa la possibilità di configurare nella specie una condizione sospensiva di contratto (che condiziona la produzione degli effetti dell’intero contratto al verificarsi di un evento futuro ed incerto), neanche può fondatamente prospettarsi un’ipotesi di condicio juris, con riferimento alla necessità di un impegno di spesa da parte della Regione in accordo con la tesi accreditata dalla ricorrente.

La formulata censura, peraltro, non si confronta – ed è pertanto inidonea ad inficiarla – con la statuizione concernente la mancanza di ogni allegazione e prova che la Fondazione avrebbe dovuto allegare, in ordine al prospettato collegamento negoziale, non essendo stati precisati i termini del contratto “a monte” la cui nullità avrebbe inficiato la validità dei contratti a progetto.

Inoltre, come bene argomentato dalla Corte di merito, i vincoli derivanti dalla contabilità pubblica, sanciti nello specifico, dalla L.R. n. 8 del 2002, art. 42, riguardano le spese dell’ente locale – per il quale vige il principio per cui l’esigenza di prevedere la copertura economica di qualunque spesa per la P.A. contraente è presupposto per la formazione di una valida volontà negoziale dell’amministrazione (v. Cass. 27/6/2019 n. 17358) – ma non quelle della fondazione, ente strumentale, che serba la propria natura giuridica di diritto privato.

8. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 67, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Si osserva che, anche a voler seguire il ragionamento del giudice del gravame, in ordine alla inapplicabilità del citato art. 67, i limiti all’esercizio del diritto di recesso vanno individuati nell’art. 1373 c.c., secondo cui, nei contratti ad esecuzione continuata e periodica, il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, lasciando alla autonomia negoziale la disciplina regolativa degli effetti per il periodo di tempo in cui il contratto ha avuto esecuzione.

9. Il motivo è infondato.

Secondo l’insegnamento di questa Corte che va qui ribadito, (vedi Cass. 7/10/2013 n. 22786), allorquando nel rapporto di lavoro, anche autonomo, sia stata prevista un termine di durata (così come nella specie), il recesso ante tempus non può che comportare il diritto del prestatore d’opera ai compensi pattuiti sino alla scadenza del termine, ovvero il diritto al risarcimento del danno.

E’ stato infatti congruamente chiarito che in assenza di pattuizioni diverse o di giusta causa, l’apposizione di un termine finale determina in modo vincolante la durata del rapporto, sicchè nel caso di recesso unilaterale dal contratto da parte del committente il prestatore ha il diritto di conseguire il compenso contrattualmente previsto per l’intera durata del rapporto (Cass. 21/12/2006 n. 27293; Cass. 29/11/2006 n. 25238; Cass. 1/10/2008 n. 24367; Cass. 6/5/2000 n. 5738).

A siffatti, condivisi principi si è, dunque, conformata la Corte territoriale la quale – dopo aver dato che la mancata erogazione del finanziamento da parte dell’ente locale, non era riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dalle parti nè dalla ricordata disposizione di legge di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 67, quale giusta causa di recesso anteriormente alla scadenza del termine – ha qualificato come illegittimo l’intimato recesso accordando al lavoratore la tutela descritta, in consonanza con i consolidati approdi della giurisprudenza di questa Corte.

10. Il quinto motivo concerne violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Si lamenta che il giudice del gravame abbia applicato il principio della soccombenza nella regolazione delle spese di lite, benchè la domanda attorea fosse stata solo parzialmente accolta.

11. Il motivo è privo di pregio.

Ed invero, secondo i consolidati approdi ai quali è pervenuta la giurisprudenza di legittimità, il ridimensionamento delle pretese dell’attore od anche una parziale adesione della controparte, dopo una iniziale contestazione delle pretese stesse, non comporta deroga al principio dell’art. 91 c.p.c., non potendo la riduzione sia pure sensibile della somma richiesta con la domanda giudiziale integrare per l’attore il presupposto della soccombenza (vedi in motivazione, Cass. 24/10/2014 n. 22675).

Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto.

Il governo delle spese del presente giudizio segue il principio della soccombenza nella misura in dispositivo liquidata.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 ricorrono le condizioni per dare atto ai sensi D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della, sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo per il ricorso a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2020

 

 

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