Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18687 del 30/06/2021

Cassazione civile sez. I, 30/06/2021, (ud. 21/05/2021, dep. 30/06/2021), n.18687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13755/2020 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in Roma presso la

cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso

dall’Avv.to Ravazzolo Marco e l’avvocato Vigato Eva;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Per Il Riconoscimento Della Protezione

Verona Sez. Padova, Ministero Dell’interno Procura Generale

Repubblica Presso Corte Cassazione;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5005/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 13/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/05/2021 da MELONI MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Venezia con sentenza in data 13/11/2019, ha respinto l’impugnazione avverso il provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale di Venezia in ordine alle istanze avanzate da S.M. nato in (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, il diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di essere fuggito dal proprio paese perchè, essendo musulmano ed affiliato al gruppo Agenzia dei musulmani in Africa, era stato accusato di integralismo e dopo che i membri del gruppo avevano iniziato a sparire, temendo per la propria vita aveva deciso di fuggire.

La Corte di Appello di Venezia in particolare ha escluso le condizioni previste per il riconoscimento del diritto al rifugio D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8, ed i presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per la concessione della protezione sussidiaria, non emergendo elementi idonei a dimostrare che il ricorrente potesse essere sottoposto nel paese di origine a pena capitale, tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nel contempo il collegio di merito negava il ricorrere di uno stato di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nonchè una situazione di elevata vulnerabilità individuale.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), in relazione all’art. 132 disp. att. c.p.p., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c. – nullità della sentenza per motivazione apparente / in esistente e nullità del procedimento (violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – omesso esame circa un fatto decisivo, il tutto in relazione all’art. 116 c.p.c., comma 1, D.Lgs. n. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3: per avere la Corte di Appello di Venezia violato i canoni legale di interpretazione degli elementi istruttori, nonchè per avere omesso l’esame di un fatto decisivo.

Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente e nullità del procedimento in relazione all’art. 115 c.p.c., al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, e art. 14, e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8; censura la decisione per avere omesso di valutare la situazione socio-politica del paese.

Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 132 c.p.c., comma 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente e nullità del procedimento – omesso esame di un fatto decisivo in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e al D.P.R. n. 39 del 1999, artt. 11 e 29, D.Lgs. n. 25 del 20084, art. 8, comma 3 bis; censura la negazione della protezione umanitaria per non avere il giudice di merito preso in considerazione tutti i profili di vulnerabilità e le condizioni di vita del ricorrente, trascurando di considerare l’integrazione e di svolgere il giudizio di comparazione.

Il primo motivo è inammissibile perchè generico) e non si confronta con la ratio della sentenza. La Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere il diritto al rifugio e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,5,7 e 14.

Anzitutto la Corte ha considerato inverosimile e non credibile il racconto.

Il dovere del giudice di considerare veritiero il racconto del ricorrente anche se non suffragato da prove richiede pur sempre che le dichiarazioni rese dal richiedente asilo siano ” considerate coerenti e plausibili” (art. 3, comma 5, lett. C) e che il racconto del richiedente sia in generale “attendibile” (art. 3, comma 5, lett. E). La difficoltà di provare adeguatamente i fatti accaduti prevista espressamente dal legislatore nel citato art. 3, comma 5, non impone certo al giudice di ritenere attendibile un racconto che, secondo una prudente e ragionevole valutazione, sia incredibile anche perchè i criteri legali di valutazione della credibilità di cui all’art. 5, comma 3, sono categorie ampie ed aperte che lasciano ampio margine di valutazione al giudice chiamato ad esaminare il caso concreto secondo i criteri generali, basti pensare ai concetti di coerenza, plausibilità (lett.c) e attendibilità (lett.e) che richiedono senz’altro un’attività valutativa discrezionale.

Nella fattispecie il giudice di merito ha motivatamente escluso, per le ragioni anzidette, la attendibilità del racconto, per cui non aveva alcun motivo per riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria di cui alle prime due lettere A) e B) del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Si rileva, in proposito, che la prima forma di tutela esige che si dia conto di una personalizzazione del pericolo di essere fatto oggetto di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica: ciò che nel caso in esame deve evidentemente escludersi.

L’ipotesi di cui all’art. 14, lett. c), che si configura anche in mancanza di un diretto coinvolgimento individuale dello straniero nella situazione di pericolo, è stata, poi, motivatamente esclusa dalla Corte il quale, basandosi su fonti di informazione internazionale, ha appurato che il paese di provenienza dell’odierno istante non è teatro di un “conflitto diffuso” e di una “violenza generalizzata”.

Il motivo relativo alla domanda di protezione umanitaria appare fondato e deve essere accolto.

Il ricorrente ha dimostrato con numerosi documenti tutti elencati a pag. 24 del ricorso di aver raggiunto un buon livello di integrazione in Italia paese di accoglienza, in particolare ha prodotto numerosi contratti di lavoro anche a tempo indeterminato, varie buste paga, attestati di corsi di lingua italiana, diploma di licenza media etc.

Questa Corte ha più volte chiarito che in materia di protezione umanitaria, “il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.(Cass. sez.1 n. 4455/2018 e S.Unite 29459/2019).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente confermato che “in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza” (Cass. Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461 del 2019).

Nella fattispecie la Corte di merito ha omesso completamente di esaminare i documenti prodotti ed effettuare un giudizio di comparazione tra la situazione attuale in Italia e quella lasciata dal ricorrete nel suo paese di origine.

Il ricorso deve pertanto essere accolto in ordine al terzo motivo, respinti gli altri motivi, cassata la sentenza impugnata e rinviata la causa alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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