Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18687 del 27/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 27/07/2017, (ud. 20/06/2017, dep.27/07/2017),  n. 18687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

P.F., titolare dell’impresa individuale (OMISSIS), rappr. e

dif. dall’avv. (OMISSIS), elett. dom. presso lo studio dell’avv.

(OMISSIS), come da procura a margine dell’atto;

-ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.p.a., in persona del proc., rappr. e dif. dall’avv.

(OMISSIS), elett. dom. presso lo studio del primo, in (OMISSIS),

come da procura in calce all’atto;

– controricorrente –

FALLIMENTO P.F., titolare dell’impresa individuale

(OMISSIS), in persona del cur. fall. p.t.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza App. Milano 17.5.2016, n. 1904/2016

in R.G. 3720/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 20 giugno 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

vista la memoria del ricorrente;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. P.F., titolare di impresa individuale ((OMISSIS)), impugna la sentenza App. Milano 17.5.2016, n. 1904/16, con cui è stato respinto il suo reclamo avverso la sentenza Trib. Monza 26.3.2015, n.68/15 dichiarativa del rispettivo fallimento, su istanza del creditore G.S. s.p.a.;

2. la corte ha escluso ogni vizio di contraddittorio per la fase di istruttoria, alla quale la fallita non aveva partecipato, negando la conseguente nullità della sentenza di primo grado, posto che, applicandosi alla vicenda il novellato L. Fall., art. 15, il procedimento notificatorio era culminato nel corretto deposito alla casa comunale di Paderno Dugnano (Comune di sede del debitore), il 21.1.2015, dopo che l’impresa era stata cancellata dal registro delle imprese il 14.4.2014;

3. tuttavia per la corte, prima ancora di esaminare il vizio secondo cui la notifica doveva completarsi presso il diverso Comune di residenza della persona fisica, il reclamo stesso già risultava inammissibile, per tardività, rispetto al semestre di cui all’art. 327 c.p.c., essendo stato depositato solo il 24.10.2015, tanto più che la sentenza risultava resa nota dal curatore al fallito anche con telegramma il 7.5.2015;

4. con unico complesso motivo si deduce la violazione del contraddittorio avanti al tribunale, per essersi il debitore cancellato dal registro delle imprese, l’erroneità della dichiarazione di tardività del reclamo per non conoscenza del giudizio di primo grado, il difetto di adeguata motivazione su tale punto.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360bis c.p.c., n. 1; risulta invero pacifico che la sentenza del tribunale è stata depositata il 26.3.2015 e che il reclamo avanti alla corte d’appello è stato depositato solo il 24.10.2015, dunque quando era ormai decorso il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, applicabile alla vicenda per il rinvio espresso della L. Fall., art. 18, comma 4;

2. parimenti, l’avvenuta cancellazione del debitore dal registro delle imprese, meno di anno prima contando il termine L. Fall., ex art. 10 a ritroso dalla sentenza del Trib. Monza, giustificava che la notifica, che lo aveva attinto poi con deposito presso la casa comunale del luogo in cui l’impresa aveva avuto sede in base al predetto registro ed ai sensi della seconda parte della L. Fall., art. 15, non poteva dirsi inesistente, per l’evidente collegamento di quel luogo alla persona del debitore, risultandone la correttezza dell’applicazione del menzionato principio della tardività;

3. opera invero, anche per l’imprenditore individuale iscritto al registro delle imprese e per identità di ratio, il principio già fissato da questa Corte con riguardo alle società, per le quali il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi della L. Fall., art. 15, comma 3, nel testo successivo alle modifiche apportate dal D.L. n. 179 del 2012, art. 7 conv. con modif. nella L. n. 221 del 2012, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore cancellato in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero, nel caso in cui non risulti possibile – per qualsiasi ragione – la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sede risultante dal registro delle imprese ed, in ipotesi di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo in cui il medesimo aveva sede (Cass. 17946/2016, 602/2017);

4. in ogni caso, la corte ha compiutamente dato atto che la stessa sentenza di fallimento era stata resa nota anche altrimenti al debitore, che nemmeno ha in questa sede riportato come e con quale tempestività abbia dato conto al giudice del reclamo di eventuali alternative esigenze di rimessione in termini, rispetto a quelle già considerate ingiustificate, dunque potendosi invocare il principio per cui “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (Cass. s.u. 8053/2014).

5. il ricorso va dunque rigettato e la condanna alle spese è statuita secondo la regola della soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 8.100 (di cui 100 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA