Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18685 del 13/08/2010
Cassazione civile sez. trib., 13/08/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 13/08/2010), n.18685
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e’ domiciliata;
– ricorrente –
contro
C.S. res.te ad (OMISSIS);
– intimato –
Avverso la sentenza n. 123/16/2006 della Commissione Tributaria
Regionale di Bologna – Sezione n. 16, in data 05/12/2006, depositata
il 12 dicembre 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio
dell’08 giugno 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il Procuratore Generale dott. FINOCCHI GHERSI Renato.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 2900/2008 R.G., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 – E’ chiesta la cassazione della sentenzia n. 123/16/2006, pronunziata dalla C.T.R. di BOLOGNA, Sezione n. 16, il 05.12.2006 e DEPOSITATA il 12 dicembre 2006.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di primo grado, dichiarando, nel caso, insussistenti i presupposti impositivi.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del diniego sulla domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni 1999 e 2000, e’ affidato ad un mezzo, con cui si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1742 c.c. e segg. e dell’art. 2195 c.c., della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, nonche’ del D.Lgs n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36.
3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.
4 – Al quesito prospettato, deve rispondersi, richiamando il principio da ultimo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12108/2009 secondo cui “a norma del combinato disposto del D.Lgs n. 446 del 1997, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attivita’ di Agente di Commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1 e di promotore finanziario di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2 e’ escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata; il requisito 1 dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.
4 bis – La decisione impugnata appare in linea con l’affermato principio, avendo accolto la domanda, proposta dal contribuente, stante la dichiarata insussistenza degli elementi indici dell’autonoma organizzazione e la mancata contestazione (Cass., n. 1540/2007, 5488/2006, n. 2273/2005) dell’Agenzia delle Entrate, che, anche in questa sede si e’ limitata a dedurre la rilevanza impositiva del reddito del contribuente in quanto realizzato nell’espletamento dell’attivita’ di Agente di Commercio, senza criticare la ratio dell’impugnata decisione.
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, proponendosi il relativo rigetto per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va rigettato e che nulla va disposto per le spese del presente giudizio di cassazione, in assenza dei relativi presupposti;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, il 8 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2010