Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18685 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. II, 11/07/2019, (ud. 19/02/2019, dep. 11/07/2019), n.18685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23374-2015 proposto da:

D.B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DE’ SS. QUATTRO

56, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE LOSARDO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO BRAIDA;

– ricorrente –

contro

– D.B.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 329/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 20/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

RITENUTO

che la Corte d’appello con la sentenza di cui in epigrafe, rigettò l’impugnazione avanzata da D.B.M. nei confronti di D.B.D., avverso la sentenza non definitiva di primo grado, la quale, qualificata la domanda di quest’ultima come di riduzione e di divisione del patrimonio relitto dal comune padre D.B.G., aveva determinato l’asse ereditario, accertando il valore delle donazioni mobiliari effettuate dal de cuius, imputato alle rispettive quote, siccome il debito di Euro 1.528,74 di D. nei confronti del germano; nonchè, avverso quella definitiva, la quale, sciolta la comunione, e diviso il patrimonio, tenuto conto della collazione, aveva disposto conguaglio in denaro per Euro 29.627,73 a favore di D.;

che è qui di utilità ricordare che la decisione della Corte locale ha proceduto nel corpo della motivazione a correggere l’affermazione del Tribunale, secondo la quale la D.B. aveva proposto domanda di riduzione, essendosi, invece, limitata a richiedere la divisione, previa collazione, operazione questa che, tuttavia, il Tribunale aveva correttamente effettuato;

ritenuto che avverso la sentenza d’appello D.B.M. propone ricorso sulla base di due motivi di censura e che l’intimata germana non ha svolto difese in questa sede;

ritenuto che il ricorrente ha depositato tardivamente memoria;

ritenuto che con i due motivi, fra loro osmotici, il D.B. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 728 e 5546 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che la Corte territoriale era incorsa in errore per non avere tenuto conto del contenuto precettivo dell’art. 554 c.c., il quale impone all’erede leso dal testamento nella sua quota necessaria l’esercizio dell’azione di riduzione, azione che, nella specie, non risultava essere stata esercitata, con la conseguenza che il conguaglio effettuato era illegittimo.

Diritto

CONSIDERATO

che la censura è, nel suo complesso, aspecifica e, pertanto, inammissibile, in relazione all’onere di autosufficienza derivante dall’art. 366 c.p.c., n. 6, per quanto appresso:

– è postulato che la successione di cui si tratta è testamentaria, ma questa Corte non è stata posta in condizione di conoscere il contenuto della dedotta scheda testamentaria, conoscenza necessaria al fine di verificare se sussista la prospettata lesione della riserva;

– costituisce arresto pacifico, infatti, che, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonchè alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso (ex multis, da ultimo, Sez. 1, n. 5478, 7/3/2018, Rv. 647747);

considerato che non deve procedersi a regolare le spese, essendo la controparte rimasta intimata;

considerato che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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