Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18684 del 27/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/07/2017, (ud. 20/06/2017, dep.27/07/2017),  n. 18684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

Freddo Adriatico s.r.l., in pers. del leg. rapp. p.t., rapp. e dif.

dall’avv. Fabio Luzi, elett. dom. presso il suo studio in Ascoli

Piceno, Rua del Papavero n. 6, come da procura in calce all’atto

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione;

– intimato –

per la cassazione del decreto Trib. Ascoli Piceno 26.11.2015, n.

13785/2015 in R.G. 796/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 16 maggio 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo

Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. la società Freddo Adriatico s.r.l. impugna il decreto del Trib. Ascoli Piceno 26.11.2015, n. 13785/2015, che, in parziale accoglimento dell’opposizione allo stato passivo, ha ammesso la restituzione alla ricorrente dell’autocarro Volvo tg (OMISSIS), previo pagamento integrale da parte della stessa della somma di Euro 6.169,13, a titolo di riparazioni effettuate sul bene da parte della società fallita;

2. il Tribunale di Ascoli Piceno ha rilevato che la ricorrente aveva acquistato l’autocarro in data 31.7.2013 da (OMISSIS), bene che era stato precedentemente concesso in detenzione alla società Comar di C.A.M.; quest’ultima, a seguito di un sinistro, si era rivolta alla società istante per le riparazioni del mezzo; i lavori eseguiti non erano stati contestati e, non essendo stato pagato il credito derivante dalle riparazioni, veniva esercitato il diritto di ritenzione sul bene a garanzia del credito;

3. il Tribunale di Ascoli Piceno ha ritenuto che, in virtù del combinato disposto dell’art. 2756 c.c., comma 2, e dell’art. 2747 c.c., comma 2, essendo la res oggetto del privilegio nella detenzione della società fallita, poteva essere esercitato il diritto di ritenzione anche nei confronti della ricorrente, attuale proprietaria del mezzo, pur non essendo la stessa committente dei lavori; conseguentemente la restituzione è stata subordinata al pagamento delle somme necessarie per la riparazione;

4. con il ricorso la ricorrente deduce due distinti motivi e, in particolare:

violazione di legge in relazione all’art. 112 c.p.c.; nullità della sentenza e omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio per omessa pronuncia e per vizi di ultrapetizione ed extrapetizione, poichè la decisione impugnata non avrebbe preso posizione sulla domanda di contestazione del credito; in particolare la ricorrente ha sostenuto che i lavori di riparazione svolti dall’intimata non sono mai stati nè preventivati nè autorizzati da nessuna società, nè sono stati conformi rispetto ai danni riportati nell’incidente stradale, nè è stato possibile verificare la loro effettiva esecuzione;

violazione di legge in relazione all’art. 2756 c.c., in quanto il diritto di ritenzione può essere esercitato solamente nel caso in cui sia prestato il consenso per l’esecuzione dei lavori.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. l’art. 2756 c.c. stabilisce che “I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purchè questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese. Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede. Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finchè non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno”; pertanto, il credito di colui che abbia in buona fede eseguito prestazioni o sostenuto spese per la conservazione o il miglioramento di una cosa è garantito dai diritti di ritenzione e di vendita, cui soggiace il proprietario della stessa cosa, anche se persona diversa dal committente obbligato;

2. in tema, e con riguardo al consenso ai lavori da parte del proprietario, opera il principio per cui “qualora il proprietario della cosa (nella specie, autoveicolo), affidata da un terzo ad un prestatore d’opera perchè vi esegua delle riparazioni, ometta di spiegare come mai chi ha consegnato il bene al riparatore si sia trovato a poterne disporre, ben può il Giudice di merito ritenere sussistente (in relazione ad una sua adeguata valutazione delle particolari circostanze di fatto) una “praesumptio hominis” di sussistenza della buona fede del soggetto che ha fatto le prestazioni, ai fini del riconoscimento del privilegio per il pagamento del corrispettivo, ai sensi dell’art. 2756 c.c., comma 2, apparendo ragionevole ritenere che il soggetto il quale abbia la disponibilità del bene e lo consegni per le riparazioni sia egli stesso il proprietario o un incaricato dell’incombenza da parte dell’avente diritto.” (Cass. 14533/2009); detto principio, avuto riguardo alla fattispecie, a maggior ragione permette di riconoscere la buona fede del riparatore (la fallita società), essendo pacifico che questi aveva ricevuto il bene da parte del conduttore e senza opposizioni dell’allora proprietario, prima che nuovo titolare divenisse l’attuale ricorrente ed avendo la stessa pronuncia dato atto che l’acquisto dell’autocarro era avvenuto in una situazione soggettiva di consapevolezza sia del suo uso in capo ad un terzo (per via di un titolo d’affitto di un anno), sia della vicenda della giacenza in riparazione (essendo l’incidente anteriore di oltre sei mesi rispetto all’acquisto);

3. la predetta duplice constatazione rende così irrilevante la censura attinente al preteso difetto di prova di consenso all’effettuazione delle prestazioni, in capo all’ex proprietario (l’unica decisiva), con estensione altresì alla natura e portata delle stesse, su cui la motivazione del decreto si esprime puntualmente, riferendo di fatture non contestate; ne consegue l’inammissibilità del motivo, anche ove parte ricorrente ha dedotto censure sostanzialmente attinenti alle valutazioni di fatto espresse dal giudice del merito circa il credito opposto dal curatore per la restituzione dell’autocarro, che ora s’imbattono nel principio, qui condiviso, per cui “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (Cass. s.u. 8053/2014, Cass. 14324/2015);

4. il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupporti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2017

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