Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18684 del 23/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 23/09/2016, (ud. 18/07/2016, dep. 23/09/2016), n.18684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19931/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA AGRUMICOLA IONICA SRL in liquidazione in persona del

Liquidatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FASANA 16, presso

lo studio dell’avvocato ROSARIO CARMINE RAO, rappresentato e difeso

dagli avvocati FRANCESCO CUCINOTTA, SALVATORE CATANIA giusta delega

a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 202/2008 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

CATANIA, depositata il 09/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/07/2016 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta al

ricorso;

udito il P.M. in persona del. Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso proposto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, la Società Cooperativa Agrumicola Ionica a RL, impugnava l’avviso di rettifica n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio IVA aveva ritenuto essere venuto meno il requisito della mutualità, per avere la cooperativa acquistato notevoli quantitativi di prodotto da terzi non soci, ed aveva rettificato la dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 1997, assoggettando le relative operazioni al regime IVA normale e non a quello speciale, previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34, applicando alla società una maggiore imposta, oltre sanzioni.

2. Il primo giudice aveva accolto il ricorso con la sentenza n. 512/09/03, ritenuto viziato il procedimento di accertamento poichè non vi era menzione del parere, obbligatorio ma non vincolante, del Ministero del Lavoro, che l’Amministrazione finanziaria era tenuta a sentire per procedere all’accertamento dei presupposti di applicabilità delle agevolazioni.

3. L’appello proposto dall’Agenzia delle entrate veniva respinto dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia con la sentenza n. 202/34/08, depositata il 09.06.2008 e non notificata.

Il secondo giudice confermava l’illegittimità dell’avviso e, dopo aver premesso che le agevolazioni di cui la cooperativa aveva fruito potevano essere disapplicate dall’Amministrazione finanziaria, con riferimento a ciascun anno, previo accertamento della mancanza dei requisiti di mutualità stabiliti dal D.Lgs. n. 1577 del 1947, art. 26, ed indicati nello statuto, affermava che il provvedimento di disapplicazione doveva, tuttavia, essere preceduto necessariamente dal parere del Ministero del Lavoro.

4. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo. La società cooperativa resiste con controricorso.

All’udienza del 27.04.2015 è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa per la rinnovazione della comunicazione ex art. 377 c.p.c., comma 2; a seguito dell’adempimento si perviene all’odierna udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, in quanto si ravvisa l’esposizione dei fatti di causa, sia pure succinta.

2.1. Unico motivo – Violazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 14, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto illegittimo l’avviso di rettifica emesso in assenza del parere del Ministero del Lavoro, pur se fondato su fatti idonei a dimostrare una concreta attività economica non conforme ai principi mutualistici.

2.2. Il motivo è fondato.

2.3. Premesso invero che l’atto impositivo con cui è stata disconosciuta la sussistenza dei requisiti propri delle società cooperative in capo a quella oggetto dell’accertamento deriva non già dalla ritenuta non conformità dello statuto della Cooperativa Agrumicola Ionica ai principi della mutualità, ma dall’accertata inottemperanza in concreto a tali principi e all’esercizio di una normale attività commerciale, l’erroneità dell’assunto dell’impugnata decisione, che ha fatto derivare l’illegittimità dell’accertamento dalla mancata richiesta del preventivo parere ministeriale, emerge dal contrasto con il principio già enunciato dalla Corte secondo cui “In tema di agevolazioni tributarie in favore delle società cooperative, la conformità degli statuti ai principi legislativi in materia di mutualità comporta una presunzione gli spettanza delle agevolazioni o esenzioni tributarie, sicchè li procedimento di verifica dei “presupposti di applicabilità” di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 14, comma 3, che prevede come obbligatorio il preventivo parere degli organi di vigilanza, attiene ai soli casi in cui detta presunzione legale non operi, salva la facoltà dell’amministrazione di disconoscere le agevolazioni, per ogni singolo periodo d’imposta, sulla base di dati concreti, atti a dimostrare che la veste “mutualistica” funge da copertura ad una normale attività imprenditoriale. In tale ottica, il parere preventivo degli organi di vigilanza riguarda i soli requisiti soggettivi della società cooperativa, mentre l’ordinario potere di accertamento degli uffici finanziari ha ad oggetto la natura e le modalità di svolgimento dell’attività produttiva della cooperativa stessa” (Cass. n. 10544/2006), nonchè con quello secondo cui “In tema di agevolazioni tributarie per la cooperazione, il procedimento di verifica dei “presupposti di applicabilità” di cui al D.Lgs. 29 settembre 1973, n. 601, art. 14, comma 3, che prevede come obbligatorio il preventivo parere degli organi di vigilanza, attiene ai soli requisiti soggettivi della società cooperativa, e non riguarda le condizioni, stabilite dai precedenti artt. 10 e 11, relative alla natura e alle modalità di svolgimento della sua attività produttiva, di modo che, sotto questo profilo, nessun limite incontra l’ordinario potere di accertamento spettante all’amministrazione finanziaria, la cui attività, al riguardo, va ritenuta legittima indipendentemente dall’esistenza o meno di pareri di organi esterni alla sua organizzazione” (Cass. n. 1797/2005), essendo dunque irrilevante che l’accertata mancata ottemperanza ai principi avesse caratterizzato l’attività della cooperativa fin dal suo inizio (cfr. anche Cass. n.15012/2009, n. 2849/2012, 4300/2015, 5123/201.6).

2.4. La CTR non ha fatto corretta applicazione di tali principi per cui la sentenza dovrà essere cassata.

3.1. Conclusivamente il ricorso va accolto.

3.2. La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla CTR in altra composizione affinchè valuti la pretesa erariale alla luce del motivo di ricorso e dei principi sopra enunciati e statuisca anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte di Cassazione, accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in altra composizione per il riesame ed anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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