Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18684 del 13/08/2010
Cassazione civile sez. trib., 13/08/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 13/08/2010), n.18684
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e’ domiciliata;
– ricorrente –
contro
R.P. res.te a (OMISSIS);
– intimato –
Avverso la sentenza n. 42 della Commissione Tributaria Regionale di
Firenze – Sezione n. 16, in data 18/05/2006, depositata il 24
novembre 2006. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio dell’08 giugno 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il Procuratore Generale dott. FINOCCHI GHERSI Renato.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 1494/2008 R.G., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 42, pronunziata dalla C.T.R. di Firenze, Sezione n. 16, il 18.05.2006 e DEPOSITATA il 24 novembre 2006.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di primo grado, dichiarando, nel caso, insussistenti i presupposti impositivi.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del diniego sulla domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2000, e’ affidato ad un mezzo, con cui si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1742 c.c. e segg. e dell’art. 2195 c.c., della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144 nonche’ del D.Lgs n. 446 del 1997, 2, 3, 8, 27 e 36;
3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.
4 – Al quesito prospettato, deve rispondersi, richiamando il principio da ultimo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12108/2009 secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs n. 446 del 1997, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attivita’ di Agente di Commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1 e di promotore finanziario di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2 e’ escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.
4 bis – La decisione impugnata appare in linea con l’affermato principio, avendo accolto la domandai, proposta dal contribuente, stante la dichiarata insussistenza degli elementi indici dell’autonoma organizzazione e la mancata contestazione (Cass., n. 1540/2007, 5488/2006, n. 2273/2005) dell’Agenzia delle Entrate, che, anche in questa sede si e’ limitata a dedurre la rilevanza impositiva del reddito del contribuente in quanto realizzato nell’espletamento dell’attivita’ di Agente di Commercio, senza criticare la ratio dell’impugnata decisione.
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, proponendosi il relativo rigetto per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va rigettato e che nulla va disposto per le spese del presente giudizio di cassazione, in assenza dei relativi presupposti;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, il 8 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2010