Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18684 del 12/09/2011
Cassazione civile sez. II, 12/09/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 12/09/2011), n.18684
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.S., rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale
a margine del ricorso, dagli Avv. Mazzucchiello Giuseppe e Angelo
Pisani, elettivamente domiciliati nel loro studio in Roma, via
Tortona, n. 4;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA POLIS s.p.a. (già GESTILINE s.p.a.), in persona del legale
rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7320 del 10 giugno
2009.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 24
giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del
quarto motivo di ricorso e per inammissibilità dei restanti.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Che S.S. ha chiesto dichiararsi la nullità o l’illegittimità dell’iscrizione, ad opera della Gestline s.p.a., di ipoteca esattoriale sull’immobile di sua proprietà in Napoli per una pretesa creditoria di Euro 4.734,72;
che il Tribunale di Napoli, con sentenza depositata il 10 giugno 2009, affermata la propria giurisdizione, ha dichiarato l’incompetenza per materia del Tribunale, in favore del Giudice di pace, relativamente alla proposta opposizione all’esecuzione, ha dichiarato la competenza per materia del Tribunale relativamente all’opposizione agli atti esecutivi ed ha rigettato tale ultima opposizione, come pure la domanda di risarcimento del danno;
che per la cassazione della sentenza del Tribunale il S. ha proposto ricorso, con atto notificato il 6 novembre 2009, sulla base di quattro motivi;
che l’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;
che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3;
che con il secondo mezzo si censura violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3;
che il terzo motivo (violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50) lamenta la nullità del provvedimento esecutivo perchè non preceduto dalla notifica delle cartelle esattoriali e/o degli avvisi di mora;
che il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 76, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, sotto il profilo della inammissibilità dell’iscrizione ipotecaria per crediti di importo inferiore al limite di legge;
che i quesiti che accompagnano i motivi di censura sono così formulati: (a) “accerti la Corte se vi è stata violazione/errata applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 ed enunci a norma dell’art. 363 cod. proc. civ. il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi”; (b) “accerti la Corte se vi è stata violazione/errata applicazione della L. n. 212 del 2000, artt. 6/7 e art. 24 Cost. ed enuncia norma dell’art. 363 cod. proc. civ. il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi”; (c) “accerti la Corte se vi è stata violazione/errata applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50 ed enunci a norma dell’art. 363 cod. proc. civ., il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi”; (d) “accerti la Corte se vi è stata violazione/errata applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76 ed enunci a norma dell’art. 363 cod. proc. civ. il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi”;
che tutti e quattro i quesiti che concludono i motivi articolati nel ricorso sono inidonei, e quindi non rispettano i canoni prescritti dall’art. 366 bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile;
che questa Corte ha in più occasioni chiarito che i quesiti di diritto imposti dall’art. 366 bis cod. proc. civ. – introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità – rispondono all’esigenza di soddisfare non solo l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata ma, al tempo stesso e con più ampia valenza, anche di enucleare il principio di diritto applicabile alla fattispecie, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione; i quesiti costituiscono, pertanto, il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando, altrimenti, inadeguata e, quindi, non ammissibile l’investitura stessa del giudice di legittimità (tra le tante, Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2009, n. 2863; Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2007, n. 22640);
che il quesito di diritto non può essere desunto per implicito dalle argomentazioni a sostegno della cen-sura, ma deve essere esplicitamente formulato, diversamente pervenendosi ad una sostanziale abrogazione della norma (Cass., Sez. Un., 17 aprile 2009, n. 9153);
che i motivi sono inammissibili, perchè nessuno di essi si conclude con un quesito che individui tanto il principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato, quanto, correlativamente, il principio di diritto, diverso dal precedente, la cui auspicata applicazione ad opera della Corte medesima possa condurre ad una decisione di segno inverso rispetto a quella impugnata;
che non rileva che il ricorso sia stato notificato quando la L. 18 giugno 2009, n. 69, era già stata pubblicata ed entrata in vigore;
che, infatti, alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti – come nella specie – contro provvedimenti pubblicati antecedentemente (e dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) tale norma è da ritenere ancora applicabile (Cass., Sez. 1^, 26 ottobre 2009, n. 22578; Cass. , Sez. 3^, 24 marzo 2010, n. 7119);
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo l’intimata Equitalia Polis s.p.a. svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2011