Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18684 del 09/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 09/09/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 09/09/2020), n.18684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29478-2014 proposto da:

EUROFOCACCIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo

studio dell’avvocato VINCENZO GRECO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS) elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO,

EMANUELE DE ROSE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 560/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 29/05/2014 R.G.N. 1330/2013.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di L’Aquila ha riformato la sentenza del Tribunale di Chieti e, per l’effetto, ha rigettato l’opposizione avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) con la quale l’INPS, in proprio e quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a., aveva chiesto a Eurofocaccia s.r.l. il pagamento della somma di Euro 252.802,19 a titolo di contributi omessi sanzioni diritti e spese.

2. Il giudice di secondo grado, nella contumacia della società ed alla luce delle emergenze istruttorie, ha ritenuto legittimo il recupero osservando che il rapporto di associazione dei lavoratori non era risultato connotato da alcuna partecipazione al rischio d’impresa ed era invece riconducibile ad un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato in relazione al quale la società aveva omesso di versare i contributi assicurativi dovuti.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la Eurofocaccia s.r.l. con un unico motivo al quale resiste con controricorso l’INPS che preliminarmente eccepisce la tardività del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa per replicare all’eccezione di inammissibilità e ribadire le conclusioni già prese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall’Inps nel suo controricorso atteso che la sentenza risulta essere stata notificata, nella contumacia della società, presso la cancelleria della Corte di appello laddove invece, ai fini del decorso del termine breve per la proposizione del ricorso sarebbe stato necessario notificarla, ai sensi dell’art. 292 c.p.c., u.c., alla parte personalmente (cfr. Cass. 02/03/2007 n. 4894)

5. Con l’unico motivo di ricorso la società Eurofocaccia denuncia la nullità della sentenza in relazione alla avvenuta violazione degli artt. 101,137 c.p.c. e art. 435 c.p.c., comma 2, per essere stata violata l’integrità del contraddittorio stante l’inesistenza della notifica dell’appello, neppure tentata.

5.1. Sostiene la società ricorrente che l’atto di appello non sarebbe stato notificato e che dalla sentenza non si evince che la Corte abbia controllato l’avvenuta notifica del gravame. Sottolinea inoltre che, come attestato dall’Ufficio Postale di (OMISSIS), l’atto era stato inviato in giacenza presso l’ufficio postale di (OMISSIS) senza che ne fosse stata tentata la notifica.

6. Il ricorso non può essere accolto.

6.1. Al fine di stabilire l’esistenza e la tempestività della notificazione di un atto eseguita a mezzo posta, inclusa l’ipotesi in cui l’atto sia stato depositato presso l’ufficio postale per assenza del destinatario e sia stata spedita la lettera raccomandata contenente l’avviso di tentata notificazione, occorre fare riferimento esclusivamente ai dati risultanti dall’avviso di ricevimento, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell’esecuzione della notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il plico è stato consegnato (cfr. Cass. 13/06/2018 n. 15374). Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l’attestazione sull’avviso di ricevimento con la quale l’agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8, fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un’attività compiuta, per delega, dall’ufficiale giudiziario, il quale, in forza della citata L. n. 890, art. 1, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l’attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l’avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall’agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall’altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l’atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l’onere, se intende contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l’avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (cfr. Cass. 03/09/2019 n. 22058).

6.2. Orbene nel caso in esame la ricorrente non censura la declaratoria di contumacia contenuta nella sentenza ma deduce che la notifica dell’atto di appello sarebbe inesistente e conseguentemente la sentenza sarebbe nulla.

6.3. Tuttavia dalla relata di notifica dell’appello dell’Inps, notifica eseguita ai sensi dell’art. 149 c.p.c., il plico risulta inviato all’indirizzo dell’avvocato domiciliatario e la notifica si è perfezionata, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, per effetto del decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata, risultante appunto dall’avviso di ricevimento.

7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nella misura indicata in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 6000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2020

 

 

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