Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18683 del 27/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/07/2017, (ud. 20/06/2017, dep.27/07/2017),  n. 18683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, in persona del liq. p.t., rappr. e

dif. dall’avv. Laerte Cenni, elett. dom. presso lo studio dell’avv.

Thomas Layne, in Roma, via G. Vitelleschi n.26, come da procura in

calce all’atto;

– ricorrente –

Contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, in persona del cur.

fall. p.t., rappr. e dif. dall’avv. Filippo Lupo, elett. dom. presso

lo studio dell’avv. Matteo Acciari, in Roma, via Avezzana n.6, come

da procura in calce all’atto;

UNICREDIT s.p.a., e per essa doBank s.p.a., mandataria, rappr. e dif.

dall’avv. Daniela Granato, elett. dom. presso lo studio dell’avv.

Elio Ludini, in Roma, via Alberico II n.33, come da procura speciale

notaio M. in (OMISSIS);

– ontroricorrenti –

per la cassazione della sentenza App. Bologna 5.1.2016, n. 4/2016 in

R.G. 2336/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 20 giugno 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 36/2016 del Primo

Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. la società (OMISSIS) s.r.l. in liq. impugna la sentenza App. Bologna 5.1.2016 n. 4/2016, con cui è stato respinto il proprio reclamo avverso la sentenza Trib. Rimini 22.9.2015, n. 82 dichiarativa del rispettivo fallimento;

2. la corte ha escluso ogni vizio di contraddittorio per la fase di istruttoria, alla quale la fallita non aveva partecipato, applicandosi alla vicenda il novellato L. Fall., art. 15 che, nel prevedere per il mancato buon fine della notifica telematica a carico della cancelleria (da adempiersi all’indirizzo di posta certificata del debitore) l’adempimento materiale a cura del creditore istante, risultava rispettato in concreto mediante notifica a mezzo di ufficiale giudiziario; presso la sede sociale, peraltro, il predetto attestava il riscontro di cessazione di attività in loco, così provvedendo al deposito dell’atto presso il Comune di Rimini;

3. secondo la corte l’attestazione dell’ufficiale giudiziario doveva essere rettamente intesa come rinvenimento di chiusura della sede alla data del tentativo di notifica del 21.7.2015, ciò impedendo la consegna a mani proprie del legale rappresentante ed integrando l’affermazione il valore di fede privilegiata, con inammissibilità della querela di falso proposta dalla reclamante, stante la inidoneità delle prove a supporto della contestazione;

4. con tre motivi la società deduce la violazione del contraddittorio avanti al tribunale, anche con vizio di motivazione della sentenza ora impugnata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. lo stesso ricorrente dà atto che alla fattispecie doveva applicarsi la sequenza notifica tramite PEC – notifica di parte, in virtù dell’oggettivo (e non contestato) cattivo esito della prima, per come curato in primis dalla cancelleria L. Fall., ex art. 15 ratione temporis vigente ed oggettivamente non perfezionato;

2. secondo la corrente ricostruzione della citata norma, l’adempimento cui è tenuto l’istante (creditore) in via succedanea consiste nel procedimento semplificato, strettamente inteso come notifica a mani proprie a cura della parte, ed ampiamente giustificato sia dalla natura urgente e a connotazione anche pubblicistica del procedimento, sia dalla previsione che ciascun debitore iscritto al registro delle imprese ha l’onere di curare la dotazione e l’efficiente funzionamento attivo dell’indirizzo PEC (Cass. 602/2017, 26333/2016);

3. anche nella vicenda, pertanto, emerge il fatto obiettivo di un mancato successo del tentativo di notifica a mani presso la sede, per come attestato nella data dell’operazione stessa ad opera dell’ufficiale giudiziario e la conseguente regolarità del contraddittorio per come alfine formatosi;

4. i primi due motivi sono pertanto infondati, ove invocano l’erroneità del procedimento notificatorio, che invece muoveva dall’oggettivo, e non contestato, insuccesso della notifica all’indirizzo PEC (modalità nemmeno censurabile di dubbio di costituzionalità, come deciso da Corte cost. n.146/2016), ciò imponendo – per le citate esigenze – la ricerca del debitore presso la sede e, in difetto di storico e concreto riscontro all’esito, la chiusura del procedimento mediante deposito alla casa comunale, adempimento effettuato;

5. il terzo motivo è invece inammissibile avendo la corte dato specificamente atto della irrilevanza delle circostanze esterne a quelle, relative alla data dell’accesso in sede dell’ufficiale giudiziario, determinanti per il suo riscontro di impossibilità, quel dato giorno, di rinvenire ivi alcuno ai fini della notifica a mani, dunque potendosi invocare il principio per cui “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (Cass. s.u. 8053/2014).

il ricorso va dunque rigettato e la condanna alle spese è statuita secondo la regola della soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità in favore di ciascun controricorrente, liquidate in Euro 8.100 (di cui 100 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla 1. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2017

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