Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18683 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. II, 11/07/2019, (ud. 05/02/2019, dep. 11/07/2019), n.18683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 188518/2015 R.G. proposto da:

C.G., S.G., S.A. e

S.M., i primi tre rappresentati e difesi, dall’avv. Giuseppe

La Capria ed il quarto dall’avv. Matteo Saverio Muzio, con domicilio

eletto in Roma, Via dei Colli Portuensi n. 536, presso lo studio

dell’avv. Francesca Luisa Revelli;

– ricorrenti –

contro

S.S., SA.AR., SA.AT. E

D.C.E.M.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1511/2015,

depositata in data 7.4.2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.2.2019 dal

Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato;

Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. Celeste Alberto, che ha concluso,

chiedendo di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso;

Udito l’avv. Francesca Luisa Revelli.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.S. ha agito in giudizio, esponendo di aver acquistato dalla propria madre A.I. con rogito del 2.6.1970, una quota di 1/6 dei terreni siti in (OMISSIS) e che le restanti quote del medesimo bene erano state acquistate dai germani Ma., E., A., Ar. e dal fratello A.E., ciascuno per la quota di un sesto; che sui terreni era stato edificato un edificio, successivamente identificato in catasto con la part. (OMISSIS) e che, in virtù di un accordo verbale, gli acquirenti si erano attribuiti l’utilizzo dei singoli appartenenti facenti parte della costruzione (partt. (OMISSIS)).

Ha dedotto che il (OMISSIS) era deceduta la madre A.I., lasciando eredi il marito Sa.Gi. e i figli A.E., A., Ar., At., E., Ma., M. e S.S.; che il (OMISSIS) era deceduto S.G., lasciando eredi i figli Ma., S., E., A., Ar., M. e Sa.At.; che in data (OMISSIS), era deceduto S.E., lasciando eredi la moglie C.G. e il figlio S.G.; che in data (OMISSIS) era deceduto A.E., lasciando eredi i fratelli S., Ma., S., A., Ar., M., Sa.At. e il nipote S.G..

Ha chiesto di accertare l’intervenuto acquisto per usucapione della proprietà dell’immobile di cui alla part. (OMISSIS) e di sciogliere la comunione ordinaria relativa alle partt. (OMISSIS), e quella ereditaria ricomprendente le partt. (OMISSIS).

Si sono costituiti S.M., C.G., S.G., Sa.Ar., Sa.Ma., Sa.At. e S.A., proponendo riconvenzionale per l’accertamento dell’acquisto per usucapione dei singoli appartamenti da essi individualmente posseduti.

Il Tribunale, con sentenza parziale n. 249/2009, ha dichiarato l’acquisto per usucapione, della part. (OMISSIS) in favore di S.G. e C.G., della part. (OMISSIS)) in favore di S.M., della part. (OMISSIS) in favore di S.A., della part. (OMISSIS) in favore di Sa.Ma., della part. (OMISSIS) in favore di S.S., della part. (OMISSIS) in favore di Sa.Ar. e della part. (OMISSIS) in favore di Sa.At., disponendo con ordinanza per l’ulteriore prosieguo.

In corso di causa si è costituita D.C.M.E., quale erede di Sa.Ma., nel frattempo deceduto.

All’esito, con sentenza n. 280/2011 il giudice di primo grado ha disposto lo scioglimento di entrambe le comunioni come da progetto divisionale del c.t.u., compensando le spese.

La pronuncia, impugnata in via principale da S.M. e in via incidentale da C.G. e da At., G. e S.A., è stata confermata dalla Corte di Milano.

Il Giudice distrettuale ha in primo luogo ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, il tribunale non dovesse disporre il deposito del progetto divisionale e fissare l’udienza di discussione delle parti ai sensi dell’art. 789 c.p.c., rilevando che non vi era accordo tra i condividenti e che la fissazione dell’udienza sarebbe stata inutile, determinando solo l’allungamento dei tempi del processo.

Riguardo al fatto che l’atto di compravendita del 6.2.1970 dissimulasse una donazione da parte di A.I. in favore di sei degli otto figli, ha osservato che S.M. aveva tardivamente proposto la domanda di accertamento della simulazione, subordinandola al mancato riconoscimento dell’usucapione della part. (OMISSIS) e che la questione fosse stata superata dal reciproco riconoscimento della proprietà esclusiva dei singoli appartamenti da parte dei condividenti.

Ha ritenuto inammissibili ai sensi dell’art. 342 c.p.c. i motivi di gravame relativi: a) alla nullità della consulenza; b) alla mancata inclusione tra le parti comuni anche delle porzioni di cui ai subalterni nn. (OMISSIS) (ripostiglio al terzo piano) e (OMISSIS) (cantina al piano interrato); c) all’assegnazione in quote indivise delle partt. (OMISSIS) in favore di D.C.E.M. e ad Ar. e S.S. sulla base dell’anteriorità della richiesta di assegnazione formulata da questi ultimi, osservando inoltre che i subalterni nn. (OMISSIS) non erano destinati a servizio dell’intero edificio e non ne costituivano una pertinenza; che, riguardo alle partt. (OMISSIS), i ricorrenti avevano avanzato la richiesta di assegnazione solo in comparsa conclusionale allorquando i lotti erano già stati composti in base alle indicazioni tempestivamente fornite dalle altre parti; che la scelta degli assegnatari era rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice e che le soluzioni adottate si giustificavano anche alla luce del comportamento processuale dei ricorrenti.

Per la cassazione di questa sentenza C.G., S.G., S.A. e S.M. hanno proposto ricorso in 11 motivi.

S., Ar., Sa.At. e D.C.E.M. sono rimasti intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 789 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, contestando alla Corte di merito di aver erroneamente escluso che stante il disaccordo delle parti – il tribunale dovesse fissare l’udienza per la discussione del progetto divisionale, trascurando che gli adempimenti previsti dall’art. 789 c.p.c.sono imposti a pena di nullità della sentenza e che il disaccordo tra i condividenti deve emergere nel corso di detta udienza durante la quale le parti potrebbero riesaminare il progetto ed eventualmente aderirvi, anche previa rinnovazione della consulenza.

Il motivo è infondato.

Con le osservazioni depositate in data 14.4.2010 S.M. aveva chiaramente espresso il proprio dissenso rispetto al progetto divisionale e alle soluzioni prospettate dal c.t.u., su cui peraltro come è dato atto nella sentenza impugnata – le parti avevano già avuto modo di interloquire, senza che fossero state superate le ragioni di contrasto, nonostante l’effettuazione di una terza consulenza depositata in data 2.3.2010.

Non occorreva – quindi – la fissazione di un’apposita udienza di discussione del progetto, avendo la Corte di merito rilevato che non sussisteva alcuna la possibilità che la proposta di divisione fosse approvata da tutti gli interessati.

In tali ipotesi, non è richiesta la formale osservanza delle disposizioni previste dall’art. 789 c.p.c., ma è sufficiente che il giudice istruttore abbia fatto proprio, sia pure implicitamente, il progetto approntato e depositato dal c.t.u. (Cass. 13621/2017; Cass. 27405/2013; Cass. 242/2010; Cass. 7525/1983).

2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., artt. 737 e 1414 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sostenendo che la Corte abbia erroneamente ritenuto che S.M. non avesse proposto tempestivamente la domanda di accertamento della simulazione del contratto di vendita del 2.6.1970 (riguardante il terreno di cui alla part. (OMISSIS)), o che detta domanda fosse stata oggetto di rinuncia (o fosse comunque superata) dopo che la sentenza n. 249/2009 aveva dichiarato l’intervenuta usucapione degli appartamenti facenti parte dell’edificio, trascurando che l’eventuale simulazione della vendita avrebbe imposto l’obbligo di collazione dei beni oggetto del rogito.

Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.

Come si è detto, S.M., nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto che l’atto del 6.2.1970 con cui la madre A.I. aveva ceduto il terreno di cui alla part. (OMISSIS) in favore di sei degli otto figli, dissimulava una donazione immobiliare.

Su tale porzione era stato in seguito edificato un edificio suddiviso in dieci unità e sette di esse sono state acquistate per usucapione dai taluni coeredi, così come definitivamente accertato con sentenza n. 249/2009, passata in giudicato.

Successivamente il tribunale ha disposto la divisione dei restanti beni già oggetto della vendita (subalterni (OMISSIS)), lasciando in comunione il solo subalterno (OMISSIS) (quale pertinenza dell’intero edificio).

S.M. ha partecipato anche alla divisione della comunione ordinaria sebbene (a differenza di S.E. dante causa di S.G. e C.G. – e di S.A.) non fosse stato parte del contratto stipulato in data 2.6.1970.

Difatti, S.A. ha ottenuto l’assegnazione del lotto n. (OMISSIS), gli eredi di S.E. l’attribuzione del lotto n. (OMISSIS) e S.M. l’attribuzione del lotto n. (OMISSIS), costituito da un conguaglio in denaro.

L’accertamento del carattere simulato della vendita del 6.2.1970 era dunque privo di rilievo, dato che l’acquisto, da parte di taluni soltanto dei coeredi, delle porzioni di cui ai subalterni nn. (OMISSIS) della part. (OMISSIS), oggetto del trasferimento effettuato da A.I. in data 6.2.1970, non trovava più titolo nell’atto di compravendita (o nell’eventuale donazione dissimulata), ma nell’usucapione ordinaria accertata con sentenza passata in giudicato, il che escludeva, in ogni caso, la possibilità di ottenere la collazione.

Inoltre, le porzioni di cui ai subalterni (OMISSIS) sono state inserite (o considerate ai fini della formazione dei lotti) nel progetto divisionale recepito dal giudice di merito e alla divisione hanno – quindi – preso parte anche i ricorrenti, i quali non hanno alcun interesse pratico a far accertare la simulazione, non potendo ottenere alcun vantaggio aggiuntivo rispetto a quanto già ricevuto a seguito della divisione.

3. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 817 e 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che le porzioni di cui ai subalterni nn. (OMISSIS) non potevano farsi rientrare nella divisione, costituendo mere pertinenze dell’edificio, essendo state utilizzate indistintamente da tutti i comproprietari sin dal momento della realizzazione della costruzione. Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile il motivo di appello vertente sulla natura pertinenziale dei subalterni nn. (OMISSIS), poichè carente di “uno specifico supporto argomentativo idoneo ad incrinare il fondamento logico giuridico della motivazione della sentenza di primo grado” (cfr. sentenza pag. 12).

Tale statuizione non è stata impugnata in sede di legittimità, il che preclude l’esame del merito delle contestazioni proposte dai ricorrenti.

In ogni caso la Corte d’appello ha escluso anche in fatto, con l’apprezzamento sindacabile solo per vizi della motivazione (Cass. 11970/20188; Cass. 4599/2006; Cass. 12893/2002; Cass. 264/1966; Cass. 1450/1969; Cass. 868/1966; Cass. 688/1963), la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra i subalterni (OMISSIS) ed il restante edificio, reputando irrilevante che i due vani, rispettivamente destinati a ripostiglio e cantina, fossero posti all’interno dell’edificio e fossero stati utilizzati da tutti i comproprietari, osservando che detti cespiti erano autonomamente utilizzabili e non erano stati destinati a servizio dell’intero stabile (cfr. sentenza pag. 14).

4. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 726,728 e 1116 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che, nel determinare il valore del mappale (OMISSIS), sub (OMISSIS)), in Euro 37.500,00 la sentenza sarebbe incorsa in un errore di calcolo poichè, moltiplicando la superficie dell’immobile (mq. 42) per il valore unitario per mq. fissato dal c.t.u. (Euro 1500,00) e per il coefficiente pari allo 0,25, si perveniva al minor importo di Euro 15.750. Inoltre la porzione aveva una superficie effettiva di soli mq. 27, come era emerso dall’unico documento acquisito al processo (la denuncia di successione di A.E.).

Riguardo al subalterno n. (OMISSIS), in base ai termini del calcolo operato dalla Corte distrettuale, il valore della porzione doveva esser fissato in Euro 91800,00 ed inoltre, considerato che la superficie era pari a mq. 71, detto valore doveva essere abbattuto fino ad Euro 63.900,00.

Il motivo non merita accoglimento sotto nessuno dei profili dedotti. Era stato il tribunale a stabilire – con accertamento in fatto l’effettiva estensione dei subalterni (OMISSIS) sulla base delle rilevazioni effettuate dal consulente tecnico e le decisioni assunte in primo grado non risultano oggetto dei motivi di appello, restando comunque insindacabili in sede di legittimità.

L’errore nel computo del valore delle porzioni, non essendo riconducibile ad un’inesatta impostazione dei termini numerici ma all’errata effettuazione del calcolo, non è suscettibile di ricorso, potendo essere emendato con la procedura di correzione degli errori materiali (Cass. 795/2013; Cass. 4859/2006).

5. Il quinto motivo censura la violazione degli artt. 713,720,726,727,728 e 729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che il giudice abbia recepito il progetto divisionale senza procedere all’estrazione a sorte dei singoli lotti.

Il lotto n. (OMISSIS) non poteva essere attribuito in comproprietà per la quota di 1/2 a C.G. e S.G., con attribuzione del restante 1/2 ad D.C.E.M., poichè, non essendo i beni comodamente divisibili, occorreva disporre la vendita e la distribuzione del ricavato.

Il motivo non merita accoglimento.

Il motivo di appello con cui i ricorrenti avevano richiesto l’estrazione a sorte dei lotti è stata ritenuto inammissibile, senza che detta statuizione in rito sia stata oggetto di ricorso, il che ne preclude lo scrutinio di fondatezza.

La censura non merita, comunque, adesione, poichè il criterio dell’estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall’art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali, non ha carattere assoluto ma soltanto tendenziale e pertanto è derogabile in base a valutazioni discrezionali che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità.

La relativa valutazione è sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. 4426/17; Cass. 3461/2013; Cass. 1091/2007).

Nemmeno le contestazioni relative all’assegnazione del lotto n. (OMISSIS) in comunione indivisa tra più condividenti risultano sollevate con i motivi di gravame, fermo comunque che, ai sensi dell’art. 720 c.c. (applicabile allo scioglimento di ogni tipo di comunione, per effetto del richiamo contenuto nell’art. 1116 c.c.), la vendita all’incanto degli immobili non divisibili è rimedio residuale cui è possibile ricorrere quando nessuno delle parti possa o voglia giovarsi della facoltà d’attribuzione dell’intero.

La domanda d’attribuzione, anche se proposta da uno soltanto dei condividenti, è di ostacolo alla vendita, senza che occorra alcuna valutazione sull’entità della relativa quota rispetto alle altre, non potendo aver luogo il giudizio comparativo previsto dall’art. 720 c.c. (Cass. 1423/2000; Cass. 2335/1995; Cass. 2990/1990).

6. Il sesto motivo denuncia la violazione dell’art. 713 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deducendo che la sentenza abbia erroneamente unificato le tre distinte masse ereditarie derivanti dalla successione di A.I., S.G. e A.E.), mentre avrebbe dovuto procedere a divisioni distinte e alla formazione dei lotti per ciascuna massa.

Il motivo è inammissibile poichè prospetta una violazione che non risulta sollevata con i motivi di appello e di cui non vi è alcuna menzione nella sentenza impugnata, senza che il ricorso indichi dove e quando sia stata portata all’esame del giudice di secondo grado.

7. Il settimo motivo censura la violazione dell’art. 726 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando che, nella formazione dei lotti, il giudice di merito aveva assegnato alle porzioni di cui al fl. (OMISSIS), al terreno identificato in catasto al (OMISSIS) e ai suoli in catasto al (OMISSIS), partt. (OMISSIS), valori determinati dal c.t.u. nel corso delle operazioni conclusesi nel 2010 e non più attuali al momento della decisione, non tenendo conto, nello specifico, del deprezzamento dei terreni determinato dalla riduzione degli indici di fabbricabilità stabilito con Delib. comunale n. 42 del 2013.

Il motivo è infondato.

La circostanza che il valore dei terreni si fosse deprezzato non risulta oggetto dei motivi di appello e – peraltro – non sussisteva alcuna necessità di aggiornare la stima in mancanza di una specifica allegazione di fatti sopravvenuti idonei ad influire sul valore assegnati ai singoli cespiti, tanto più che la sentenza di primo grado, emessa nel 2011, aveva recepito la valutazione compiuta dal consulente sulla base di valori rilevati con riferimento al 2010.

Il ricorso non indica difatti in quale fase o grado del giudizio fosse stato dedotto che il piano di governo del territorio del Comune di Valfurva aveva ridotto gli indici di fabbricabilità per le zone oggetto di divisione, comportando un decremento del valore commerciale dei beni, dovendo ribadirsi che, sebbene la stima dei beni per la formazione delle quote vada compiuta con riferimento al loro valore venale al momento della divisione, può tenersi conto anche delle valutazioni effettuate in data non troppo vicina a quella della decisione, purchè si accerti che, nonostante il tempo trascorso, per la stasi del mercato o per il minore apprezzamento del bene dovuto alle sue caratteristiche, non sia intervenuto un mutamento di valore che renda necessario l’adeguamento di quello stabilito all’epoca della detta stima, costituendo tuttavia onere della parte che solleciti la rivalutazione dei valori dei beni, allegare le relative ragioni giustificative (Cass. 29733/2017; Cass. 21632/2010; Cass. 3029/2009).

8. L’ottavo motivo censura la violazione degli art. 817 e 2697 c.c.artt. 115 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza omesso di pronunciare sul motivo di appello riguardante l’asserita natura pertinenziale dei mappali nn. (OMISSIS), risultante anche dalla concessione edilizia relativa al fabbricato allegata alla relazione del c.t.u., vincolo che ostava alla loro assegnazione in comunione agli altri condividenti.

Il motivo è infondato.

Dall’esame dell’atto di appello di S.M. (par. 3.3, pagg. 23 e ss.) si evince che il riferimento alla sussistenza di un vincolo pertinenziale tra le part. (OMISSIS) era stato genericamente invocato nell’ambito della censura diretta a contestare l’assegnazione dei beni a Sa.Ar., S.S. ed D.C.E.M..

La Corte distrettuale ha esplicitamente dichiarato inammissibile il motivo di gravame, osservando che gli appellanti si erano “limitati a riproporre le medesime argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado, senza svolgere specifiche censure alla pronuncia impugnata e senza fornire un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione della sentenza o a incrinare il fondamento logico giuridico della motivazione” (cfr. sentenza pag. 12).

9. Il nono motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 720 e 729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza sostenuto che le partt. (OMISSIS) non fossero comodamente divisibili e per averle assegnate in comunione a S.S., D.C.E.M. e ad Sa.Ar. benchè analoga richiesta fosse stata avanzata anche dai ricorrenti, dovendo prevalere l’istanza dei titolari della quota maggioritaria pari a 4/7 dell’intero) e non quella proposta per prima e previa fissazione dell’udienza di discussione del progetto.

Il motivo è infondato.

Si è già osservato che il fatto che il giudice di appello non abbia fissato l’udienza di discussione ex art. 789 c.c. non sostanzia alcuna violazione, dato che le parti erano in disaccordo sulle soluzioni proposte dal c.t.u. e sul progetto divisionale.

Tale omissione non ha – poi – impedito – ai ricorrenti di elaborare le “proprie strategie difensive” e di richiedere l’assegnazione del lotto (OMISSIS)) della divisione ereditaria.

Premesso inoltre che il giudizio di comoda divisibilità dei beni facenti parte dell’asse da dividere attiene al merito ed è come tale insindacabile in cassazione (Cass. 7961/2003; Cass. 1738/2002; Cass.11891/1998), occorre considerare che i criteri di assegnazione degli immobili fissati dall’art. 720 c.c. hanno valore meramente orientativo e non sono vincolanti. Il giudice di merito può quindi disattenderli anche in base a valutazioni di mera opportunità, che è tenuto ad indicare in motivazione (Cass. 24832/2018; Cass. 11641/2010; Cass. 22857/2009; Cass. 3646/2007; Cass. 12998/2001).

La norma non obbliga il giudice neppure ad attenersi, in sede di assegnazione, al criterio della quota maggiore, potendo discrezionalmente derogarvi anche quando la scelta vada effettuata tra i titolari delle quote inferiori che, sommate tra loro, superino le altre.

In tal caso, il principio del “favor divisionis” che opera a vantaggio del titolare – o dei titolari – della quota maggiore, non preclude eventuali determinazioni contrarie del giudice fondate su ragioni di opportunità, fermo l’obbligo di indicare i motivi che giustificano le soluzioni adottate (Cass. 20961/2018).

10. Il decimo motivo denuncia la violazione dell’art. 713 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza attribuito il lotto n. (OMISSIS), composto da 26 terreni, in comunione indivisa – a C.G., a G., A. e S.M. in assenza di una loro specifica richiesta, violando la stessa ratio dei giudizi di divisione, volta ad impedire il perpetuarsi della comproprietà degli immobili da dividere.

Il motivo è infondato.

In primo luogo, l’assegnazione in comunione del lotto n. (OMISSIS) dei beni ricadenti nell’asse ereditario era stata disposta dal tribunale e, in grado di appello, S.M. non ne aveva affatto contestato la legittimità per mancanza di un’esplicita domanda degli interessati, essendosi limitato genericamente a dedurre che il perpetuarsi della comunione riguardo a ciascuno dei lotti in cui era stato diviso l’asse, contrastava con la ratio dei giudizi divisori (cfr. atto di appello, par. 3.4, pag. 27).

In ogni caso, ciascun gruppo di assegnatari aveva avanzato la domanda di assegnazione in comunione del lotto n. (OMISSIS)) o, in subordine, aveva chiesto che si procedesse all’estrazione a sorte dei due lotti che componevano il compendio da dividere (cfr. ricorso pagg. 39 e 43), aderendo alla possibilità che si perpetuasse la comunione tra gli assegnatari riguardo ai beni facenti parte di ciascuno di essi, e ciò era sufficiente per escludere la violazione denunciata sotto tutti i profili dedotti.

Il ricorso è, in definitiva, respinto.

Nulla sulle spese, non avendo gli intimati svolto difese.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA