Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18682 del 12/09/2011

Cassazione civile sez. II, 12/09/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 12/09/2011), n.18682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO LUN AARISTICA DEL LEGNO s.r.l., in persona del curatore

pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avv. Foschiani Alessandro, elettivamente

domiciliato nel suo studio in Roma, via Monte Zebio, n. 32;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4568 del 10

novembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 24

giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Alessandro Foschiani;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che la Corte d’appello di Roma, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 10 novembre 2008, ha respinto il gravame interposto dal Fallimento Luna Artistica Del Legno s.r.l. contro la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda di accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione, eventualmente anche decennale, del diritto di superficie sugli immobili in località (OMISSIS) realizzati da A. P. su di un’area di proprietà del Comune e successivamente da questo ceduti alla società fallita;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il Fallimento ha proposto ricorso, con atto notificato il 5 novembre 2009, sulla base di tre motivi;

che l’intimato Comune non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 952, 1158, 1141 e 1362 cod. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5;

che con il secondo mezzo si censura violazione e falsa applicazione degli artt. 1141, 952, 1159 cod. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ.;

che il terzo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 936, 1592 e 1362 cod. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5;

che i quesiti che accompagnano i motivi di censura sono così formulati: (a) “se, in relazione al motivo di ricorso sub n. 1, il diritto di superficie possa essere acquisito anche per usucapione e se nel caso di specie, sussistendone i presupposti, detto diritto sia stato acquisito per usucapione ventennale”; (b) “se, in relazione al motivo di ricorso sub n. 2, il diritto di superficie possa essere acquisito anche per usucapione e se nel caso di specie, sussistendone i presupposti, detto diritto sia stato acquisito per usucapione decennale”; (c) “se, in relazione al motivo di ricorso sub n. 3, spetti al ricorrente l’indennità per miglioramento del fondo a seguito della realizzazione della costruzione realizzata”;

che tutti e tre i quesiti che concludono i motivi articolati nel ricorso sono inidonei, e quindi non rispettano i canoni prescritti dall’art. 366 bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile;

che questa Corte ha in più occasioni chiarito che i quesiti di diritto imposti dall’art. 366 bis cod. proc. civ. – introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità – rispondono all’esigenza di soddisfare non solo l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata ma, al tempo stesso e con più ampia valenza, anche di enucleare il principio di diritto applicabile alla fattispecie, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione; i quesiti costituiscono, pertanto, il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando, altrimenti, inadeguata e, quindi, non ammissibile l’investitura stessa del giudice di legittimità (tra le tante, Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2009, n. 2863; Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., Sez. Un., 2 9 ottobre 2007, n. 22640);

che il quesito di diritto non può essere desunto per implicito dalle argomentazioni a sostegno della censura, ma deve essere esplicitamente formulato, diversamente pervenendosi ad una sostanziale abrogazione della norma (Cass., Sez. Un., 17 aprile 2009, n. 9153);

che i motivi sono inammissibili, perchè nessuno di essi si conclude con un quesito che individui tanto il principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato, quanto, correlativamente, il principio di diritto, diverso dal precedente, la cui auspicata applicazione ad opera della Corte medesima possa condurre ad una decisione di segno inverso rispetto a quella impugnata;

che anche con riguardo alle censure che articolano il vizio di motivazione, non è stato osservato l’onere, imposto dal citato art. 366 bis cod. proc. civ., del quesito di sintesi;

che invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto e le ragioni per le quali la motivazione è omessa, insufficiente o contraddittoria, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass., Sez. 3^, 7 aprile 2008, n. 8897; Cass., Sez. 1^, 8 gennaio 2009, n. 189;

Cass., Sez. 1^, 23 gennaio 2009, n. 1741);

che non rileva che il ricorso sia stato notificato quando la L. 18 giugno 2009, n. 69, era già stata pubblicata ed entrata in vigore;

che invero, alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti – come nella specie – contro provvedimenti pubblicati antecedentemente (e dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) tale norma è da ritenere ancora applicabile (Cass., Sez. 1^, 26 ottobre 2009, n. 22578; Cass., Sez. 3^, 24 marzo 2010, n. 7119);

che pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo l’intimato Comune svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara, il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA