Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18682 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. II, 11/07/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 11/07/2019), n.18682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9137-2015 proposto da:

P.L., T.I., rappresentati e difesi dall’avvocato

VITTORIO MENDITTO;

– ricorrenti –

contro

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

AVIGNONESI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ABBAMONETE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI BALLETTA;

– controricorrente –

e contro

CA.GI., S.M.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5146/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2003 Ca.Gi., C.G. e S.M.C. agirono in giudizio nei confronti di P.L. e di T.I. per ottenere l’accertamento dell’usucapione della servitù di passaggio o, in subordine, l’ampliamento (fino a mt. 3,10) della servitù di passaggio costituita con l’atto di divisione del 1940, l’accertamento del diritto di pavimentare il passaggio, con eventuale ripartizione delle spese, e la condanna dei convenuti alla rimozione di opere installate lungo la strada di accesso ai fondi attorei. I convenuti formularono domanda riconvenzionale di condanna degli attori a rimuovere le piante collocate lungo il confine.

1.1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza n. 292 del 2010, rigettò le domande.

2. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata in data 9 dicembre 2014, ha parzialmente accolto l’appello proposto dai consorti C.- S., e per l’effetto ha accertato l’avvenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio su tracciato parzialmente diverso da quello previsto nel titolo e di ampiezza variabile.

3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso P.L. ed T.I., sulla base di cinque motivi, ai quali ha resistito con controricorso C.G.. Entrambe le parti hanno depositato memorie. I ricorrenti hanno depositato documenti e istanza di rimessione in termini.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si dà atto che, stante la sopravvenuta sentenza delle Sezioni Unite 25/03/2019, n. 8312, è superata la questione della rimessione in termini richiesta dai ricorrenti. Secondo la pronuncia citata, infatti, la sanzione della improcedibilità del ricorso per mancato deposito dell’attestazione di conformità della sentenza impugnata notificata a mezzo PEC, nel termine di venti giorni ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, non è applicabile nell’ipotesi in cui la controparte costituita non abbia disconosciuto la conformità all’originale e la parte ricorrente abbia depositato la suddetta documentazione ai sensi dell’art. 372 c.p.c., come nella specie avvenuto.

1.1. Il ricorso è quindi procedibile, ma infondato.

1.2. Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 1061 c.c. per insussistenza del requisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini dell’acquisto per usucapione. I ricorrenti assumono che difetterebbe la prova della specifica destinazione del tracciato in oggetto all’esercizio della servitù di passaggio a favore del fondo preteso dominante.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1061 e 1158 c.c. e si contesta la continuità del possesso, che i restringimenti intervenuti sul percorso avevano di fatto interrotto più volte, prima del compimento del ventennio.

2.1. I motivi, da esaminare congiuntamente per l’evidente connessione, sono inammissibili in quanto, pur prospettando il vizio di violazione o falsa applicazione di legge – per erronea sussunzione della fattispecie concreta nella previsione astratta – in realtà sollecitano la rivalutazione della quaestio facti, che è preclusa nel giudizio di legittimità.

Ribadito il principio consolidato secondo cui l’acquisto per usucapione della servitù presuppone, oltre all’esercizio del corrispondente possesso, anche che le opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio, siano esistite ed abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire (Cass. 10/03/2011, n. 5733), si rileva agevolmente che tale principio non è messo in discussione dalla sentenza qui impugnata. La Corte d’appello ha accertato, sulla base delle prove testimoniali e della CTU, il transito continuo, pacifico ed ininterrotto “per l’attuale tracciato visibile”, che conduce ai fondi degli appellanti, a partire dal 1982 (pagg. 5 e 6 della sentenza).

3. Con il terzo motivo è denunciata violazione degli artt. 1061 e 1058 c.c., assumendosi che la parziale coincidenza del percorso alternativo con quello oggetto della servitù costituita per atto di divisione notaio F. del 1940 impedirebbe l’acquisto per usucapione. In ogni caso, anche in relazione ai tratti di strada non coincidenti, ma comunque collegati a quello oggetto della servitù costituita negozialmente, difetterebbe il requisito della specifica destinazione all’esercizio della servitù stessa.

3.1. Il motivo è manifestamente infondato.

La coincidenza soltanto parziale del tracciato della servitù di passaggio costituita con l’atto di divisione del 1940 con quello oggetto della domanda di usucapione non poteva evidentemente ostacolare l’accoglimento della domanda. Di ciò, del resto, mostrano di essere consapevoli gli stessi ricorrenti i quali assumono l’erroneità della sentenza impugnata in ragione sia della coincidenza del tratto centrale del tracciato, sia della carenza del requisito della specifica destinazione dei tratti iniziale e finale. A tale ultimo proposito, è sufficiente richiamare quanto detto nell’esame dei motivi precedenti, riguardo al puntuale accertamento compiuto dal giudice d’appello.

4. Con il quarto motivo è denunciata violazione dell’art. 132 c.p.p., n. 4, sotto il profilo del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, perchè la Corte d’appello ha enunciato il principio secondo cui, ai fini dell’acquisto per usucapione di una servitù di passaggio deve sussistere il requisito della specifica destinazione dell’opera visibile all’esercizio della servitù, salvo poi fondare la decisione su elementi di fatto che non contengono alcun riferimento al detto requisito. La motivazione della sentenza sarebbe perplessa ed obiettivamente incomprensibile, non essendo possibile comprendere l’iter logico-giuridico che ha condotto la Corte territoriale ad accogliere la domanda di usucapione, in particolare con riferimento al momento in cui avrebbe avuto inizio il transito continuo, pacifico ed ininterrotto.

4.1. Il motivo è infondato.

Non sussiste il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nè la motivazione perplessa ed incomprensibile.

Diversamente da quanto si legge a pag. 25 del ricorso, la Corte d’appello non ha accertato alcun fatto dal quale si dovrebbe evincere “l’inesistenza del requisito della specifica destinazione dell’opera visibile all’esercizio della servitù”, mentre è vero che dalla ricostruzione operata dalla Corte d’appello emerge con chiarezza che il tracciato è funzionale all’accesso ai fondi degli originari attori, e che i restringimenti intervenuti nel corso degli anni non ne hanno impedito l’utilizzo a partire quanto meno dal 1982, anno in cui gli originari attori hanno acquistato la proprietà dei fondi in oggetto.

5. Con il quinto motivo è denunciato omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, e si contesta che la Corte territoriale non ha tenuto conto della dichiarazione testimoniale (udienza del 9 ottobre 2006, teste P.C.) dalla quale era emersa l’impraticabilità del percorso dopo il 1986.

5.1. Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello non era tenuta a dare conto specificamente del contenuto di ogni singola testimonianza, e la dichiarazione testimoniale di segno contrario alle conclusioni cui la stessa Corte è pervenuta non è sussumibile nella nozione di fatto storico decisivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, enucleata dalla giurisprudenza di questa Corte (a partire da Cass. Sez. U 07/04/2014, nn. 8053 e 8054), non essendo in grado di incrinare la plausibilità di quelle conclusioni, sorrette dalla valutazione complessiva del quadro probatorio e, in definitiva, da altre testimonianze che la Corte d’appello ha ritenuto più attendibili e convincenti, nell’esercizio del potere di apprezzamento che non è sindacabile (ex plurimis, Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511).

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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