Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18681 del 27/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/07/2017, (ud. 20/06/2017, dep.27/07/2017),  n. 18681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

M.C., rappr. e dif. dall’avv. Catia Puliafito, elett.

dom. presso lo studio della stessa in Caltagirone, via Mazzini n.

26/sc.C, come da procura in calce all’atto;

-ricorrente –

Contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. – (OMISSIS) S.N.C. E PERSONALE DELLA

SOCIETA’ (OMISSIS) S.R.L. E DELLA (OMISSIS) S.N.C. E DEI SOCI

ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI M.D. E M.T.,

in persona del cur. fall. p.t.;

– intimato –

per la cassazione del decreto Trib. Gela 17.2.2015, s.n. in R.G.

1327/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 20 giugno 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. M.C. impugna il decreto Trib. Gela 17.2.2015 con cui è stata rigetta la sua opposizione allo stato passivo del fallimento della società di fatto tra (OMISSIS) s.r.l. e la società artigiana (OMISSIS) s.n.c., nonchè personale delle due società e dei soci ill. resp. D. e M.T., così confermandosi il diniego di ammissione del proprio credito di lavoro, insinuato per prestazioni di lavoro dipendente per Euro 130.283,37 e che il giudice delegato aveva disatteso perchè pagato, a tenore della contabilità ovvero estinto per prescrizione presuntiva, mentre aveva trovato riconoscimento solo il credito per TFR, autonomamente richiesto;

2. anche per il tribunale, il rapporto di lavoro del M., intercorso con la s.n.c. fallita, risultava cessato il 16.7.2010, conseguendone la prescrizione presuntiva già spirata nei termini quanto alle retribuzioni, corrisposte a mese o a frazioni superiori;

3. con tre motivi si impugna la decisione, in primo luogo affetta da nullità (unitamente al procedimento) perchè resa in confronto di una parte, il curatore, autorizzato a stare in giudizio nell’opposizione L. Fall., ex art. 98 dal medesimo giudice delegato ( L.A.) poi relatore del provvedimento, il quale a sua volta si sarebbe dovuto astenere, perchè incompatibile;

4. con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione, carente quanto all’eccezione di prescrizione presuntiva;

5. il terzo motivo censura la regolazione delle spese processuali, ove essa ha omesso di considerare i giusti motivi per la compensazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il primo motivo è inammissibile, con riguardo alla pretesa nullità del procedimento e del decreto, avendo lo stesso ricorrente riportato il nominativo di altro giudice delegato ( V.F.) quale emettente il decreto di esecutività dello stato passivo, dunque non ricorrendo – già in virtù dell’allegazione della parte – alcuna violazione ai sensi della L. Fall., art. 25, comma 2, prima e seconda parte;

2. nè i limiti del ricorso, del tutto deficitario nella riproduzione degli atti essenziali del processo su cui esercitare il controllo di regolarità ora sollecitato, permettono di comprendere in che termini il relatore del finale decreto avrebbe assolto le funzioni di giudice delegato autorizzante la costituzione del curatore (meramente resistente nell’opposizione L. Fall., ex art. 98), circostanza astrattamente ipotizzabile L. Fall., ex art. 25, comma 2, prima parte;

3. invero va ribadito che “l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo, sicchè (…) è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell’atto d’appello con cui le censure ritenute inammissibili per la loro novità sono state formulate.” (Cass. 11738/2016, 19410/2015); nella vicenda nessun atto del giudizio di opposizione allo stato passivo è stato anche solo sintetizzato dal ricorrente, apparendo del tutto generici i riferimenti al dedotto vizio;

4. inoltre, all’altezza della dedotta violazione dell’obbligo di astensione, il ricorrente non ha provato di averla fatta valere sotto il profilo della ricusazione del giudice del collegio stesso, nè ha riprodotto tale sua eventuale difesa avanti al tribunale, circostanza che fa apparire nuova e pertanto inammissibile la questione; si tratta invero di una incompatibilità che in ogni caso non escluderebbe la potestas iudicandi del predetto giudice, quale magistrato addetto al tribunale che dell’impugnazione stessa è il giudice naturale, nemmeno ove avesse rivestito la funzione di giudice delegato dello stato passivo, anche per quella ipotesi dandosi luogo soltanto all’esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l’onere di far valere, in caso di mancata astensione, nelle forme e nei termini di cui all’art. 52 c.p.c. (Cass. 24718/2015).

5. si oppone inoltre, sul punto, il principio per cui “l’autorizzazione ad agire in giudizio rilasciata al curatore dal giudice delegato ai sensi della L. Fall., art. 25 non ha portata decisoria, non spiegando effetti sostanziali in materia di diritti soggettivi, ma costituisce espressione dei poteri ordinatori ed amministrativi spettanti agli organi fallimentari, il cui esercizio, ancorchè comporti la manifestazione di un’opinione in ordine alla fondatezza dell’azione, non rappresenta un condizionamento che imponga al giudice delegato di astenersi dalla cognizione della medesima domanda ex art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4, ma è semmai riconducibile al secondo comma della medesima disposizione, quale valutazione discrezionale del capo dell’ufficio in ordine alla sussistenza di gravi ragioni di convenienza, la cui sopravvenienza non si riflette sulla validità degli atti già compiuti dal magistrato autorizzato ad astenersi.” (Cass. 13881/20145);

6. il secondo motivo è inammissibile, per assoluta genericità della doglianza, che non avversa in modo specifico la motivata affermazione di prescrizione presuntiva, che il giudice di merito ha riferito dando conto del suo unico decisivo elemento presupposto e di fatto, cioè la finale cessazione del rapporto di lavoro (circostanza non contestata) e dello spirare del termine, con la conseguenza giuridica della presunzione di pagamento; è infatti pacifico che “l’obbligo, imposto al datore di lavoro dalla L. 5 gennaio 1953, n. 4, di effettuare i pagamenti delle retribuzioni tramite cedolini paga, non interferisce in alcun modo con la disposizione di cui all’art. 2955 c.c., comma 1, n. 2, nè con quella di cui all’art. 2956 c.c., comma 1, n. 1, in tema di prescrizioni presuntive, attenendo detto obbligo all’aspetto pubblicistico del rapporto di lavoro, in funzione di controllo della regolarità degli adempimenti fiscali e contributivi connessi con il rapporto medesimo, mentre la disciplina delle prescrizioni presuntive riguarda i profili privatistici del rapporto. Ne consegue che la prescrizione presuntiva si applica anche ai rapporti di lavoro formalizzati per i quali il pagamento della retribuzione è accompagnato da consegna di busta paga, senza che da ciò possa derivare un pregiudizio per il lavoratore, la cui posizione resta garantita dalla declaratoria di incostituzionalità della norma (operata con la sentenza n. 63 del 1966 della Corte Costituzionale) nella parte in cui consentiva che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorresse durante il rapporto di lavoro, ferma la possibilità, in sede di giudizio, di deferire alla controparte che abbia eccepito la prescrizione presuntiva il giuramento decisorio” (Cass. 19864/2009);

7. il terzo motivo è inammissibile avendo il tribunale regolato la sopportazione delle spese in modo coerente con il principio di soccombenza, che appare in sintonia con l’assenza di gravi ed eccezionali ragioni quali fonti di deroga e che nemmeno la parte individua in modo specifico;

8. il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi de3l D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2017

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