Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18681 del 13/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 13/08/2010), n.18681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO VOLONTARIO di URBANIZZAZIONE (OMISSIS) COMPARTO (OMISSIS)

di LATINA in

persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 78, presso lo studio

dell’avvocato COSTANTINO BUCCI, rappresentato e difeso dall’avvocato

POLITO GIUSEPPE, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 621/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA – Sezione Staccata di LATINA del 3.10.07,

depositata il 13/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO MARINELLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista e condivisa la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge: “Il Consorzio Volontario di Urbanizzazione (OMISSIS) Comparto (OMISSIS) di Latina ha impugnato un avviso di rettifica parziale D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54, comma 5, con il quale il competente ufficio finanziario accertava, in relazione all’esercizio 1995, un minor credito di imposta (iva), irrogando la relativa sanzione pecuniaria, sul rilievo che risultavano fatturate soltanto le operazioni passive e non anche quelle attive.

La CTR, confermando la decisione di primo grado, sulla base della ragione sociale, individuata nel fine di agevolare e promuovere l’edificabilità dei suoli dei singoli consorziali, ha escluso che il Consorzio sia un soggetto iva.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, denunciando violazioni e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3 e art. 4, commi 2, nn. 2, e 4, e carenza di motivazione.

Il ricorso appare manifestamente fondato in relazione al primo motivo, assorbito il secondo.

Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto, contrariamente a quanto eccepisce la parte resistente, Nell’ipotesi di rappresentanza processuale facoltativa degli enti pubblici da parte dell’Avvocatura dello Stato, non è necessario che l’ente rilasci una specifica procura all’Avvocatura medesima per i singolo giudizio, risultando applicabile anche a tale ipotesi, a norma del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 45 la disposizione del R.D. cit., art. 1, comma 2, secondo cui gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede senza bisogno di mandato.

(Fattispecie relativa ad agenzia fiscale, in rapporto alla quale il patrocinio facoltativo dell’Avvocatura dello Stato è previsto dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 72) (Cass. 23020/2005; conf. ex multis, 11227/07).

Nel merito, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che In tema di IVA, i consorzi volontari di urbanizzazione, che ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 4, comma 2, n. 2 sono ricompresi fra i soggetti che possono effettuare esercizio di impresa, svolgono un’attività esterna nei confronti dei terzi, che ne connota la qualità di imprenditore, sicchè hanno l’obbligo di istituire una regolare contabilità fiscale – in particolare, con riferimento alle scritture prescritte dal cit. D.P.R., art. 14, lett. a) e b), – e di emettere fatture relative ai compensi percepiti dai consorziali; conseguentemente, assumono rilevanza fiscale anche i contributi versali dai consoci, che si configurano come corrispettivi di specifiche prestazioni di servizi, come tali rilevanti ai fini dell’applicazione dell’IVA, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3″ (Cass 9224/2008).”;

Considerato:

– che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;

– che, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rigetto del ricorso introduttivo del Consorzio;

– che sussistono giuste ragioni per compensare le spese dei due gradi del giudizio di merito, mentre le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del Consorzio; compensa le spese dei due gradi del giudizio di merito e condanna lo stesso Consorzio al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro millecento/00, di cui Euro mille/00 per onorario, oltre alle spese generali, gli accessori di legge e C.U..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2010

 

 

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