Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18680 del 13/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/08/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 13/08/2010), n.18680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrenti –

contro

C.G., CA.GI., ca.gi.se.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ORTI DELLA FARNESINA 155,

presso lo studio dell’avvocato ZHARA BUDA CLAUDIA, rappresentati e

difesi dall’avvocato LA ROSA SALVATORE, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 178/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di CATANIA del 20.11.07,

depositata il 12/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO MARINELLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista e condivisa la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge:

“L’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della CTR, con la quale, ai l’invim, il valore iniziale di un suolo venduto da C. G., Ca.Gi. e ca.gi.se., e’ stato determinato considerando tale suolo edificabile, benche’ non fosse stato ancora approvato definitivamente il piano regolatore.

Il ricorso appare manifestamente infondato, in relazione al primo motivo ed inammissibile in relazione al secondo motivo.

Quanto alla denunciata violazione del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 6, comma 2 osserva il Collegio che secondo la giurisprudenza di questa Corte l’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica e’ sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, senza che assumano alcun rilievo eventuali vicende successive incidenti sulla sua edificabilita’, quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento urbanistico (Cass. SS.UU. 25505/2006).

Con il secondo motivo viene denuncialo un difetto di motivazione che pero’ non e’ corredato del necessario quesito – sintesi della questione (v. Cass. 2652/2008)”;

Considerato che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi clementi di valutazione e che, quindi, correttamente e’ stato ritenuto piu’ elevato il valore iniziale, mentre il secondo motivo e’ inammissibile e che, quindi, il ricorso deve essere rigettato, con addebito delle spese, liquidale come da dispositivo, a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in complessivi Euro cinquemilacento/00, di cui Euro cinquemila/00 per onorari, oltre alle spese generali, agli accessori di legge e C.U..

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2010

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