Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18680 del 12/09/2011
Cassazione civile sez. II, 12/09/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 12/09/2011), n.18680
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – rel. Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Z.M. (OMISSIS), Z.E., C.
A.M., Z.S., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA DEI BANCHI NUOVI 39, presso lo studio dell’avvocato JANNETTI DEL
GRANDE GIUSEPPE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ONOFRI FRANCESCO, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
GENERALI ASSICURAZIONI SPA in persona dei legali rappresentanti pro-
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 49, presso
lo studio dell’avv. ERMANNO PRASTARO (dello Studio Legale Associato
BERNARDINI), che la rappresenta e difende unitamente all’avv. GIULIO
DE ABBONDI, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA in persona del procuratore
speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI 52,
presso lo studio dell’avv. GIOVANNI BATTISTA BISOGNI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avv. MASSIMO AMADORI, giusta
procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
Z.M. (OMISSIS), Z.E., C.
A.M., Z.S., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA DEI BANCHI NUOVI 39, presso lo studio dell’avvocato JANNETTI DEL
GRANDE GIUSEPPE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ONOFRI FRANCESCO, giusta delega a margine del ricorso principale;
– controricorrenti al ricorrente incidentale –
e contro
M.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 35/2009 della CORTE D’APPELLO di TRENTO del
13.1.08, depositata il 20/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/04/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIOVANNI SETTIMJ;
udito per la controricorrente e ricorrente incidentale (Generali
Assicurazioni SpA) l’Avvocato Ermanno Prastaro che ha chiesto la
rinuncia e deposita cartolina A/R;
udito per la controricorrente e ricorrente incidentale (Banco
Popolare Società Cooperativa) l’Avvocato Federica Manzi (per delega
avv. Massimo Amadori) che accetta la rinuncia.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO che ha concluso per l’inammissibilità della rinuncia;
in subordine per la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il ricorso in esame è stato rimesso alla trattazione camerale ex art. 375 c.p.c. con provvedimento presidenziale 31.1.10 ex art. 380 bis c.p.c. – adottato in sede d’esame d’atto di rinunzia – nel quale si osserva quanto segue:
“Premesso:
– che Z.M., Z.E., S.Z., C.A.M., difesi dagli Avv.ti Francesco Onofri e Giuseppe Jannetti Del Grande hanno chiesto, nei confronti del Banco Popolare Società Cooperativa, di M.S. e della S.p.A. Generali Assicurazioni la cassazione della sentenza 20.2.09 n. 35 pronunziata inter partes dalla corte d’appello di Trento;
– che il Banco Popolare Società Cooperativa, difeso dagli Avv.ti Giovanni B.B. e A.M., ha resistito con controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale;
che i ricorrenti principali hanno resistito con controricorso a detto ricorso incidentale;
che la S.p.A. Generali Assicurazioni, difesa dagli Avv.ti Giulio de Abbondi ed Ermanno Prastaro, ha resistito con controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale;
– che il Banco Popolare Società Cooperativa ha resistito con controricorso a detto ricorso incidentale;
– che M.S. non ha svolto attività difensiva;
– che in data 10.1.2011 i ricorrenti principali hanno depositato atto di rinunzia all’impugnazione ed agli atti del giudizio, sottoscritto da ciascun d’essi e dai loro difensori;
– che in data 14.1.2011 il Banco Popolare Società Cooperativa ha depositato atto di rinunzia al controricorso ed al ricorso incidentale e di accettazione della rinunzia dichiarata dai ricorrenti principali, sottoscritto dai difensori, a tanto espressamente abilitati nella procura in calce ai controricorso e ricorso incidentale;
Rilevato:
che per l’efficacia delle rinunzie sopra indicate nessuna manifestazione di volontà era richiesta da parte di S. M. rimasto intimato;
che nessuna manifestazione di volontà è pervenuta quanto alle dette rinunzie da parte della S.p.A. Assicurazioni Generali, anche ricorrente incidentale;
– che dette rinunzie risultano, dunque, solo parzialmente efficaci e non possono dar luogo ad estinzione per decreto;
– che deve, pertanto, fissarsi la trattazione collegiale dei ricorsi, peraltro in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c., attesa l’intervenuta definizione del rapporto tra i rinunzianti e la palese fondatezza del ricorso Generali in ordine alla compensazione delle spese”. – A seguito del riportato provvedimento è stata fissata l’odierna adunanza camerale del 15.4.2011.
Nelle more dell’odierna adunanza è pervenuto atto, notificato elle controparti, con il quale la S.p.A. Assicurazioni Generali dichiara “di accettare la rinunzia agli atti del giudizio a spese compensate”.
L’atto è sottoscritto dagli Avv.ti de Abbondi e Prastaro ai quali, nella procura a margine del controricorso con ricorso incidentale è espressamente conferito il potere di rinunciare ed accettare rinunce.
L’accettazione della “rinuncia agli atti del giudizio” a spese compensate necessariamente implica, per il suo tenore e per non esservi riserve, anche la rinuncia della dichiarante al ricorso incidentale relativo alla pronunzia della certe d’appello nella parte in cui era disposta la compensazione delle spese del giudizio.
Il giudizio di cassazione può, dunque, essere dichiarato estinto, senza pronunzia sulle spese, per intervenute rinunzie ai ricorsi ritualmente accettate.
Il P.G. ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità della rinunzia per tardiva conclusione del procedimento ed, in subordine, la rimessione alle SS.UU., ma ritiene il Collegio che non siano state prospettate, al riguardo, argomentazioni idonee a superare quanto hanno già stabilito in materia le stesse SS.UU. con la sentenza 16.7.08 n. 19514.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2011