Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1868 del 29/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 1868 Anno 2014
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 9748-2010 proposto da:
CAMERA DOMENICO DI CAMERA DOMENICO & C. SAS in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA PIAZZA DELLE IRIS 18, presso lo
studio dell’avvocato FILIPPO DE GIOVANNI,
rappresentato

e

difeso

dall’avvocato

ABENAVOLI

FRANCESCO giusta delega in calce;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO 3 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

Data pubblicazione: 29/01/2014

# GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente nonchè contro

EQUITALIA ESATRI SPA;

avverso la sentenza n. 133/2009 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 12/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/12/2013 dal Presidente e Relatore Dott.
DOMENICO CHINDEMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

– intimato –

R.G. 9748/2010
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza n. 133/22/09, depositata il
12.11. 2009 confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n.
417/02/2008, che rigettava il ricorso della ditta Camera Domenico s.a.s. di Camera Domenico &
C. avverso la cartella di pagamento iva- irap 1999 emessa in attuazione di una precedente
pronuncia della CTR che aveva confermato la legittimità del’avviso di accertamento in rettifica del

La Ctr rilevava l’inammissibilità dell’appello per la mancanza di motivi specifici di impugnazione.
Proponeva ricorso per cassazione la società deducendo la nullità della sentenza per violazione del
contraddittorio, non essendo stato instaurato il giudizio nei confronti di tutti soci, litisconsorti
necessari, lamentando vizi avverso l’avviso di accertamento, presupposto della cartella contestata.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 12.12.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile sotto un duplice profilo.
L’art. 366-bis cod. proc. civ., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in
cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa
valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dai
numeri 1, 2, 3 e 4 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., ovvero del motivo previsto dal
numero 5 della stessa disposizione.
Nella fattispecie seppure l’indicazione delle norme che si assumono violate non si pone come
requisito autonomo ed imprescindibile, occorre comunque tener presente che si tratta di elemento
richiesto allo scopo di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti
dell’impugnazione. (Cass. Sez. 3, 16/03/2012,n. 4223)
Ne consegue che la mancata indicazione delle disposizioni di legge comporta l’inammissibilità della
singola doglianza, in quanto gli argomenti addotti non consentano di individuare le norme e i
principi di diritto di cui si denunci la violazione.
Il ricorso è anche inammissibile per la mancanza di specifici motivi di ricorso avverso la sentenza
della CTR che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per la mancanza di specifici motivi di
impugnazione.
Il ricorrente non ha censurato la statuizione della sentenza impugnata che ha dichiarato
l’inammissibilità, per difetto di specificità, dei motivi di appello, con il relativo onere di trascrivere
1

reddito del contribuente per l’anno 1999.

il contenuto del mezzo di impugnazione nella misura necessaria ad evidenziarne la specificità, non
potendo limitarsi a rinviare all’atto medesimo e, dunque, si è formato il giudicato sul punto.
Va, conseguentemente, dichiarato inammissibile il ricorso con condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità che liquida in €.1.200,00 oltre alle spese prenotate a debito

Così deciso in Roma, il 12.12.2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA